Resistenza a pubblico ufficiale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 luglio 2019, n. 30424.

La massima estrapolata:

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico, come volontà diretta a impedire la liberta d’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, di talché la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto in modo idoneo e univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l’atto di ufficio o di servizio intrapreso, ciò perché l’idoneità della minaccia va valutata con giudizio ex ante, a nulla rilevando il fatto che in concreto i destinatari non siano stati intimiditi e che il male minacciato non si sia realizzato (nella fattispecie, l’imputato risultava avere cercato di ostacolare l’attività degli agenti, facendo intendere di essere in grado di arrecare loro problemi in sede giudiziaria, millantando di averlo già fatto contro altri agenti, quindi prospettando implicitamente la presentazione di una denuncia calunniosa: la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha ritenuto che anche una millanteria può costituire mezzo idoneo a turbare e ostacolare l’operato del pubblico ufficiale, per effetto della prospettazione di conseguenze pregiudizievoli attraverso la presentazione di un esposto calunnioso con l’implicito riferimento alla possibilità di creare problemi grazie alle proprie conoscenze influenti).

Sentenza 10 luglio 2019, n. 30424

Data udienza 4 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a Messina il 15/11/1951
avverso la sentenza del 30/10/2018 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in data 24/02/2016 dal Tribunale di Messina, con cui il ricorrente e’ stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli articoli 337 e 341 bis c.p..
In particolare, il ricorrente e’ stato ritenuto responsabile di avere minacciato due agenti della polizia di Stato per opporsi alla contestazione di una violazione del codice della strada e di avere oltraggiato un terzo agente in presenza di altre persone; in (OMISSIS).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce cumulativamente il vizio della motivazione e di violazione di legge in ordine alla riconosciuta sussistenza della minaccia, non essendo la prospettazione di una azione legale idonea a condizionare o ad ostacolare l’esercizio della funzione, ed essendo la minaccia contraddetta in fatto dalla sollecitazione rivolta nel medesimo contesto agli agenti di velocizzare la loro attivita’ di verbalizzazione per esortarli a procedere con solerzia.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge, in difetto della presenza di piu’ persone diverse da quelle fatte oggetto delle espressioni oltraggiose, che sono state pronunciate all’interno dei locali del posto di polizia in cui l’imputato e’ stato condotto dopo il controllo stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso relativo all’assenza della minaccia e’ infondato.
Costituisce, infatti, ius receptum nella consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale il reato di resistenza a pubblico ufficiale e’ stato tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico, come volonta’ diretta ad impedire la liberta d’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, di talche’ la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto in modo idoneo ed univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l’atto di ufficio o di servizio intrapreso, cio’ perche’ l’idoneita’ della minaccia va valutata con giudizio “ex ante”, a nulla rilevando il fatto che in concreto i destinatari non siano stati intimiditi e che il male minacciato non si sia realizzato (Sez. 6, n. 32390, 16/04/2008, Rv. 240650).
E’ evidente, dalla ricostruzione del fatto come descritta nel giudizio di merito, che il ricorrente abbia cercato di ostacolare l’attivita’ degli agenti, facendo intendere di essere in grado di arrecare loro problemi in sede giudiziaria, millantando di averlo gia’ fatto contro altri agenti, quindi prospettando implicitamente la presentazione di una denuncia calunniosa.
Non vi e’ dubbio che anche una millanteria puo’ costituire mezzo idoneo a turbare ed ostacolare l’operato del pubblico ufficiale, per effetto della prospettazione di conseguenze pregiudizievoli attraverso la presentazione di un esposto calunnioso con l’implicito riferimento alla possibilita’ di creare problemi grazie alle proprie conoscenze influenti.
Inammissibile e’, invece, il rilievo sulla asserita contraddittorieta’ tra la minaccia e l’invito rivolto agli agenti ad accelerare i tempi della verbalizzazione, trattandosi di una valutazione di merito rivolta a sollecitare una differente ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimita’, essendo la motivazione sul punto del tutto logica e coerente alle risultanze probatorie.
2. Il secondo motivo addotto dal ricorrente relativamente al reato di oltraggio e’ inammissibile perche’ afferisce alla ricostruzione del fatto, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, riproducendo le stesse doglianze che hanno costituito l’oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, gia’ esaminate e respinte con adeguata motivazione, immune da vizi logici.
Con esso si propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimita’.
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’articolo 341 bis c.p., richiede per la sua integrazione che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di piu’ persone, estremo quest’ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive.
Il ricorrente contesta la sussistenza del presupposto della presenza di piu’ persone, sulla base del rilievo che la frase oltraggiosa e’ stata rivolta a tutti i tre agenti presenti, e che secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione perche’ possa dirsi sussistente tale requisito, e’ necessario che siano presenti persone diverse dai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni oltraggiose (Sez. 6, 16/06/2016, n. 27955).
Si tratta, pertanto, di un rilievo che muove da una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito, secondo cui la frase oltraggiosa era diretta a soltanto uno dei tre agenti.
Quindi, il motivo appare manifestamente infondato, perche’ volto a censurare non gia’ l’interpretazione della norma penale, ma la ricostruzione del fatto, non suscettibile di nuovo accertamento, in presenza di una motivazione sul punto adeguata e coerente alle risultanze istruttorie che hanno fatto emergere come l’espressione fosse stata rivolta ad un agente diverso dai due agenti che sono intervenuti al momento del controllo stradale.
3. Dal rigetto del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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