In tema di misure cautelari personali

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 12 maggio 2020, n. 14698.

Massima estrapolata:

In tema di misure cautelari personali, l’omessa notifica al difensore, ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., dell’avviso di deposito dell’ordinanza che, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., ha disposto la misura, non determina la perdita di efficacia del provvedimento che scaturisce solo dalla sua mancata tempestiva conferma da parte del giudice competente.

Sentenza 12 maggio 2020, n. 14698

Data udienza 18 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Provvedimento – Ritardo della notifica al difensore – Non determina l’inefficacia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/10/2019 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. MARIO MARIA STEFANO PINELLI, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E’ impugnata l’ordinanza del 24 ottobre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia delle misure cautelari custodiali applicate a (OMISSIS) e (OMISSIS) per mancata notificazione al difensore avv. (OMISSIS) del provvedimento con cui era stata riemessa l’ordinanza applicativa ai sensi dell’articolo 27 c.p.p., a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice. In particolare, si lamenta che, in violazione dell’articolo 27 indicato, l’ordinanza riemessa il 25.9.19 dal Tribunale di Roma non era stata notificata, entro il termine di legge di venti giorni, al difensore gia’ designato in data antecedente tramite l’ufficio matricola della casa di reclusione, con la conseguenza che, scaduto il detto termine, la misura cautelare aveva perso efficacia.
2. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Giova, in primis, evidenziare che il provvedimento impugnato e’ pervenuto al rigetto della istanza di declaratoria di inefficacia rilevando che la seconda ordinanza risultava regolarmente notificata al difensore che risultava ritualmente nominato alla stregua degli atti ovvero all’avv. (OMISSIS) ed aveva anche superato il vaglio del Tribunale del riesame che l’aveva confermata in data 10.10.19. Il Pubblico ministero nel rendere il parere contrario allegato al provvedimento impugnato aveva, tra l’altro, evidenziato che non era intervenuta alcuna revoca della nomina dell’avv. (OMISSIS).
Cio’ posto si osserva che, in ogni caso, il ritardo della notifica al difensore dell’avviso di deposito di cui all’articolo 293, comma 3 – applicabile anche nel caso di specie – del provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento; il disposto normativo di cui all’articolo 27, secondo cui la misura perde efficacia se entro venti giorni non e’ riemessa dal giudice competente, e’ chiaro; la perdita di efficacia scaturisce esclusivamente dalla mancata emissione del provvedimento; incidendo la mancata notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento al difensore al piu’ sulla possibilita’ di far valere gli eventuali vizi del provvedimento stesso (Sez. 1, n. 3899 del 03/06/1996 – dep. 25/07/1996, Buccoliero, Rv. 20534701; Sez. 6, Sentenza n. 13421 del 05/03/2019 Rv. 275983 – 01) e non quindi sulla efficacia della misura come pretende il ricorrente (vizi che nel caso di specie sono stati peraltro dedotti con istanza di riesame ritualmente avanzata e gia’ vagliata).
3. Alla stregua delle spiegate argomentazioni, la decisione impugnata resiste alle deduzioni dei ricorrenti, che, quindi, devono essere dichiarate inammissibili, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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