La provenienza illecita dei beni non esclude il delitto di bancarotta per distrazione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 novembre 2019, n. 45372.

Massima estrapolata:

In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, sia che si tratti di beni fungibili, e quindi confusi nel patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei creditori, sia che si tratti di beni infungibili, e quindi formalmente distinti dal patrimonio del fallito, atteso che, in quest’ultimo caso, il curatore, che ne assume la disponibilità, ha l’obbligo di restituirli agli aventi diritto e la condotta distrattiva, rendendo impossibile la restituzione, genera a carico della procedura l’obbligo di pagarne il controvalore ai titolari. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di fallimento di una società, è irrilevante che i beni illecitamente acquisiti dall’amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patrimonio della fallita, per essere poi distratti in favore dello stesso amministratore o di terzi).

Sentenza 7 novembre 2019, n. 45372

Data udienza 18 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/6/2018 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e per l’inammissibilita’ dei ricorsi nel resto;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale continuata, commesso dagli imputati con titolo proprio ovvero come concorrenti esterni in riferimento ai beni distratti dalla ditta individuale del padre (OMISSIS), dalla (OMISSIS) s.n.c. e dalla (OMISSIS) s.r.l., tutte dichiarate fallite tra il maggio del 2000 e il settembre del 2001.
2. Avverso la sentenza ricorrono congiuntamente gli imputati con atto a firma del comune difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deducono violazione di legge e vizi della motivazione in merito all’affermazione della responsabilita’ di (OMISSIS) quale concorrente esterno nella distrazione dei beni della (OMISSIS) in favore della (OMISSIS), asseritamente amministrata di fatto dal medesimo. In proposito la Corte territoriale non avrebbe dimostrato che l’imputato, quale amministratore della societa’ cessionaria, abbia istigato quello della fallita alla distrazione dei beni di quest’ultima, requisito invece necessario per la configurabilita’ del concorso esterno nel reato di bancarotta patrimoniale, posto che altrimenti l’acquisizione di tali beni deve ritenersi costituisca mera manifestazione del libero esercizio d’impresa. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito all’affermazione di responsabilita’ di entrambi gli imputati per la distrazione operata ai danni della ditta individuale del padre medesime argomentazioni.
2.2 Gli stessi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo, riguardo alle condotte distrattive contestate ai danni di (OMISSIS).
2.2.1 Una prima doglianza riguarda la cessione a (OMISSIS) s.p.a. riconducibile alla famiglia (OMISSIS)) della licenza di trasporto per conto terzi di cui era titolare la fallita. In proposito la Corte avrebbe travisato le risultanze processuali riportate nella pronunzia di primo grado, da cui si evincerebbe come tale cessione, contrariamente a quanto affermato dai giudici dell’appello, non e’ avvenuto in assenza di corrispettivo. Ed in tal senso la sentenza impugnata non si sarebbe nemmeno confrontata con le conclusioni del consulente di parte, il quale ha attestato come il prezzo pattuito fosse congruo.
2.2.2 Sotto altro profilo i ricorrenti lamentano poi la configurabilita’ del reato in riferimento alla cessione alla stessa (OMISSIS) dell’impianto di frantumazione e raffinazione di argilla e del connesso diritto di sfruttamento della cava, beni che la fallita aveva acquistato in precedenza dalla ditta individuale di (OMISSIS). Posto che di tale ultima operazione e’ stata affermata a sua volta la natura distrattiva e che pertanto si assume che i beni in oggetto siano pervenuti illecitamente alla fallita, gli stessi potevano ritenersi far parte del patrimonio della medesima – presupposto ineludibile per la configurabilita’ del reato contestato – solo qualora in esso si fossero confusi e non anche, come invece avvenuto, qualora fossero individuabili nella loro materialita’, rimanendo parte integrante del patrimonio dell’originario titolare.
2.2.3 Le restanti censure riguardano la distrazione degli ulteriori beni della fallita per cui e’ intervenuta condanna e cioe’ le somme prelevate a titolo di “anticipo soci”, nonche’ le attrezzatture della fallita cedute alla (OMISSIS). Quanto alle prime illogica sarebbe la motivazione della sentenza nella misura in cui si fonda sulle scritture contabili contestualmente ritenute inaffidabili dai giudici di merito, rimanendo cosi’ indimostrata l’effettiva esistenza delle risorse di cui viene affermata la distrazione. Quanto alle attrezzature, invece, non sarebbe dimostrato l’elemento soggettivo del reato. Una volta accertato, infatti, che (OMISSIS) verso’ alla fallita centinaia di milioni di lire per l’acquisto dei veicoli della stessa, non si comprenderebbero le ragioni della volontaria sottrazione ai creditori di beni del valore di pochi milioni come quelli di cui si tratta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel complesso infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
2. Manifestamente infondati sono i primi due motivi. La Corte territoriale ha infatti esaurientemente motivato in merito al contributo causale offerto da (OMISSIS) ovvero da entrambi gli imputati alla consumazione delle distrazioni operate, rispettivamente, ai danni di (OMISSIS) e della ditta individuale di (OMISSIS). Motivazione con la quale i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati, preferendo eccepire la violazione di un inesistente principio per cui il concorso dell’extraneus nella bancarotta patrimoniale, sotto il profilo oggettivo, dovrebbe necessariamente consistere nell’istigazione dell’autore proprio da parte del concorrente. Principio che echeggia si’ quello affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, ma in riferimento alla diversa ipotesi di bancarotta preferenziale, nella quale effettivamente l’eventuale contributo del concorrente esterno si risolve tendenzialmente nell’istigazione dell’autore proprio del reato, fermo restando che anche in tale ipotesi valgono i principi generali ritraibili dagli articoli 110 c.p. e ss. e che, dunque, la condotta concorsuale non e’ in alcun modo vincolata nella forma. Come correttamente evidenziato nella sentenza, tale ultimo principio e’ a maggior ragione valido con riguardo alla diversa fattispecie di bancarotta patrimoniale, dove anche secondo l’esperienza giudiziaria la condotta concorsuale puo’ assumere la forma piu’ varia, rilevando esclusivamente la sua effettiva idoneita’ a contribuire causalmente alla consumazione del reato.
3. Infondate o generiche sono altresi’ le censure proposte con il terzo motivo in merito alle distrazioni ai danni di (OMISSIS), contestate ai punti j) e k) del capo A) dell’imputazione. Quanto a quelle relative all’indebito prelievo di contanti dalle casse sociali a titolo di “anticipo soci”, deve rilevarsi come la doglianza relativa al difetto della prova della effettiva esistenza della liquidita’ che si assume distratta non era stata avanzata con il gravame di merito. Non di meno va osservato che la Corte territoriale ha fornito motivazione sul punto, quantomeno con riguardo alle risorse acquisite a seguito del parziale pagamento del prezzo dei beni ceduti a (OMISSIS). Con tale giustificazione i ricorrenti comunque non si sono confrontati, eccependo dunque un inesistente difetto di motivazione. Per quanto concerne la cessione dell’attivita’ di trasporto in conto terzi appare evidente che la Corte, trattando di tale asset congiuntamente ad altri, abbia inteso riferirsi alla mancata corresponsione di un corrispettivo adeguato, mentre le obiezioni relative all’omessa confutazione delle conclusioni del consulente tecnico della difesa risultano del tutto generiche, posto che non viene indicata la decisivita’ di queste ultime. Con riguardo all’elemento soggettivo della distrazione delle attrezzature, l’obiezione difensiva e’ intrinsecamente priva di qualsivoglia fondamento, confondendosi con la stessa, tra l’altro, il dolo del reato con il movente del medesimo.
4. Infondata e’ anche la prima doglianza avanzata con il terzo motivo.
4.1 Secondo l’indirizzo giurisprudenziale piu’ risalente evocato dai ricorrenti, la punibilita’ a titolo di bancarotta patrimoniale delle condotte aventi ad oggetto i beni di provenienza illecita sussisterebbe con riguardo a quelli “fungibili” (Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Sparta’ ed altri, Rv. 228863; Sez. 5, n. 2057/94 del 15/12/1993, Lantieri, Rv. 197270; Sez. 3, n. 3852 del 28/02/1992, Duval ed altri, Rv. 189801; Sez. 5, n. 2373/90 del 14/12/1988, Giacuzzi, Rv. 183399; Sez. 5, n. 4708 del 06/02/1986, Febbo, Rv. 172921; Sez. 5, n. 1768/84 del 08/02/1983, Dorio, Rv. 162860; Sez. 5, n. 4830 del 12/02/1980, Ario, Rv. 144973).
In tal senso si e’ ritenuto configurabile il reato nel caso di distrazione commessa su beni provenienti da una precedente azione delittuosa dell’imprenditore fallito (con la conseguenza della possibilita’ di concorso tra il reato comune attraverso il quale venne procacciato il bene e quello fallimentare) sul presupposto che i beni di provenienza delittuosa, finche’ non siano individuati o separati dal patrimonio dell’imprenditore, costituiscono parte integrante del medesimo e restano in esso confusi e quindi soggetti alla procedura concorsuale, concretandosi la certezza dell’appartenenza del bene alla vittima del reato e il consequenziale obbligo di restituzione o di risarcimento del danno solo con la sentenza irrevocabile di condanna.
Sulla scorta, dunque, di questo criterio, andrebbe esclusa la responsabilita’ per bancarotta, quando il bene di provenienza illecita non abbia fatto effettivo ingresso nel patrimonio dell’imprenditore poi fallito. Pertanto, gli atti ulteriormente effettuati sul bene costituirebbero sostanzialmente un post-fatto non punibile (mentre integrerebbe il reato fallimentare la distrazione di quanto ricavato dall’eventuale vendita dei beni illecitamente acquisiti); invece, e per contro, andrebbe affermata la bancarotta in rapporto ai beni fungibili (primo fra tutti il danaro) che, una volta appresi, si confonderebbero in ogni caso nel patrimonio del fallito.
4.2 Tale indirizzo non e’ pero’ in reale contrasto con l’orientamento, oramai consolidatosi, cui si richiama la pronunzia impugnata, il quale afferma l’incondizionata punibilita’ dei fatti di distrazione commessi sui beni illecitamente acquisiti, dovendosi in proposito avere riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della societa’, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261740; Sez. 5, n. 8373/14 del 27/09/2013, Mancinelli, Rv. 259041; Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010, Meschieri e altro, Rv. 248652; Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245156; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone e altro, Rv. 241692; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229908; Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Sparta’ ed altri, Rv. 228863; Sez. 5, n. 31911 del 16/03/2001, Cortesi A, Rv. 220225; Sez. 5, n. 9378 del 28/09/1993, D’Elia, Rv. 196003; Sez. 5, n. 2334/89 del 15/12/1988, Grespan, Rv. 180526; Sez. 5, n. 1341/87 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175009; Sez. 3, n. 5350 del 16/01/1986, Brunello, Rv. 173081; Sez. 5, n. 1295/83 del 13/12/1982, Lipera, Rv. 157403; Sez. 5, n. 10407 del 07/10/1981, Malvento, Rv. 151038).
Orientamento che il Collegio intende qui ribadire, poiche’ il concetto di beni del fallito si identifica con quello di “appartenenza”, non essendovi dubbio che, quando l’imprenditore ricava delle attivita’ da un illecito, le stesse entrano a far parte del suo patrimonio senza che possa farsi alcuna distinzione circa la loro provenienza, come si evince, tra l’altro, dalla L. Fall., articolo 42, il quale garantisce uniformita’ di trattamento a tutti i beni del fallito.
Ne consegue che, quando i beni illecitamente sopravvenuti siano fungibili, essi entrano a far parte del patrimonio del fallito ed essendo percio’ destinati alla soddisfazione dei creditori, sono, comunque, oggetto di bancarotta, se dal fallito dolosamente distratti, occultati, dissimulati, distrutti o dissipati. Quando i beni illecitamente sopravvenuti siano invece infungibili – e questo e’ l’esatto significato del principio affermato dalle pronunzie evocate dal ricorrente – e siano rimasti formalmente distinti dal patrimonio del fallito, il curatore, che ne assume la disponibilita’, deve senz’altro restituirli agli aventi diritto e, tuttavia, il fallito risponde di bancarotta se, rendendo impossibile la restituzione, fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione fallimentare di pagarne l’integrale valore al titolare, fermo restando che, qualora li abbia alienati verso corrispettivo, la sottrazione di quest’ultimo integra parimenti il reato. Ed in tal senso e’ irrilevante, qualora a fallire sia una societa’, che i beni acquisiti illecitamente dall’amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patrimonio della medesima, per essere poi distratti in favore di quest’ultimo o di terzi, giacche’, poiche’ in ogni caso tali beni hanno fatto ingresso nel patrimonio della fallita, rimanendo irrilevante l’intenzione dell’agente di utilizzare eventualmente quest’ultima come mero schermo.
4.3 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi ed ha dunque correttamente ritenuto la natura distrattiva della cessione a (OMISSIS) senza corrispettivo dei beni di cui ai punti c) e d) del capo A), indipendentemente dal fatto che gli stessi fossero pervenuti alla fallita in conseguenza di precedente distrazione ai danni dell’impresa individuale del padre degli imputati.
5. Nonostante i motivi di ricorso siano infondati o inammissibili deve pero’ prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 216, u.c. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziche’ fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l’illegittimita’ della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate agli imputati sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui alla L. Fall., articolo 216, u.c., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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