In tema di comportamenti datoriali discriminatori

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 15 giugno 2020, n. 11530.

La massima estrapolata:

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l’art. 40, d.lgs. n. 198/2006, nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria promossi dal lavoratore, non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del convenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori in ragione del sesso o come nel caso di specie in ragione dello stato di maternità.

Sentenza 15 giugno 2020, n. 11530

Data udienza 12 settembre 2019

Tag – parola chiave: Lavoro – Madre lavoratrice single – Presunta discriminazione – Dimostrazione – Onere della prova – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13342-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
UFFICIO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI CATANZARO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1704/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/11/201 r.g.n. 405/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) adiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 38, il giudice del lavoro denunziando la discriminazione basata sul sesso e sullo status di madre di figlio minore realizzata in suo danno attraverso la mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte della (OMISSIS) s.r.l. – con la quale aveva sottoscritto, in data 8.9.2011, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi – a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di colleghi di sesso maschile che avevano stipulato nello stesso giorno il medesimo contratto di apprendistato.
2. La domanda, respinta con decreto, era accolta dal Tribunale in esito all’opposizione della lavoratrice.
3. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la originaria domanda. Ha ritenuto il giudice di appello, all’esito di analitica ricostruzione delle risultanze di causa, che la lavoratrice non avesse fornito un quadro probatorio connotato da precisione e concordanza in ordine alla denunziata discriminazione, in relazione ad entrambi i profili denunziati, di talche’ non vi era spazio per la verifica Decreto Legislativo n. 198 del 2006, ex articolo 40, dell’assolvimento da parte della societa’ datrice dell’onere probatorio inteso alla dimostrazione della insussistenza della denunziata discriminazione.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; l’ufficio Consigliere di Parita’ della provincia di Catanzaro, che aveva spiegato intervento volontario ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 36, non ha svolto attivita’ difensiva.
4.1. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40, del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207 “aggiornata” dal Decreto Legislativo n. 145 del 2005, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Evocati i principi giurisprudenziali in tema comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro ed in materia di licenziamenti discriminatori assume la violazione delle norme richiamate sul rilievo di avere dato piena prova della discriminazione legata al sesso ed alla sua condizione di madre, unico genitore affidatario di figlio minore rispetto ai lavoratori maschi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nella medesima data – 8 settembre 2011 -, ulteriormente evidenziando con riferimento al quadrimestre settembre/dicembre 2011 che le uniche donne stabilizzate non erano madri ne’ genitori affidatari di figlio minore.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40, del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54 /2006., della Direttiva CEE n. 76 /207 e dei principi giurisprudenziali in materia. Censura la sentenza impugnata in quanto adottata in violazione dei principi in tema di attenuazione del regime probatorio e dei principi che conferiscono rilievo oggettivo, disancorato dalla verifica di una volonta’ del datore di lavoro finalizzata alla realizzazione della discriminazione, al trattamento deteriore subito dal lavoratore e ribadisce di avere offerto prova di essere stata discriminata in quanto donna/madre ed in quanto genitore unico affidatario di figlia minore.
2.1. In particolare, con il motivo indicato come 2 a) assume la illogicita’ della sentenza impugnata laddove questa aveva escluso che il dato statistico rilevante ai fini della verifica della discriminazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, potesse essere tratto su un limitato orizzonte temporale rappresentato dalla data di stipula dei contratti di apprendistato professionalizzante; denunzia sotto questo profilo la violazione dell’articolo 132 c.p.c., per assoluta carenza di motivazione sul punto.
2.2. Con il motivo indicato come 2 b), richiamato il Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, in tema di utilizzabilita’ del dato statistico al fine di dimostrazione della denunziata discriminazione, deduce di avere offerto prova a riguardo mediante il riferimento ai colleghi maschi assunti nella medesima data con contratto di apprendistato professionalizzante e poi stabilizzati.
2.3. Con il motivo indicato come 2 c) deduce il violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40, il Decreto Legislativo n. 5 del 2010, Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti evidenziando come, limitando l’indagine al mese di settembre 2011, la stabilizzazione della lavoratrice (OMISSIS), non genitore unico affidatario di figlio minore e tanto meno madre, confermava la discriminazione; analogamente a voler estendere l’indagine al periodo settembre/dicembre 2011 in quanto le tre stabilizzazioni femminili verificatesi concernevano lavoratrici non madri.
2.4. Con il motivo indicato come 2 d) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40 del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207 “aggiornata” dal Decreto Legislativo n. 145 del 2005, degli articoli 115 e 132 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato, in sintesi, dal risultare sia con riguardo al settembre 2011 sia con riguardo al quadrimestre settembre/dicembre 2011 essere essa (OMISSIS) l’unica donna, madre unica affidataria di figlio minore, a non essere stata stabilizzata; assume, quindi, di avere in tal modo assolto l’onere su di essa gravante in base al regime attenuato di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40.
2.5. Con il motivo indicato come 2 e) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40 del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Assume la illogicita’ e assenza di motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto dato insufficiente a fondare una concordante e precisa presunzione, come richiesto dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, la mancata stabilizzazione sia rispetto ai colleghi maschi assunti nella medesima data sia rispetto alle colleghe stabilizzate nel piu’ ampio periodo considerato dalla Corte di merito, colleghe delle quali nessuna era madre.
2.6. Con il motivo indicato come 2 f) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40, del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura di illogicita’ la sentenza impugnata laddove, pur dando atto correttamente che nel periodo settembre/dicembre 2011 la (OMISSIS) era stata l’unica donna madre non stabilizzata, “contraddittoriamente” e in assenza di elementi probatori di riscontro aveva affermato che altri apprendisti genitori non erano stati stabilizzati; evidenzia che dagli elementi in atti non era mai emerso che altri genitori apprendisti non fossero stati assunti.
2.7. Con il motivo indicato come 2 g) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40, del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura di illogicita’ la sentenza di appello per non avere spiegato le ragioni dell’estensione del periodo di riferimento anche al gennaio 2012 e le ragioni per le quali, nonostante il regime probatorio attenuato, avesse ritenuto gravare su di essa (OMISSIS) la prova che le lavoratici (OMISSIS) e (OMISSIS), assunte nel gennaio 2012 e successivamente stabilizzate, non fossero madri, con inversione, quindi, dell’onere probatorio di legge, che doveva ritenersi gravare, nel regime probatorio attenuato, sulla parte datoriale.
2.8. Con il motivo indicato come 2 h) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40 del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/2007, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata per non avere indicato le ragioni della estensione anche al gennaio 2012 del periodo di valutazione al fine della verifica della denunziata discriminazione lamentando la mancata applicazione dei principi in tema di onere probatorio attenuato per la mancata considerazione del fatto che tutti i lavoratori stabilizzati erano uomini e donne privi dello status di genitori e unici affidatari di figlio minore.
3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40, del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura, in sintesi, di illogicita’ la sentenza impugnata per avere affermato, in contrasto con il principio secondo il quale in base al regime probatorio attenuato il lavoratore doveva solo provare il trattamento deteriore da parte del datore di lavoro, che era necessaria l’allegazione e prova che il datore di lavoro mal sopportasse l’esercizio o la espressa volonta’ di non prestare lavoro notturno come dalla legge consentito in favore del genitore unico affidatario di figlio minore.
4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 37 Cost., del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articoli 25, 27 e 40 del Decreto Legislativo n. 5 del 2010, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207, degli articoli 115 e 132 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura la sentenza impugnata deducendo che era stata offerta prova del trattamento discriminatorio e deteriore; il fatto del quale assume omesso esame e’ costituito dalla prova dell’essere stata oggetto di trattamento discriminatorio.
5. Con il quinto motivo deduce che la sentenza e’ illogica ed immotivata sul rilievo che a fronte della mancata stabilizzazione di essa (OMISSIS) – donna, madre e genitore unico affidatario di figlio minore – ed a fronte della stabilizzazione di altre donne non madri, la prova dell’assenza di discriminazione ricadeva sulla parte datoriale, risultando per tabulas che la ricorrente era lavoratrice capace e diligente e non emergendo che la mancata stabilizzazione era collegata a ragioni di tipo economico.
6. Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, sul rilievo della mancanza assoluta di motivazione e, comunque, di motivazione apparente. Si duole, in particolare, della mancata esplicitazione delle ragioni secondo le quali era inidoneo a suffragare il rilievo statistico il dato ancorato alla assunzione avvenuta in data 8.9.2011 ed alla comparazione con i lavoratori maschi assunti in quella medesima data e della ritenuta irrilevanza, sotto il profilo statistico, del fatto che nell’ambito del quadrimestre settembre/dicembre 2011 le uniche tre donne assunte non erano madri.
7. Il ricorso e’ da respingere.
8. Occorre, in primo luogo, premettere, al fine della corretta delimitazione della materia del contendere, che la sentenza impugnata ha ritenuto ritualmente dedotti con l’originario ricorso i soli profili di discriminazione attinenti al sesso ed alla maternita’ (sentenza pag. 6, quinto cpv) ed ha escluso che con l’atto introduttivo la originaria ricorrente avesse prospettato una specifica discriminazione fondata sullo stato di genitore unico affidatario di figlio minore (sentenza, pag. 9, quinto cpv); in ordine a quest’ultimo profilo ha argomentato anche nel merito e, premesso il diritto, Decreto Legislativo n. 198 del 2006, ex articolo 25, comma 2 bis, del genitore affidatario di figlio minore di rifiutare la prestazione di lavoro notturno fino al compimento del 12 anno di eta’ del minore, ha ritenuto che nel caso concreto non fosse possibile porre in relazione l’eventuale esercizio di tale facolta’ da parte della lavoratrice con la mancata stabilizzazione, in assenza di prova da parte della lavoratrice che il datore di lavoro mal sopportasse l’esercizio o quanto meno la espressa volonta’ di esercitare la facolta’ di non prestare lavoro notturno; ha ulteriormente evidenziato che dagli atti di causa emergeva, anzi, che la ricorrente aveva formulato espressa richiesta di trasformare l’originario orario di lavoro da part time orizzontale in part time verticale con prestazione di lavoro notturno in determinati giorni della settimana.
8.1. Tanto premesso, in relazione alla discriminazione prospettata con riferimento allo stato di madre, unica affidataria di figlio minore, si rileva che il ricorso per cassazione non investe in alcun modo l’affermazione della Corte di merito, configurante autonoma ratio decidendi, idonea, quindi, di per se’ sola a giustificare la statuizione di rigetto, in ordine alla tardivita’, con implicita valutazione di inammissibilita’ della stessa, della deduzione di discriminazione riferita a tale condizione (madre unica affidataria di figlio minore).
8.2. Da tanto consegue il passaggio in giudicato della statuizione sul punto e la conseguente inammissibilita’ (per difetto di interesse ad impugnare – cfr. Cass. Sez. Un. 10374 del 2007, Cass. n. 21431 del 2007, Cass. n. 3881 del 2006, Cass. Sez. Un. 16602 del 2005) delle censure sviluppate nei motivi di ricorso destinate ad investire, essenzialmente sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie, della violazione del regime probatorio attenuato Decreto Legislativo n. 198 del 2006, ex articolo 40 e della omessa motivazione, la ritenuta insussistenza in concreto della discriminazione legata a tale specifica situazione.
8.3. In ordine ai profili di discriminazione denunziati con l’originario ricorso e riferiti sia al sesso sia alla condizione di madre tout court, la Corte di merito, avuto riguardo al periodo temporale di riferimento per come sviluppatosi in corso di causa, e cioe’ il quadrimestre settembre/dicembre 2011, ha premesso che in detto quadrimestre la (OMISSIS) s.r.l. aveva assunto 20 apprendisti, 13 uomini e 7 donne e che, al netto delle dimissioni in corso di rapporto e di un licenziamento per giusta causa, l’azienda aveva stabilizzato cinque uomini e a tre aveva comunicato il recesso; aveva inoltre stabilizzato due donne e per tre aveva preferito non convertire a tempo indeterminato il rapporto lavorativo. Ha, quindi, osservato che il fatto che le stabilizzazioni avevano riguardato sia uomini che donne e altrettanto le mancate stabilizzazioni minava in radice la originaria doglianza di discriminazione legata al sesso, ulteriormente precisando che la limitazione della verifica ai lavoratori assunti in uno specifico giorno (quello nel quale la (OMISSIS) aveva stipulato il contratto di apprendistato professionalizzante con altri colleghi maschi poi stabilizzati) o al solo mese di settembre dell’anno 2011 non era idonea a conferire particolare valenza al dato statistico; ha evidenziato che, in ogni caso, anche in relazione al mese di settembre vi era stata stabilizzazione di una lavoratrice ( (OMISSIS)).
8.4. Quanto alla discriminazione fondata sulla maternita’, la circostanza che nel quadrimestre settembre/dicembre 2011 le sole due lavoratrici stabilizzate “sembravano” non essere madri e’ stata ritenuta dato insufficiente ad integrare le precise e concordanti presunzioni idonee a sorreggere l’assunto di una discriminazione fondata sulla maternita’; cio’ tanto piu’ in presenza di un dato pacifico costituito dal fatto che gli assunti nel quadrimestre di riferimento, ad eccezione della (OMISSIS), non erano genitori mentre nonostante lo fossero diversi apprendisti, sia uomini che donne non vennero stabilizzati mentre quanto alle dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS) assunte nel gennaio 2012 e stabilizzate non era dato sapere in assenza di prova da parte della lavoratrice se fossero o meno madri (sentenza, pag. 8, quarto cpv).
8.5. Tanto premesso, procedendo in via prioritaria, per il carattere dirimente collegato all’eventuale accoglimento, all’esame della dedotta violazione dell’articolo 132 c.p.c. denunziata in tutti i motivi di ricorso ed alla quale e’ riconducibile anche la censura sviluppata con il quinto motivo nella quale si denunzia illogicita’ di motivazione, si rileva che tale violazione e’ insussistente.
8.6. La esposizione sopra effettuata, sia pure in forma sintetica, delle argomentazioni della sentenza impugnata alla base del rigetto nel merito della domanda intesa a far valere la discriminazione legata al sesso ed alla condizione di madre, esclude in radice la configurabilita’ della violazione dell’articolo 132 c.p.c., per omessa motivazione e/o motivazione apparente, ripetutamente denunziata dalla odierna ricorrente, per lo piu’ in relazione a specifiche affermazioni della sentenza impugnata. Innanzitutto, risulta priva di pregio la deduzione (v. illustrazione del sesto motivo di ricorso) della mancanza assoluta di motivazione, gia’ sotto l’aspetto materiale e grafico, assunto smentito dall’esame della sentenza impugnata e dalle sei pagine di essa dedicate alla motivazione della decisione. Neppure e’ configurabile una motivazione apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). Tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto la Corte di merito, sulla base di ricostruzione fattuale emergente dagli atti di causa, ad escludere che gli elementi offerti dalla odierna ricorrente sulla quale, sia pure nei termini attenuati delineati dalla Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, gravava il relativo onere probatorio, presentassero quanto meno quei caratteri di precisione e concordanza idonei a sorreggere sotto il profilo statistico l’esistenza delle denunziate discriminazioni.
8.7. Il percorso logico giuridico della Corte di merito risulta esplicitato in termini che ne consentono la piena comprensione, anche con riferimento all’ambito del contraddittorio sviluppatosi nelle precedenti fasi, mentre esula dalla verifica dell’osservanza dell’obbligo ex articolo 132 c.p.c., la critica alle concrete conclusioni attinte in ordine alla valutazione degli elementi fattuali acquisiti sui quali, invece, si sofferma ripetutamente la odierna parte ricorrente nell’illustrare il vizio di omessa motivazione.
8.8. E’ in particolare da escludere ogni carenza e/o illogicita’ di motivazione con riguardo al piu’ ampio arco temporale di riferimento (essenzialmente il quadrimestre settembre/dicembre 2011) preso in considerazione dal giudice di appello rispetto a quello preteso dalla odierna ricorrente (limitato al giorno della stipula del contratto di apprendistato professionalizzante o al piu’ al mese di settembre 2011) in quanto l’affermazione della Corte di merito in ordine alla maggiore valenza statistica dei dati acquisiti in relazione ad un arco temporale piu’ ampio e’ corretta e congrua; da un punto di vista logico, infatti, ed in generale della scienza statistica l’estensione dell’arco temporale di riferimento, implicando l’acquisizione di un maggior numero di dati da comparare, conferisce maggiore attendibilita’ alla ricostruzione statistica di un determinato fenomeno.
9. Le censure che denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (motivi primo, secondo, terzo e quarto) sono, invece, inammissibili in quanto non incentrate sul significato e sulla portata applicativa delle norme indicate. Parte ricorrente non procede, infatti, come pure avrebbe dovuto, ad una verifica di correttezza dell’attivita’ ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle numerose norme invocate, ne’ della correttezza della sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa (Cass. n. 24756 del 2007); neppure specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, cosi’ da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, come prescritto, risultandone altrimenti pregiudicato il compito proprio della corte regolatrice di istituzionale verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. n. 287 del 2016, Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 12984 del 2006).
9.1. Parte ricorrente non individua alcuna affermazione in diritto della sentenza impugnata in contrasto con il regime probatorio delineato dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, del quale ripetutamente denunzia la violazione. Anzi, la sentenza impugnata risulta del tutto coerente con tale previsione la quale non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’articolo 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10), l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma cio’ solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purche’ idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realta’ storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralita’ di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso (Cass. n. 14206 del 2013) o, come nel caso di specie, in ragione dello stato di maternita’. Nella sentenza impugnata, infatti, l’esclusione di un onere probatorio a carico della parte datoriale scaturisce dal rilievo del mancato assolvimento da parte della lavoratrice dell’onere su di essa gravante non avendo la (OMISSIS) offerto, neppure sul piano statistico, elementi precisi e concordanti, significativi della denunziata discriminazione.
9.2. Vero e’ che parte ricorrente con la formale denunzia di violazione del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, mira a contestare in realta’ l’accertamento e la valutazione di significativita’ dei dati fattuali considerati da giudice di merito, in particolare sotto il profilo della idoneita’ degli stessi all’integrazione del dato statistico necessario a far scattare l’onere probatorio a carico della parte datoriale.
9.3. Sotto il primo profilo la ricostruzione fattuale alla base del decisum non risulta incrinata dalla denunzia del vizio di motivazione articolata dalla ricorrente. Invero, le censure con le quali si deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sono inammissibili in quanto non articolate in coerenza con l’attuale formulazione del vizio motivazionale che esige la deduzione di omesso esame di un “fatto” inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioe’ dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369, comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014). Di tale fatto parte ricorrente omette la specifica individuazione nei termini prescritti; tantomeno illustra la decisivita’ dello stesso alla luce del complessivo accertamento del giudice di merito.
9.4. Le critiche intese a censurare la valutazione di non idoneita’ degli elementi acquisiti a configurare un dato statistico rilevante ai fini del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, articolo 40, e, piu’ in generale, di inadeguatezza degli elementi fattuali acquisiti a sorreggere l’assunto della discriminazione legata al sesso ed allo status genitoriale sono inammissibili. Premesso che la sentenza impugnata e’ pervenuta ad escludere la denunziata discriminazione, in relazione ad entrambi i profili, sulla base di un complesso accertamento di fatto che ha posto in relazione i dati acquisiti secondo una linea argomentativa logica e congrua, le critiche articolate dalla odierna ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una generale rivisitazione del materiale di causa del quale e’ chiesto un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimita’ neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit.).
10. A tanto consegue il rigetto del ricorso.
11. La novita’ e complessita’ delle questioni trattate, in assenza di consolidati orientamenti del giudice di legittimita’ all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado, la obiettiva controvertibilita’ dell’accertamento fattuale dimostrata dagli esiti alterni del giudizio di merito, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
12. Sussistono i presupposti processuali per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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