In relazione al delitto di violenza privata

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17241.

Massima estrapolata:

In relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la desistenza volontaria perché l’imputato non era riuscito a costringere la figlia minore della sua ex convivente a scendere da un autobus e a seguirlo a causa dell’intervento di un carabiniere, presente sul veicolo, che aveva impedito la consumazione del reato e messo in fuga l’imputato).

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17241

Data udienza 20 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Tentata violenza privata – Desistenza volontaria – Configurabilità – Condizioni – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca – Presidente

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mar – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRANCACCIO MATILDE;
udito il Sostituto Procuratore Generale BIRRITTERI LUIGI che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, avvocato (OMISSIS), il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 10.5.2018, ha riqualificato i reati di stalking e tentata violenza privata ascritti a (OMISSIS) in quello, unico, di tentata violenza privata ai danni di (OMISSIS), figlia dell’ex convivente dell’imputato, rideterminando la pena nei suoi confronti in mesi tre di reclusione.
La condotta contestata si riferisce ad un tentativo di costringere la minore a scendere con lui dall’autobus sul quale viaggiavano entrambi ed a seguirlo, le cui finalita’ sono rimaste non chiarite, nel senso che sono state indicate dall’imputato e risultano oggetto di ricorso ma non sono state addotte dalla motivazione del provvedimento impugnato. L’intervento di un maresciallo dei carabinieri presente anch’egli sul veicolo ha impedito la consumazione del reato ed ha messo in fuga l’imputato.
Al momento della sentenza la Corte d’Appello ha revocato nei suoi confronti la misura cautelare in atto dell’obbligo di dimora.
2. Avverso la pronuncia propone ricorso l’imputato mediante il difensore avv. (OMISSIS), deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Il primo censura vizio di motivazione manifestamente illogica del provvedimento impugnato e violazione di legge quanto all’affermazione di responsabilita’ del ricorrente. Il reato non sarebbe configurabile perche’ l’imputato avrebbe agito in ragione dell’esercizio di uno ius corrigendi da valutarsi come scriminante putativa; perche’ non sarebbe provata la condotta costrittiva tentata nei confronti della minore vittima, che sarebbe inspiegabilmente avvenuta mentre l’autobus su cui si trovavano era in movimento; al piu’ vi sarebbe la possibilita’ di configurare il reato di minaccia, mancando la prova della finalita’ costrittiva o coercitiva esercitata dal ricorrente sulla vittima.
2.2. Il secondo argomento di censura attiene al vizio di motivazione manifestamente illogica ed alla violazione di legge relative all’inconfigurabilita’ di un’ipotesi di desistenza volontaria nella fattispecie in esame: la stessa sentenza affermerebbe in un passaggio che imputato e vittima scesero entrambi dall’autobus e che il primo si allontano’ volontariamente.
2.3. La terza censura difensiva attiene al vizio di motivazione manifestamente illogica ed alla violazione dell’articolo 133 c.p., in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondato su un solo precedente penale a carico dell’imputato, peraltro risalente nel tempo, senza tener conto del suo comportamento processuale e del movente della condotta da lui stesso ricostruito.
2.4. Infine, si deduce anche violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla statuizione di revoca della pena sospesa (disposta in primo grado e confermata in secondo) inerente alla condanna pronunciata con sentenza del Tribunale di Teramo del 23.1.2015 con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’articolo 572 c.p..
La Corte ha omesso qualsiasi motivazione sull’identita’ di indole tra il reato oggetto del precedente penale e quello in esame, identita’ che – a giudizio della difesa mancherebbe, nell’accezione declinata ai sensi dell’articolo 101 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. I primi tre motivi di censura si rivelano all’evidenza formulati esclusivamente in fatto, oltre che manifestamente infondati.
In estrema sintesi, deve evidenziarsi che il ricorrente propone una ricostruzione alternativa della vicenda del tutto scollegata dai dati probatori e smentita da tutti i testi, secondo la coerente e piana lettura della piattaforma probatoria che offrono al sindacato di legittimita’ entrambi i provvedimenti di merito, uniti a formare una doppia pronuncia conforme quanto all’analisi dei fatti e divisi soltanto dalla qualificazione giuridica che di essi si e’ voluta ritagliare.
2.1. Inoltre, sia la tesi della sussistenza di una scriminante, rappresentata dal diritto di “correzione” della minore da parte del ricorrente (ex convivente della madre di costei e preoccupato per il comportamento scolastico della ragazza), sia quella della desistenza volontaria dal reato sono fondate soltanto sulla versione dei fatti fornita dall’imputato che, come si e’ gia’ sottolineato, risultano smentite da tutti i testimoni ed in antitesi rispetto al complessivo quadro probatorio.
Il motivo di ricorso, peraltro, risulta generico nella misura in cui non si confronta con le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per escludere nell’ipotesi di specie un caso di desistenza volontaria ovvero l’operare di una scriminante quale quella invocata: della prima non sussistono le condizioni giuridiche di configurabilita’; per la seconda mancava qualsiasi ruolo che legittimasse l’imputato ad esercitare una qualche forma di pressione educativa sulla minore.
2.2. In particolare, deve convenirsi con la Corte d’Appello la’ dove ha ricordato, per i reati di danno a forma libera, quale e’ anche la violenza privata, l’inconfigurabilita’ della desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali puo’ operare, eventualmente, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. Tale principio di diritto costituisce orientamento condiviso dal Collegio ed allo stato e’ opzione dominante nella giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 3071/2017, De Rossi, Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 8/5/2015, Supino, Rv. 264226; Sez. 1, n. 11746 del 28/2/2012, Price, Rv. 252259; Sez. 1, n. 42749 del 2/10/2007, Pepini, Rv. 238112) ed anche la gran parte della dottrina ha sottolineato come, per desistere, all’agente deve essere possibile non continuare nel proprio comportamento, in quanto quest’ultimo o non e’ stato ancora tenuto ovvero non integra ancora la condotta tipica o, comunque, non esaurisce quanto egli puo’ compiere per perfezionare il reato con altri atti tipici contestuali.
Non si ignora che in passato un’altra tesi ha avuto spazio nella giurisprudenza di questa Corte, sostenendo la compatibilita’ della desistenza col tentativo compiuto, in quanto detta esimente e’ configurata dal legislatore come causa di esclusione ab extrinseco ed ex post dell’antigiuridicita’ del fatto, sicche’ la sua applicazione presuppone che l’azione sia penalmente rilevante perche’ pervenuta nella fase del tentativo punibile (Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, dep. 2012, Del Giudice, Rv. 251571; Sez. 2, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242417; Sez. 6, n. 24711 del 21/04/2006, Virgili, Rv. 234679; Sez. 2, n. 2226 del 24/10/1983, Teodoro, Rv. 163093; Sez. 2, n. 5669 del 02/02/1972, Angeli, Rv. 121834).
Tuttavia, l’orientamento in esame e’ stato correttamente indicato (vedi Sez. 2, n. 16054 del 2018, cit.) come un’opzione dal fondamento quasi meramente assertivo, derivato dalla collocazione sistematica nella disposizione sul tentativo, che presupporrebbe il “fatto punibile” senza porla in relazione con l’attenuante, successiva sia dal punto di vista logico sia da quello sistematico, del pentimento operoso.
3. Il quarto motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte ha ritenuto che l’identita’ di indole sia requisito richiesto, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena gia’ concessa al condannato, soltanto se i reati sono contravvenzionali, sicche’ se, come nel caso di specie, l’ulteriore reato commesso ha natura di delitto (tale e’ la tentata violenza privata), alla revoca deve farsi corso a prescindere da qualsiasi considerazione sull’identita’ di indole tra i reati commessi.
L’orientamento e’ corretto e corrisponde all’indirizzo pacificamente seguito dalla giurisprudenza di legittimita’ e qui condiviso secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’articolo 168 c.p., n. 1, l’identita’ dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto e’ sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (cfr. Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, EI Bouheli, Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, De Filippis, Rv. 240679; Sez. 1, n. 1058 del 15/2/2000, Bellino, Rv. 215615).
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52. in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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