In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 giugno 2020, n. 18099.

Massima estrapolata:

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.

Sentenza 12 giugno 2020, n. 18099

Data udienza 15 novembre 2019

Tag – parola chiave: Concorso nei reati – Sanzioni omogenee nel genere e nella specie – Vincolo della continuazione – Trattamento sanzionatorio – Reato ritenuto più grave – La pena non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/05/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TOCCI STEFANO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in punto di pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 10 maggio 2018 ha condannato (OMISSIS) alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa relativamente ai reati di cui all’articolo 81 c.p. e articolo 648 c.p., comma 2, L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 1, lettera D, e L. n. 286 del 1998, articolo 6, comma 3, unificati con la continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, reato piu’ grave quello ex articolo 648 c.p., comma 2; con la sospensione condizionale della pena; reati commessi il (OMISSIS).
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Pena illegale, violazione di legge, articolo 81 c.p. e L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter.
La pena pecuniaria irrogata risulta inferiore al minimo previsto per il reato satellite della L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter.
Il limite invalicabile dell’applicazione della continuazione, individuato dalla giurisprudenza, impone l’irrogazione di una pena che non puo’ essere inferiore a quella prevista per il reato satellite. Il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter e’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00, quindi la pena della multa (Euro 500,00) e’ stata irrogata al di sotto del minimo edittale. Dovevano poi applicarsi anche le pene accessorie di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter.
Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.
L’imputato e’ stato riconosciuto colpevole dei reati sopra indicati.
Il Tribunale, ritenuti i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso e piu’ grave quello di ricettazione, di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, ha quantificato la pena base nella misura di mesi 6 di reclusione ed Euro 450,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 d multa con l’aumento per la continuazione, relativamente ai reati di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 4, e L. n. 286 del 1998, articolo 6, comma 3, di mesi 2 ed Euro 200,00 – 1 mese ed Euro 100,00 per ogni reato) in totale a mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Cosi’ facendo, pero’, il Giudice ha erroneamente posto a base del calcolo una pena pecuniaria inferiore al corrispondente minimo edittale del reato satellite che, oltre la pena detentiva, contempla una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 2.582,00 di multa ad un massimo di Euro 15.493,00.
Va ribadito il consolidato principio secondo il quale in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice piu’ grave non puo’ comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 2, n. 10987 del 17/02/2005, Contini, Rv. 231327; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, Del Prete, Rv. 246236; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559; Sez. 3, n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335; vedi pero’ in senso diverso Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009 – dep. 14/12/2009, P. G. in proc. Sall, Rv. 24643201).
Sono necessari ulteriori accertamenti di merito, anche per le pene accessorie di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 4, e, quindi, la sentenza deve annullarsi con rinvio (limitatamente al trattamento sanzionatorio principale e alle pene accessorie); ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 1, si dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio principale e alle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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