Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17816.
La massima estrapolata:
Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo “l’estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia” senza fornire alcuna giustificazione dell’affermazione.)
Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17816
Data udienza 21 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22293-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
REGIONE CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1449/201 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1997 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza la Regione Calabria, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dalla Legge Regionale Calabria 27 gennaio 1986, n. 3, in favore dei proprietari di bestiame ucciso da lupi appenninici.
2. La domanda venne rigettata in primo ed in secondo grado; la sentenza d’appello venne tuttavia cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza 25 luglio 2008 n. 20446.
3. Riassunto il giudizio, con sentenza 19 settembre 2016 n. 1449 la Corte d’appello di Catanzaro accolse la domanda, compensando fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi.
La Regione Calabria non si e’ difesa in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ambedue i motivi di ricorso e’ lamentata la violazione degli articoli 91, 92, 112 e 132 c.p.c..
Deducono i ricorrenti che nella specie non ricorreva alcun particolare motivo che giustificasse la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio; che in ogni caso la Corte d’appello non ha adeguatamente motivato tale scelta; che per effetto della decisione della Corte d’appello si e’ verificata una “immotivata soccombenza di lutto della parte totalmente vittoriosa”, in quanto i costi sostenuti per i quattro gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e rinvio) si sono alla fine rivelati pari al valore intrinseco della causa.
2. Il ricorso e’ fondato.
Il presente giudizio e’ iniziato nel 1997: ad esso e’ dunque applicabile ratione temporis l’articolo 92 c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1.
Quella norma stabiliva: “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Nell’interpretare tale norma, questa Corte aveva fissato una serie di principi generali, cosi’ riassumibili:
(-) i “giusti motivi” che giustificavano la compensazione delle spese andavano apprezzati dal giudice di merito caso per caso;
(-) il giudizio sulla compensazione delle spese e’ rimesso al giudice di merito ed e’ di norma incensurabile in sede di legittimita’ (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017);
(-) e’ tuttavia censurabile in sede di legittimita’ la coerenza e la razionalita’ (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione (Sez. 2, Sentenza n. 16205 del 23/07/2007): ad esempio, quando il giudice di merito scelga di compensare le spese in ragione della “peculiarita’ della vicenda”, in un caso in cui la soccombenza era stata pero’ determinata non gia’ da ragioni di diritto, ma dal mancato assolvimento dell’onere della prova (Sez. 3 -, Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018); oppure quando adotti una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese di ben quattro gradi di giudizio, con la seguente motivazione: “sussistono, avuto riguardo alla estrema particolarita’ delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi concernenti la normativa in materia, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio”.
Quella che precede, tuttavia, costituisce una motivazione tautologica, e come tale inesistente.
Dire, infatti, che le spese vanno compensate “avuto riguardo ai controversi profili interpretativi concernenti la normativa in materia” e’ affermazione che non spiega quali sarebbero i “profili interpretativi”; perche’ sarebbero controversi (a meno di non ritenere controversa una questione, sol perche’ il giudice abbia errato nell’interpretazione della legge); perche’ tali “profili controversi” dovrebbero giustificare una compensazione non solo parziale, ma addirittura integrale delle spese d’una causa protrattasi per ventidue anni.
Ricorre, dunque, nel caso di specie una ipotesi di compensazione delle spese sorretta da motivazione inconsistente, e come tale violativi del precetto di cui all’articolo 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione
4. La ritenuta erroneita’ della sentenza impugnata non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e’ possibile in questa sede decidere la causa nel merito, condannando l’amministrazione regionale alla rifusione delle spese, ex articolo 91 c.p.c., e provvedendo alla liquidazione di queste ultime.
Tali spese andranno liquidate applicando i criteri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 alle attivita’ defensionali svolte nell’intero giudizio.
Questa Corte, infatti, decidendo la causa nel merito, assume i poteri del giudice del rinvio, e nel caso di specie il giudice del rinvio, decidendo in sede di appello, aveva riformato la sentenza di primo grado.
Dunque il giudice di rinvio, e per esso questa Corte, era investito, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, e tale liquidazione deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della decisione d’appello (o, nel nostro caso, di rinvio), come gia’ ritenuto da questa Corte (cosi’ Sez. 6 – L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Rv. 651920 – 01, secondo cui “i parametri introdotti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorche’ la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purche’ a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto Decreto Ministeriale non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua intere.ua”; nello stesso senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, Rv. 646610 – 03; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672 – 01, soprattutto Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533 – 01).
5. In applicazione dunque dei suddetti criteri, tenuto conto del valore della causa (tra 5.000 e 26.000 Euro), gli importi indicati dai ricorrenti alle pp. 36-37 del ricorso appaiono coerenti con i parametri di legge, sicche’ le spese di lite possono essere liquidate nella medesima misura. Spettera’ dunque ai ricorrenti:
-) per il primo grado di giudizio, Euro 1.807,69 per compensi, ed Euro 372,64 per spese;
-) per il giudizio di appello, Euro 2.850 per compensi, ed Euro 343,68 per spese;
-) per il giudizio di cassazione del 2008, Euro 2.000 per compensi, ed Euro 330,23 per spese;
-) per il giudizio di rinvio, Euro 3.777 per compensi, ed Euro 413,38 per spese.
A tali somme andranno aggiunti le spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2 (15%), l’IVA sulle competenze (22%) ed il contributo dovuto alla cassa forense (4%), calcolato su compensi e spese imponibili.
6. Le spese.
6.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della parte intimata, in applicazione del principio della soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo, sulla base del valore della causa, che va individuato nell’importo delle spese liquidate al prevedente § 5.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Regione Calabria al pagamento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) delle somme indicate nel paragrafo 5 della motivazione della presente sentenza;
(-) condanna Regione Calabria alla rifusione in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.935, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, ex articolo 2, comma 2.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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