Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 novembre 2020| n. 26383.

In sede di separazione personale tra coniugi, l’infedeltà può essere sanzionata oltre che con l’addebito anche con il risarcimento per i danni morali, senza che questi siano preclusi dal riconoscimento o meno dell’addebito. Serve però la prova che la sofferenza è stata insopportabile con risvolti sulla salute, o sull’onore o sulla dignità personale.

Ordinanza|19 novembre 2020| n. 26383

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Matrimonio – Separazione – Infedeltà – Sanzione ulteriore all’addebito – Risarcimento per i danni morali – Prova che la sofferenza è stata insopportabile con risvolti sulla salute, o sull’onore o sulla dignità personale – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 553-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 18/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LANIORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che:
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 15 maggio 2018, in parziale accoglimento del gravame di (OMISSIS), per quanto ancora interessa in questa sede, ha dichiarato la separazione personale del (OMISSIS) con addebito al coniuge (OMISSIS) ed ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della moglie. La Corte ha motivato l’addebito per l’infedelta’ coniugale della (OMISSIS), quale causa determinante della intollerabilita’ della convivenza matrimoniale, e il rigetto della domanda risarcitoria per non avere il (OMISSIS) provato il danno ingiusto e il nesso causale con una condotta illecita della moglie, non riscontrabile nella sola infedelta’ coniugale, essendo la dedotta depressione di cui egli soffriva riferibile alla separazione in se’ piuttosto che al tradimento della moglie.
Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dalla (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia violazione di legge, vizi motivazionali, travisamento delle prove e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine all’esame, che assume erroneamente svolta, della domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, che avrebbe determinato in lui uno stato depressivo dopo l’allontanamento della moglie dalla casa familiare.
Il motivo e’ inammissibile, essendo diretto a sollecitare una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto incensurabilmente operato dai giudici di merito, il cui esito decisorio contestato dal ricorrente e’ applicazione di un principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la natura giuridica del dovere di fedelta’ derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a cio’ preclusiva, “sempre che (tuttavia) la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilita’ e si traduca, per le sue modalita’ o per la gravita’ dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignita’ personale” (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011). La sussistenza di tale condizione in concreto costituisce oggetto di accertamenti e valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, censurabili alle ristrette condizioni, non ricorrenti nella specie, di cui al novellato articolo 360 c.p.c., n. 5.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la disposta compensazione delle spese con statuizione, tuttavia, incensurabile in questa sede, avendola la Corte territoriale motivata in ragione della reciproca soccombenza, in conseguenza dell’accoglimento del motivo di gravame riguardante l’addebito e del rigetto del gravame sulla domanda risarcitoria. Ed infatti, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (vd. Cass. n. 30592 del 2017).
Il ricorso e’ rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, oltre accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *