La declaratoria della nullità della clausola anatocistica

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8254.

La massima estrapolata:

La declaratoria della nullità della clausola anatocistica non implica affatto che gli interessi convenzionalmente pattuiti debbano essere ricondotti a quelli legali: dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. La misura di tali interessi resta sempre disciplinata dal titolo che li programma; nel caso sia quello convenzionale non viene inciso da alcuna nullità.

Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8254

Data udienza 19 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Banca – Conto corrente – Interessi – Capitalizzazione trimestrale – Clausola anatocistica – Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14410-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA – (OMISSIS), in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 29 aprile 2010 il Tribunale di Savona, pronunciando, in via non definitiva, sulle domande proposte da (OMISSIS) s.r.l. contro la (OMISSIS) – domande vertenti sulla contestata validita’ dei contratti di apertura di credito di conto corrente intercorrenti tra le nominate parti -, dichiarava, tra l’altro, la non spettanza, alla banca, degli interessi capitalizzati che erano stati addebitati in conto corrente e il diritto, da parte della societa’ attrice, al riaccreditamento delle somme indebitamente percepite dall’istituto per interessi anatocistici. Rimessa, poi, la causa in istruttoria, era disposta consulenza tecnica d’ufficio; veniva quindi resa, in data 23 ottobre 2012, sentenza definitiva con cui la Cassa di Risparmio era condannata alla restituzione dell’importo complessivo di Euro 35.910,57, oltre interessi legali.
2. – Quest’ultima decisione era impugnata dalla banca. In esito al giudizio di impugnazione, la Corte di appello di Genova pronunciava sentenza con cui, in riforma della pronuncia definitiva del Tribunale, riduceva l’importo oggetto della condanna restitutoria a Euro 816,11. In buona sintesi, il giudice distrettuale rilevava che l’impugnata decisione, nel ritenere che gli interessi debitori dovessero essere computati al tasso legale, aveva violato il giudicato interno che aveva riguardato la sentenza non definitiva di primo grado: osservava, infatti, che detta pronuncia aveva interessato la sola pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi.
3. – Contro la suddetta pronuncia della Corte di appello di Genova, pubblicata il 16 marzo 2018, ricorre per cassazione (OMISSIS) con due motivi. (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), resiste con controricorso.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1284 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. Assume l’istante che il Tribunale, nel pronunciare la sentenza non definitiva, non aveva affermato la legittimita’ del tasso convenzionale applicato dalla banca, ma si era pronunciato sulla sola capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Rileva, inoltre, che ove sia proposta domanda di nullita’, il giudice sia tenuto a rilevare d’ufficio l’esistenza di una nullita’ diversa da quella allegata dalla parte che abbia agito in giudizio.
2. – Col secondo mezzo e’ lamentata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.. La ricorrente deduce che per effetto della declaratoria di nullita’ della clausola anatocistica, “tutte le somme trattenute dall’istituto di credito sulle rimesse della correntista sulla base di tassi applicati convenzionalmente (compresi prezzi, condizioni, commissioni, extrafido, oneri e spese) in corso di rapporto, mai concordati per iscritto tra le parti e determinanti – direttamente e/o indirettamente, espressamente e/o implicitamente una capitalizzazione trimestrale di matrice anatocistica, avrebbero dovuto essere restituite, in quanto illegittimamente addebitate”. Rileva, inoltre, che nella sentenza non definitiva il giudice di prima istanza aveva evidenziato come, una volta esclusa la capitalizzazione, le rimesse sul conto dovessero essere imputate prima ad interessi e poi a capitale, a norma dell’articolo 1194 c.c..
2. – Le esposte censure non colgono nel segno e il ricorso va rigettato.
La Corte di appello ha motivato la propria decisione osservando, anzitutto, che il dispositivo della sentenza non definitiva era chiaro nello stabilire che soltanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi risultava essere colpita da nullita’: e in effetti, tra le statuizioni della detta pronuncia riprodotte nel ricorso per cassazione (a pagg. 3 s.) non si rinviene alcuna declaratoria di nullita’ contrattuale diversa e ulteriore rispetto a quella che interessa la pattuizione di interessi anatocistici. Lo stesso giudice del gravame ha poi precisato come nella parte motiva della richiamata sentenza il Tribunale avesse “affrontato espressamente la questione del tasso di interesse applicabile al rapporto di conto corrente, chiarendo che erano inammissibili le domande di ripetizione che traevano causa dalla nullita’ di clausole contrattuali diverse da quella di capitalizzazione trimestrale e che (…) non era possibile condannare la banca alla restituzione di somme percepite in esecuzione di clausole diverse da quelle di capitalizzazione”. Tale affermazione non e’ stata censurata, sicche’ in questa sede non puo’ essere posta in discussione la circostanza per cui il Tribunale, con la sentenza non definitiva, escluse espressamente che potessero avere ingresso pretese restitutorie fondate su nullita’ diverse rispetto a quella che riguardava la clausola anatocistica.
Non vale opporre, sul punto, la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ della pattuizione non scritta degli interessi ultralegali. Vero e’, infatti, in linea di principio, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita’ contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicche’ e’ individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass. 26 luglio 2016, n. 15408). Nella specie, tuttavia, la possibilita’ di fondare la domanda di ripetizione, poi accolta nella sentenza definitiva, su di una nullita’ diversa rispetto a quella originariamente dedotta (e relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori) era stata negata dalla prima pronuncia del Tribunale: sicche’ sul punto, in mancanza di impugnazione, e’ caduto il giudicato interno. Ne discende che lo stesso Tribunale non poteva pronunciare la condanna di cui, in sede di appello, si e’ doluta la (OMISSIS). Infatti, la regola della rilevabilita’ d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass. 22 settembre 2017, n. 22207).
Per il resto, va osservato che la declaratoria della nullita’ della clausola anatocistica non implica affatto – come pare invece ritenere a ricorrente – che gli interessi convenzionalmente pattuiti debbano essere ricondotti a quelli legali: dichiarata la nullita’ della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418); ma la misura di tali interessi resta sempre disciplinata dal titolo che li programma: e tale titolo, nel caso in esame, e’ quello convenzionale, non inciso da alcuna nullita’.
Inammissibili, da ultimo, sono le deduzioni svolte da (OMISSIS) nel corpo del secondo motivo, incentrate sui criteri di imputazione di cui all’articolo 1194 c.c., che risultano estranei alla decisione impugnata: come e’ noto, i motivi del ricorso per cassazione devono avere, oltre ai caratteri della specificita’ e della completezza, anche quello della riferibilita’ alla decisione stessa (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).
3. – Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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