Il sequestro preventivo impeditivo

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17129.

Massima estrapolata:

È legittimo il sequestro preventivo impeditivo, operato per i reati di disastro colposo, lesioni colpose plurime e omicidio colposo plurimo, di un bene demaniale pur destinato a soddisfare i bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, e pur nella conseguente necessità che ad esso sia assicurato costantemente l’accesso da parte dei privati, a fronte della prevalenza del bene giuridico della pubblica incolumità tutelato dalle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa al sequestro di un’area paesaggistica costituita da un bacino del tipo gola fluviale, ove, a seguito di una piena improvvisa, avevano perso la vita dieci escursionisti).

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17129

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misura cautelare reale – Sequestro preventivo – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/11/2019 del TRIB. LIBERTA’ di COSENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO il quale conclude per l’annullamento senza rinvio;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FERRARA in difesa di COMUNE DI (OMISSIS) che dopo avere illustrato i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 13 novembre 2019, rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse dal Comune di (OMISSIS), quale terzo interessato alla restituzione di area paesagistica compresa nel territorio comunale, cosi’ confermando il provvedimento di sequestro preventivo dell’area “(OMISSIS)” emesso dal Gip del Tribunale di Castrovillari in data 17 ottobre 2018.
La misura veniva disposta dal Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta del PM, a seguito della improvvisa piena del torrente (OMISSIS), occorsa il 20 agosto 2018, a seguito della quale persero la vita dieci escursionisti trascinati a valle dalla piena del corso d’acqua tra i salti e i dirupi del torrente ed altri undici restarono feriti.
2.In breve la vicenda. Il giorno 20 agosto 2018 verso le ore 14.20 due gruppi di escursionisti, coordinati da guide locali, si era recati presso le (OMISSIS), riserva naturale all’interno del Parco del (OMISSIS), per compiere un’escursione guidata lungo il torrente, alla quale partecipavano anche alcuni bambini; al gruppo si erano aggregati alcuni escursionisti esterni; al momento dell’ingresso nell’area non vi erano precipitazioni in loco ma solo nuvolosita’ in lontananza, ed infatti una intensa precipitazione interessava la parte dell’alto bacino del torrente (OMISSIS) e del bacino del torrente (OMISSIS). Vero le ore 15.00 una significativa portata di piena transitava nel tratto terminale delle gole, in prossimita’ del Ponte del Diavolo nel territorio del comune di (OMISSIS), formando una c.d. “surge wave”, ovverosia un’onda a fronte ripido cosi’ intensa da riuscire a trascinare a valle venti escursionisti. La formazione della particolare onda, nonostante l’assenza di piogge sul posto, era dovuta alla caratteristica conformazione morfologica del bacino del tipo di gola fluviale, detto anche canyon, idoneo alla formazione di piene con rapida evoluzione.
3. A seguito dell’evento riteneva quindi il Gip di convalidare il sequestro preventivo, emesso in via d’urgenza dal PM, disponendo contestualmente il sequestro preventivo dell’area “(OMISSIS)”, gia’ sottoposta a sequestro probatorio. Ad avviso del giudicante doveva ritenersi sussistere il concreto pericolo che la libera disponibilita’ da parte degli indagati e tra questi il sindaco del comune di (OMISSIS), (OMISSIS), dell’area sottoposta a sequestro potesse agevolare la commissione di altri reati, “stante la mancanza di un seppur minimo dispositivo di controllo dell’area delle gole e di monitoraggio delle presenze nell’area” ed il carattere non eccezionale ed anzi frequente dell’evento.
4. Il Tribunale della liberta’, rigettava la richiesta di riesame presentata dal comune di (OMISSIS), confermando le conclusioni del Gip dopo aver analizzato i due fondamentali requisiti per il mantenimento della misura cautelare del fumus commissi deliciti e del periculum in mora.
Rispetto al primo, dopo aver precisato che il compito del giudice della cautela e’ limitato ad un controllo di compatibilita’ tra fattispecie concreta e fattispecie legale tipizzata, ha ritenuto le ipotesi di reato astrattamente configurabili (disastro colposo, lesioni colpose plurime e omicidio colposo plurimo) sulla base del materiale acquisito con l’attivita’ di indagine.
4.1 Il Tribunale evidenziava come le omissioni contestate al Sindaco di (OMISSIS) – tra cui la mancata adozione del piano comunale di emergenza di protezione civile e la mancata attuazione del protocollo relativo all’allertamento ed attivazione, da parte dell’ente comunale, delle fasi operative delle piogge previste ed in corso – risultavano dalla documentazione amministrativa acquisita (tra cui una nota dell’OUA protezione civile in cui si rilevava la mancata adozione del piano comunale di emergenza, una precedente nota della stazione c.c. “(OMISSIS)” con cui veniva segnalata l’assenza di cartellonistica afferente regolamentazione all’accesso sebbene vi fosse stata gia’ una delibera del Consiglio comunale dichiarata immediatamente esecutiv. Le contestazioni risultavano altresi’ giustificate dalle verifiche effettuate sui luoghi interessati, non essendo stati rinvenuti percorsi obbligatori, ne’ segnaletica, ne’ personale, cosi’ da permettere a chiunque di accedere all’area naturale anche senza l’ausilio di guide – tale dato veniva acquisito anche sulla scorta dalle testimonianze dei visitatori. Ancora un ulteriore elemento valorizzato dal giudice cosentino riguardava l’assenza di guide professionali, inscritte negli appositi albi, per l’accompagnamento nel parco.
4.2 Veniva poi osservato che dagli esiti della consulenza tecnica disposta dal PM emergeva che l’evento non presentasse carattere di eccezionalita’ ma, anzi, era stimabile un tempo di ritorno inferiore ai due anni. La stessa Consulenza evidenziava le plurime criticita’ in materia di misure a tutela della pubblica incolumita’ rilevando anche l’assenza di alcuna via di fuga in caso di pericolo.
4.3 Sulla scorta di questo complessivo materiale riteneva, quindi, che l’evento fosse riconducibile alle omissioni contestate, tanto in relazione alla assenza di alcuna forma di pubblicizzazione di norme, limiti e divieti volti a regolamentare l’accesso all’area paesaggistica, nonostante la stessa fosse esposta a rischio meteo-idrico, quanto alla inadeguata informazione alla popolazione dell’avviso di criticita’ idrogeologica da parte della protezione civile, cosi’ da rendere edotti i visitatori della Riserva delle condizioni di meteo avverse e consentire alle guide, che procedevano a promuovere e coordinare l’escursione, di delimitare il campo della propria opera.
In relazione alla sussistenza del periculum in mora il Tribunale riteneva che la mancanza dei presidi di sicurezza avrebbe consentito l’ingresso a chiunque fosse interessato ad accedervi, anche in condizioni di elevato rischio del ripetersi dell’evento meteorologico, cosi’ sussistendo il concreto pericolo di un ulteriore evento disastroso e mortale.
Da ultimo il Tribunale riteneva infondata la tesi esposta dalla difesa nella richiesta di riesame ad avviso della quale, poiche’ i beni demaniali non sono compresi nel novero di quelli indicati dall’articolo 104 disp. att. c.p.p., gli stessi non sarebbero suscettibili di sequestro, assumendo la irrilevanza dell’appartenenza del bene ad un soggetto pubblico piuttosto che privato. Sempre in riferimento al carattere demaniale del bene oggetto del provvedimento di sequestro il giudice evidenziava che l’interesse della collettivita’ a fruire del bene risultava recessivo rispetto alla tutela della salute e della sicurezza pubblica e dall’altro riteneva irricevibile la richiesta della difesa di limitare il vincolo cautelare ad un limitato segmento dell’area naturalistica essendo le caratteristiche di pericolosita’ riconducibili all’intera Riserva.
5. Avverso tale decisione ricorre il comune di (OMISSIS), in persona dei sindaco pro tempore (OMISSIS), quale terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro, con unico articolato motivo.
Viene in primo luogo evidenziata la natura demaniale del bene oggetto della misura cautelare: ad avviso del ricorrente dovendo il bene essere fruibile dalla collettivita’ nella sua interezza deve escludersi il rapporto di pertinenzialita’ tra l’area posta sotto sequestro ed il reato, potendosi al piu’ procedere al solo sequestro della cosa utilizzata per commettere il reato e non anche l’intera area. Ad avviso della difesa, sempre sotto tale aspetto, l’impossibilita’ per la collettivita’ di fruire del bene demaniale comporterebbe una compressione del diritto di cui all’articolo 9 Cost., in quanto, nel concetto di tutela evocato dalla norma, deve ritenersi ricompreso anche il godimento da parte dei cittadini dei beni architettonici e paesaggistici. Viene poi evidenziato come ad avvalorare tale lettura contribuisca l’articolo 104 disp. att. c.p.p., che non annovera i beni demaniali nell’elenco dei beni sequestrabili. Si assume quindi apodittica la motivazione resa dal Tribunale del riesame che, non facendo riferimento alla natura demaniale dei beni, si limita a qualificarli come beni immobili e pertanto rientranti nel novero dell’articolo 104 disp. att. c.p.p..
Sotto alto profilo la difesa del ricorrente assume doversi escludere la pericolosita’ delle (OMISSIS) essendo stato l’evento tragico eccezionale ed imprevedibile. A parere della difesa se cosi’ non fosse, con reductio ad absurdum, dovrebbero essere oggetto di sequestro tutti i siti naturali potenzialmente pericolosi, ad esempio montani o marittimi, nei quali si verificano incidenti, naufragi e frane.
Da ultimo assume che l’autorita’ giudiziaria abbia errato nella corretta individuazione del responsabile dell’evento. Richiamando la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 rileva l’istante che, in concreto, gli inadempimenti sarebbero dovuti essere riferiti allo Stato ed alla regione Calabria, in modo ancora piu’ specifico, essendo a questi organi attribuiti i compiti di sorveglianza e coordinamento nell’insorgenza di eventi meteo-idrologici, non essendo infatti ragionevole che un piccolo comune possa fronteggiare calamita’ che interessano vaste aree.
Sotto questo profilo viene evidenziato come il Centro funzionale presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, seppur deputata a tale compito, non avesse fornito tempestive informazioni ai sindaci delle aree interessante dalla “bomba d’acqua” ed assume che, sul punto, sia mancata qualsiasi indagine volta ad accertate se il tempestivo avviso avrebbe permesso ai sindaci di adottare adeguate misure volte ad evitare l’evento. La mancanza di questo accertamento, secondo la difesa ricorrente, si pone come una grave carenza in quanto avrebbe permesso tanto di accertare le singole responsabilita’ penali, quanto il requisito del periculum in mora, posto che il corretto funzionamento del Centro funzionale avrebbe garantito l’accesso alle gole in condizioni di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali l’accertamento da parte del giudice di legittimita’ e’ limitato ai profili di violazione di legge e alla totale assenza e apparenza della motivazione assunta dal Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicita’ della stessa (Sez. II, 18.1.2017, Zaharia, Rv. 269119;, sez.V I, 21.1.2009, P.G. in proc. Vespoli, Rv. 242916; sez. V, 25.6.2010, Angelini, Rv. 248129, sez. I, 31.1.2012, Rv. 252430).
Cio’ preclude in questa sede l’esame dei supposti vizi motivazionali che, sebbene inseriti nella categoria e nel titolo della violazione di legge si risolvano in una mera critica alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, dovendo lo scrutinio del giudice di legittimita’ essere nella specie riservato alle censure del ricorrente che prospettino, e che in effetti si risolvano, in violazione della legge penale, ovvero in ipotesi di motivazione assente o meramente apparente su punti decisivi della trama argomentativa del giudice del riesame. Comunque e’ compito del giudice valutare, non solo l’astratta sussumibilita’ del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il “fumus” del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall’accusa che delle argomentazioni difensive. Ne consegue che la motivazione del provvedimento deve dar conto anche delle ragioni per le quali il fatto integri il reato contestato, posto che quest’ultimo e’ antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (Sez.II, 23.3.2006, P.M. in proc. Cappello, Rv.234197) e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilita’ e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato (sez. III, 20.5.2010, Barbano, Rv. 248134; sez. III, 11.10.2018, Morabito, 274693).
2. Nel caso in specie il ricorrente ente pubblico, premesso di essere interessato alla restituzione dell’area paesaggistica denominata “(OMISSIS)”, non contesta l’astratta configurabilita’ dei reati indicati in imputazione, limitandosi invero a sollecitare una verifica piu’ puntuale delle responsabilita’ con particolare riferimento alla ripartizione delle competenze nella gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile (DPMC 27.2.2004); dall’altra parte riconosce che il Tribunale abbia indicato molto puntualmente il presupposto del “fumus borri juris” del reato contestato e abbia individuato le criticita’ a cui le eventuali prescrizioni dovrebbero fare fronte (pag.15 ricorso), rilevando al contempo l’insita pericolosita’ della fruizione collettiva del bene pubblico in oggetto a prescindere dai profili gestionali, escludendo peraltro rilievo causale alla eventuale inosservanza di specifici obblighi cautelari.
3. Un siffatto approccio, che si limita ad alcune osservazioni di merito sul contenuto delle contestazione richiamando una piu’ puntuale verifica sulla gerarchia delle responsabilita’, appare invero infondato ai limiti dell’inammissibilita’. Invero gli addebiti mossi dall’accusa si fondano sulla inosservanza da parte di pubblici amministratori di specifici obblighi connessi alla gestione e alla tutela del territorio e dei suoi abitanti, inosservanza che ha determinato le fattispecie criminose in esame, laddove le questioni afferenti alla causalita’ naturale e a quella della colpa, sollecitate dal ricorrente attraverso un confronto tra consulenti, non potra’ che attenere alla verifica del merito delle imputazioni, i cui presupposti fattuali e giuridici non risultano neppure interessati dalle censure del Comune di (OMISSIS) il quale non contesta la ricorrenza della posizione di garanzia in capo ai soggetti indagati e il riconoscimento da parte di questi di una serie di inosservanze nella gestione del territorio e nella organizzazione delle escursioni che possono avere contribuito all’avverarsi dell’evento dannoso.
3.1 Nondimeno infondata, anche sulla scorta del limite di sindacabilita’ in questa sede di giudizio, e’ l’eccezione inerente la corretta individuazione del titolare della posizione di garanzia: il comune di (OMISSIS) che ricorre in questa sede, infatti, e’ terzo rispetto al procedimento in esame per cui, tra l’altro, a nulla rileva, con riferimento alla posizione rivestita, la corretta individuazione del titolare della posizione di garanzia rispetto all’evento disastroso verificatosi, dato che le misure cautelari reali possono anche colpire beni riferibili a terzi – come nel caso di specie – senza la preventiva individuazione del soggetto responsabile, essendo esclusivamente rilevante che la libera disponibilita’ del bene possa favorire la prosecuzione del reato (Sez. 4, n. 28188 del 24/06/2009, Serreti, Rv. 244689).
4. Sotto diverso profilo il ricorrente, terzo interessato alla restituzione del compendio sequestrato, deduce violazione di legge esclusivamente in relazione alla natura demaniale del bene sequestrato, assumendo che il complesso sfugga al novero dei beni sequestrabili ai sensi dell’articolo 104 disp. att. c.p.p., assumendo al contempo l’insequestrabilita’ di beni ambientali e paesaggistici la cui vocazione naturale e’ quella di soddisfare la fruizione collettiva, cosi’ da dovere essere assicurato costantemente l’accesso da parte dei privati.
Le doglianze che investono il profilo della demanialita’ del bene e la necessaria fruibilita’ dello stesso, nella sua interezza, alla collettivita’ sono infondate.
4.1 Quanto al primo aspetto l’articolo 104 disp. att. c.p.p., e’ norma processuale, che non contiene la indicazione, e pertanto neppure la esclusione, dei beni suscettibili di sequestro preventivo ma che, richiamando tra l’altro le disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione del sequestro, disciplina le modalita’ di costituzione su di essi del vincolo cautelare. La distinzione poi tra beni mobili, crediti, beni immobili e mobili registrati, beni aziendali, valori mobiliari, quote societarie e strumenti finanziari non fa che confermare che le distinte categorie di beni vengono in considerazione esclusivamente per la loro natura e destinazione, che giustifica un differente approccio nella esecuzione del vincolo, e non certo per la loro appartenenza. La disposizione richiamata non distingue a seconda se titolare del bene sia un soggetto pubblico o privato, ma si limita a richiedere che lo stesso sia un bene immobile.
5. Quanto ai limiti al sequestro determinati dalla destinazione del bene pubblico a soddisfare i bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, la motivazione resa dal giudice territoriale da’ compiutamente conto delle doglianze, peraltro gia’ sollevate dall’istante in sede di richiesta di riesame, in modo logico e completo. In particolare il Tribunale del Riesame ha esposto in maniera puntale le ragioni per le quali ha ritenuto che il quadro fattuale possa dirsi corrispondere a quello normativo, assumendo puntuali argomentazioni a sostegno della ritenuta pericolosita’ del bene oggetto del sequestro.
5.1 La lamentata errata ponderazione degli interessi pubblici, in specie dell’interesse della collettivita’ alla fruizione del bene paesaggistico, e’ argomento assolutamente estraneo al thema sul quale il giudice e’ chiamato ad intervenire nella adozione del provvedimento cautelare laddove, in presenza di bene suscettibile di sequestro, il compito dell’autorita’ Euro14 giudiziaria e’ quella di verificare la ricorrenza dei presupposti legittimanti la cautela, mentre la valutazione comparativa degli interessi in gioco, anche di rilievo pubblicistico, e’ operata a monte dal legislatore, che consente il sequestro anche del bene che possieda una naturale vocazione a soddisfare l’interesse collettivo.
Prevedendone la sequestrabilita’, il legislatore ha riconosciuto prevalente la salvaguardia del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice – nella specie la pubblica incolumita’, posta in pericolo dalla possibilita’ che si ripetano eventi di portata disastrosa, suscettibili di arrecare nocumento a un numero indeterminato di utenti escursionisti.
6. E’ bene anche sottolineare che proprio in relazione al periculum in mora del bene oggetto del sequestro il ricorrente si limita a sostenere che l’evento occorso sia stato eccezionale e non prevedibile con cio’ escludendo l’intrinseca pericolosita’ dell’area naturale. Tale conclusione non si confronta con l’ordinanza resa dal giudice del riesame che, come gia’ rilevato, da’ ampio conto delle ragioni che inducono a ritenere l’area soggetta ad un elevato rischio per la pubblica incolumita’ e cio’ attraverso una valutazione coerente con i parametri individuati in materia da questa Corte di legittimita’ essendo stati correttamente indicati i requisiti della concretezza ed attualita’ del periculum, valutati non solo al momento dell’adozione della misura ma anche nella sua vigenza, e dimostrando con ragionevole certezza che l’accesso alla Riserva sequestrata potrebbe determinare la commissione di ulteriori reati o all’aggravamento o alla prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni e altro, Rv. 272928; Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme Srl, Rv. 261167).
6.1 A questo proposito il giudice del riesame ha rappresentato il rischio del ripetersi di un evento altrettanto pernicioso in considerazione dell’indiscriminato accesso al punto piu’ pericoloso del complesso, delle caratteristiche geomorfologiche dell’area – che consentono formazioni di onde di piena anche in assenza di precipitazioni in loco e determinano generali condizioni di rischio per l’impossibilita’ di procedere dentro l’alveo per perdita di stabilita’ e per la mancanza di via di fuga – confermando sul punto il giudizio gia’ espresso dal Tribunale di Castrovillari, in sede di convalida, il quale riteneva confermato una volta di piu’ che trattasi di evento non eccezionale ed anzi frequente, tanto che gli stessi consulenti hanno stimato un tempo di ritorno della piena.
7. Per quanto attiene, da ultimo, alla richiesta di dissequestro parziale deve confermarsi quanto ritenuto dal giudice del merito: le sentenze citate nel ricorso non sono conferenti rispetto alla fattispecie de qua in quanto attengono ad ipotesi nelle quali risulta possibile scindere le porzioni immobiliari oggetto del sequestro dal bene demaniale sul quale abbiano insistito (in ipotesi di manufatti realizzati all’interno di porzione demaniale).
7.1 Nel caso in esame, invero, e’ stato affermato che il sequestro non puo’ attenere ad una sola “porzione” della Riserva dato che il complesso naturale delle “Gole del Raganelle” si presenta come unitaria amenita’ ambientale-paesaggistica, in ragione della sua conformazione e morfologia, e l’intera area e’ soggetta al fenomeno meteo-idrologico che ha determinato l’evento infausto e pertanto il sequestro parziale non sarebbe idoneo a garantire dal rischio per il quale la misura cautelare e’ stata adottata. Si tratta di giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimita’, siccome sorretto da reale motivazione e immune da erronea applicazione di legge.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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