In tema di interpretazione del contratto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 febbraio 2021| n. 3115.

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. (Nella specie, in cui una compagnia aerea italiana aveva licenziato un pilota per avere, nel periodo di cassa integrazione, iniziato un’attività lavorativa in favore di una società straniera, la S.C. ha negato che il contratto di lavoro concluso in Quatar secondo la legge di quello Stato potesse essere considerato a tempo determinato, come invocato dal lavoratore, non avendo le parti apposto un termine di scadenza e non rinvenendosi nell’ordinamento estero una disposizione legale idonea a integrare la fonte dell’autonomia privata, secondo un meccanismo equivalente a quello dell’art. 1339 c.c., sì da rendere ogni contratto concluso con gli stranieri a tempo determinato).

Sentenza|9 febbraio 2021| n. 3115

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Pilota – Dipendente compagnia aerea – Licenziamento giusta causa – Trattamenti di sostegno al reddito – Regime di CIGS – Instaurazione di rapporto di lavoro con compagnia concorrente – Qatar – Contratto a tempo indeterminato o a termine – Interpretazione contratto straniero – Questioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11546/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 224/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2018 R.G.N. 1340/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con lettera del 6.5.2016 la (OMISSIS) spa contesto’ al proprio dipendente, (OMISSIS), Pilota Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, il seguente addebito: “Lei sospeso dallo svolgimento di attivita’ lavorativa e collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ha comunicato in data 24.2.2015 l’inizio di una nuova attivita’ lavorativa remunerata a favore di altro datore di lavoro precisandoci di essere stato assunto dal 15.2.2015 e sino al 26.6.2016. Abbiamo invece appreso da una specifica comunicazione della Sua nuova datrice di lavoro (OMISSIS), che la Sua assunzione e’ avvenuta con contratto che non prevede alcun termine di scadenza predeterminato. Come a Lei ben noto l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra l’altro con soggetto che ad oggi opera in palese concorrenza con la nostra Azienda, la (OMISSIS), a prescindere dagli effetti che puo’ determinare sui Suoi diritti inerenti i trattamenti di sostegno del reddito, e’ assolutamente incompatibile con la permanenza del rapporto di lavoro con la nostra Societa’. Orbene il Suo comportamento, che La vede, da una parte, instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con societa’ concorrente e, dall’altra, comunicare all’azienda e all’INPS informazioni non corrispondenti al vero, anche a prescindere dalla Sua qualificazione in sede penale e dalla idoneita’ a costituire reato, costituisce un’evidente violazione degli obblighi di diligenza, fedelta’ e non concorrenza, nonche’ dei generali doveri di correttezza e buona fede, che Le fanno carico in relazione all’esistente rapporto di lavoro subordinato”.
2. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la societa’ con lettera del 13.6.2016, risolse il rapporto per giusta causa.
3. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 10241/2017, in accoglimento del ricorso dichiaro’ l’illegittimita’ del recesso e condanno’ la societa’ a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito, quantificato nella misura di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale. Il (OMISSIS) rinuncio’ alla reintegra e opto’ per le 15 mensilita’ di risarcimento.
4. L’opposizione avverso la suddetta ordinanza fu respinta e la Corte di appello di Milano rigetto’ il reclamo, proposto dalla societa’, ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58.
5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, premesso che la contestazione mossa al lavoratore consisteva in sostanza nell’avere instaurato, in maniera incompatibile con il regime della CIGS, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la concorrente compagnia (OMISSIS) e soprattutto nell’avere celato tale rapporto attraverso false comunicazioni dell’instaurazione di rapporti a tempo determinato, mediante la compilazione del modello SR 83, rilevarono, in sintesi, che: a) era stata allegata l’offerta di impiego della (OMISSIS), non sottoscritta dal reclamato, ma non il contratto; b) tale offerta non conteneva alcuna indicazione circa la durata del rapporto – se cioe’ a termine o a tempo indeterminato – ma prevedeva il diritto di entrambe le parti di risolvere il rapporto, previo preavviso o provvedendo al pagamento di una somma; c) erano previste, invece, le condizioni cui l’offerta era soggetta, tra cui le possibilita’ per la compagnia di ottenere il visto di lavoro e tutte le altre approvazioni governative e che l’offerta ed il contratto erano sottoposte alle legge del (OMISSIS); d) l’articolo 23 della Legge del Lavoro del (OMISSIS) statuiva, in sostanza, che per i lavoratori stranieri non era previsto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo la sua durata limitata al permesso di lavoro a sua volta limitato alla validita’ del permesso di soggiorno, che per i piloti era di tre anni e, comunque, non superiore a cinque anni; e) il contratto era recidibile da entrambe le parti liberamente, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo; f) non era certo che i permessi di lavoro e soggiorno fossero rinnovabili; g) non sussistendo, quindi, l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la (OMISSIS), veniva meno la contestata falsita’ delle comunicazioni fatte dal dipendente con i tre modelli SR 83 (relativi al periodo di prova, periodo di addestramento e al periodo di durata massima del trattamento in CIGS) i quali, peraltro, prevedevano una compilazione equivoca circa l’indicazione della durata del rapporto di lavoro; h) la e-mail del 2.5.2016, con la quale la societa’ qatarana avrebbe comunicato a (OMISSIS) che tutti i piloti erano stati assunti a tempo indeterminato, non poteva costituire prova della veridicita’ del contenuto e della relativa provenienza, in assenza di conferma della mittente; i) per il periodo lavorato il dipendente aveva chiesto la sospensione della erogazione del trattamento di CIGS; l) l’ordinamento giuridico italiano non prevedeva alcuna incompatibilita’ nella instaurazione di due rapporti di lavoro subordinato; m) non era ravvisabile alcuna concorrenza tra la (OMISSIS) spa la (OMISSIS); n) la sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1995 non aveva istituito una causa autonoma e automatica di risoluzione del rapporto, ma si era occupata esclusivamente del diritto al trattamento di integrazione salariale; o) non sussisteva, pertanto, il fatto illecito come contestato di talche’ trovava applicazione la tutela reintegratoria prevista dell’articolo 18, comma 4 St. lav..
6. Avverso la decisione della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa), affidato ad un articolato motivo.
7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, insistendo per l’inammissibilita’ e, in subordine, per il rigetto del gravame.
8. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., nonche’ degli articoli 1175, 1375, 2104 e 2105 c.c. e della L. n. 281 del 1995, articoli 6, 14 e 15, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Deduce la societa’, ferma la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che costituisse giusta causa di recesso il comportamento assunto da un lavoratore che, durante il periodo di cassa integrazione (in cui percepiva una indennita’ pari all’80% della propria retribuzione fissa e variabile e con un regime particolarmente favorevole rispetto ad altre categorie sociali, cfr. leggi n. 291 del 2004 e n. 166 del 2008), aveva instaurato un altro rapporto di lavoro con altro datore senza alcuna predeterminazione temporale, cosi’ violando il principio dell’assoluta incompatibilita’ tra il godimento della cassa integrazione e l’esistenza di un nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine che determinava la risoluzione del precedente rapporto di lavoro; sostiene che erano stati violati i piu’ elementari doveri di correttezza e buona fede connessi all’esistente contratto di lavoro (come poteva desumersi anche dai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 195 del 1995, considerata erroneamente inconferente), con l’aggravamento di avere effettuato una serie di false comunicazioni affermando l’esistenza di termini mai apposti, in contrasto altresi’, oltre che a quanto disposto dalle circolari INPS in materia, alla comunicazione aziendale del 16.4.2013 che aveva imposto a tutto il personale di rendere nota ogni modifica del rispettivo status. La societa’ si duole anche che la Corte di merito aveva violato e falsamente applicato della L. n. 281 del 1995, articoli 6, 14 e 15, laddove, senza avere effettuato alcuna disamina del sistema giuridico qatariota e lamentando omissioni probatorie da parte di essa ricorrente, aveva affermato che tale ordinamento non prevede la figura del contratto a tempo indeterminato per i lavoratori stranieri ed aveva qualificato il nuovo rapporto instaurato dal lavoratore quale rapporto a termine e, quindi, incompatibile con il suo stato di cassaintegrato, mentre, invece, si verteva chiaramente in ipotesi di rapporti a tempo indeterminato in cui la sottoposizione a circostanze esterne o estranee (permesso di soggiorno, libera recidibilita’ superamento del periodo di addestramento e di prova) rappresentavano elementi che non incidevano sulla natura chiaramente a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Conclude, quindi, sottolineando che i comportamenti di cui si era reso responsabile il dipendente andavano qualificati come atti di violazione degli obblighi su di lui incombenti e comunque tali da fare venire meno drasticamente la fiducia dell’azienda nei suoi confronti.
2. Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dal controricorrente sul presupposto che fosse diretto unicamente ad ottenere un nuovo giudizio dei fatti di causa.
3. Va rammentato che secondo questa Corte (per tutte: Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali (quali la giusta causa di licenziamento) richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realta’ articolata e mutevole nel tempo.
4. La specificazione puo’ avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie.
5. Dette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione e’ deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010); dunque non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione dei parametri integrativi, perche’, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, “tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento” (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un’attivita’ di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).
6. E’ stato, altresi’, evidenziato che l’attivita’ di integrazione del precetto normativo di cui all’articolo 2119 c.c., compiuta dal giudice di merito e’ sindacabile in cassazione a condizione, pero’, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).
7. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento.
8. Insomma, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; l’applicazione in concreto del piu’ specifico canone integrativo cosi’ ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilita’ del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate; piu’ recentemente, Cass. n. 13534 del 2019). Inoltre, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialita’, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilita’ – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata).
9. Si deve, dunque, partire dalla ricostruzione della fattispecie concreta cosi’ come effettuata dai giudici di merito (tra le recenti, cfr. Cass. n. 6035 del 2018) per concentrarsi sulla rilevanza dei singoli parametri (gravita’ dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensita’ dell’elemento intenzionale, etc.) ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice di merito onde verificarne il giudizio complessivo che ne e’ scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza e la ragionevolezza della sussunzione nell’ambito della clausola generale (cfr. Cass. n. 18715 del 2016).
10. Cio’ premesso ai fini della ammissibilita’ del ricorso, e’ preliminare scrutinare la doglianza in ordine alla qualificazione giuridica del contratto ritenuto a tempo determinato dalla Corte di merito e contestato dalla ricorrente.
11. E’ opportuno sottolineare che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e della individuazione della volonta’ dei contraenti – e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volonta’ nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – puo’ formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimita’ sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi’ come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 29111 del 2017; Cass. n. 420 del 2006).
12. Inoltre, deve precisarsi che la legge straniera (naturalmente non quella dell’Unione Europea) non e’ soggetta alla regola “iura novit curia”, la quale vale solo per il diritto nazionale (Cass. n. 1388 del 1979) e la parte che invoca l’applicazione del diritto straniero da parte del giudice italiano, il quale non ne abbia nozione per scienza diretta, ne’ sia in grado di conoscerne il contenuto alla stregua degli elementi acquisiti nel processo, ha l’onere di allegare e provare, oltre ai fatti che determinino il collegamento della controversia con la legge straniera, anche il contenuto di quest’ultima, in termini diversi dalle corrispondenti norme dell’ordinamento italiano (Cass. Sez. Un. 1647 del 1980; Cass. n. 995 del 1986).
13. Orbene, nel perimetro di sindacabilita’ in sede di legittimita’ come sopra delineato, ritiene questa Corte che il rapporto instaurato dal Pilota con la (OMISSIS), a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito, sia a tempo indeterminato in quanto la rilevanza qualificante degli elementi di fatto, cosi’ come accertati, e le loro implicazioni inducono a ritenere che il corretto paradigma normativo non sia quello del contratto a termine.
14. Invero, nel nostro ordinamento, il termine finale di efficacia e’ un elemento accidentale del contratto e, in quanto tale, da pattuirsi appositamente: in mancanza il rapporto e’ a tempo indeterminato.
15. Il termine puo’ consistere nella indicazione di una data, ma anche di un evento: in tal caso si parla di termine indirettamente determinato (certus an, incertus quando).
16. In ogni caso, l’area di discrezionalita’ circa l’apposizione del termine non e’ assoluta, dovendosi pur sempre avere riguardo alle ragioni per cui il termine e’ stato apposto e all’entita’ dell’impegno assunto, anche sotto il profilo della prospettiva utilitaristica del contratto.
17. Nella fattispecie in particolare, la libera recedibilita’ e’ un elemento esterno, rilevante ai fini delle tutele riconosciute alle parti, ma non caratterizzante la natura giuridica del contratto; inoltre, essa e’ piu’ propriamente aderente ad un rapporto a tempo indeterminato.
18. La legge straniera (come tradotta) non e’ univoca nel ritenere che il contratto di lavoro con gli stranieri, in (OMISSIS), sia sempre a tempo determinato perche’ la stessa possibilita’, paventata dalla Corte di merito, di rinnovo del permesso di soggiorno (che in astratto non puo’ escludersi) renderebbe il termine “incertus nell’an” (nella stessa dizione della legge vi e’, infatti, una clausola di riserva “a meno che sia approvata dal Dipartimento stesso”).
19. La sussistenza di un indice normativo esterno al contratto, quale appunto la disciplina del Qatar in materia di attivita’ lavorativa prestata da lavoratori stranieri, non appare, quindi, integrare automaticamente il contenuto negoziale, non essendo riferibile alla volonta’ delle parti, ne’ rivestendo efficacia direttamente precettiva e inderogabile, tale da comportare la sostituzione della clausola legale a quelle convenzionali di diverso tenore (alla stregua, ad es., del meccanismo sostitutivo operante, nell’ordinamento italiano, in forza dell’articolo 1339 c.c.). Il tenore dell’articolo 23 della legge sul lavoro del Qatar non consente, insomma, di attribuire a tale norma la funzione di sostituzione (o di integrazione) automatica delle clausole contrastanti con il precetto da essa sancito, ne’ la stessa contiene, in modo chiaro ed inderogabile, la previsione della durata massima dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori stranieri, essendo previste – oltre ad un lasso di tempo non superiore a 5 anni per la validita’ del permesso di lavoro – autorizzazioni che consentono eccezioni al principio.
20. Deve, conseguentemente, ritenersi che il lavoratore abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con altra compagnia aerea, non essendo stato apposta, dalle parti, alcuna clausola di scadenza del contratto e non rinvenendosi, nell’ordinamento giuridico del Qatar, una disposizione legale immediatamente precettiva che integri l’autonomia negoziale.
21. Dovendo, la giusta causa di licenziamento, rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, la sentenza impugnata va cassata per consentire al giudice valutare, da un lato, la gravita’ dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensita’ del profilo intenzionale e, dall’altro, la proporzionalita’ fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
22. In particolare, la Corte territoriale, preso atto della stipulazione di un contratto a tempo indeterminato con altra compagnia aerea, dovra’ effettuare la sua valutazione con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilita’ del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensita’ dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. nn. 1977/2016, 1351/2016, 12059/2015, 25608/2014), come in parte gia’ evidenziati dalla sentenza impugnata.
23. La Corte territoriale dovra’, dunque, dapprima accertare, sul presupposto della esistenza di un contratto a tempo indeterminato intercorso tra il pilota e la Compagnia di Volo qatariota, se sussista o meno la giusta causa di recesso; dovra’ svolgere, poi, in caso negativo, una disamina sulla ricorrenza delle due condizioni previste della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria, dovendo, in assenza, applicare il regime generale costituito dalla c.d. tutela risarcitoria forte del comma 5 (Cass. n. 12365 del 2019).
24. Nei termini di cui sopra il motivo del ricorso deve essere accolto, pertanto, per quanto di ragione, con la cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procedera’ ad un nuovo esame sulla base dei principi sopra evidenziati e provvedera’, altresi’, alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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