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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2012, n. 212[1]

 

Non può essere concesso al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo, dall’altra, non può prevedersi neppure che l’attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro. Questo perché la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto.

 

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