La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 marzo 2021| n. 9113.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l’agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze “di tempo” e “di luogo”, contemplate dall’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita “on line”).

Sentenza|5 marzo 2021| n. 9113

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Truffa aggravata – Aggravante della minorata difesa – Inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. IMPERIALI L. – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI G. – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
nel procedimento a carico di
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2020 del TRIBUNALE DI ASTI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D’AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22/9/2020 il Tribunale di Asti assolveva (OMISSIS) dal reato di truffa aggravata, applicando la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p.; secondo l’accusa, l’imputato aveva indotto in errore la persona offesa, che gli aveva versato su una carta prepagata la somma di 450 Euro per l’acquisto di un accessorio di uno scooter, senza poi mai ricevere l’oggetto.
L’aggravante contestata era quella prevista dall’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2 bis, essendosi l’imputato “avvalso di circostanze di tempo e di luogo (truffa commessa a mezzo della rete internet) tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa”.
2. Ha proposto ricorso per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge.
Il giudice ha omesso di motivare in ordine all’entita’ del danno subito dalla persona offesa.
In secondo luogo, la sentenza ha erroneamente valutato il risarcimento del danno da parte dell’imputato, condotta susseguente al reato prevista dall’articolo 133 c.p., comma 2, n. 3, non richiamato dall’articolo 131 bis c.p. e quindi irrilevante ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’.
Infine, erroneamente il Tribunale ha ritenuto non ostativa l’aggravante della minorata difesa, in quanto collegata al mezzo utilizzato e non a particolari condizioni della vittima.
3. Con memoria tempestivamente presentata, la difesa ha chiesto l’inammissibilita’ o comunque il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, in quanto e’ fondato l’ultimo dirimente rilievo del Pubblico Ministero.
2. Dispone l’articolo 131 bis c.p. che l’offesa “non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del comma 1, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.
Il Tribunale ha applicato la causa di non punibilita’, pur ritenendo sussistente la circostanza aggravante “della minorata difesa, in quanto collegata, come emerge dalla lettura dell’imputazione, al mezzo utilizzato e non a particolari condizioni della vittima (quali l’eta’ o simili)”.
Cosi’ opinando, pero’, il giudice e’ incorso nella violazione di legge denunciata dal ricorrente.
L’articolo 131 bis c.p., infatti, non limita alle condizioni della vittima la condizione ostativa e la circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5), disposizione richiamata dall’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2 bis, fa riferimento all’agente che abbia “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’eta’, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
Erroneamente il Tribunale, con una interpretazione (peraltro neppure motivata) contrastante con l’inequivoco significato della legge, ha limitato l’operativita’ della preclusione costituita dall’approfittamento “delle condizioni di minorata difesa della vittima” alle sole “circostanze di persona”.
L’articolo 131 bis c.p. utilizza la locuzione: “anche in riferimento all’eta’”, che e’ la medesima di quella prevista dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5), norma che contempla tutte le ipotesi di minorata difesa, cosicche’ sarebbe priva di fondamento una interpretazione che limitasse alle sole condizioni soggettive della vittima l’elemento ostativo al riconoscimento della offesa come “di particolare tenuita’” e, conseguentemente, all’applicazione della causa di non punibilita’.
Il giudizio finale di particolare tenuita’ dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicche’ i criteri indicati nell’articolo 131 bis c.p., comma 1 sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuita’ dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilita’, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa e’ preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 5, n. 50171 del 30/09/2019, Sclip, non mass.).
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al giudice di appello, ai sensi dell’articolo 569, comma 4.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *