Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15946.
La massima estrapolata:
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell’ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l’art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando “ex tunc” il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell’opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.
Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15946
Data udienza 6 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17318/2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente principale e controricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente al principale e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 810/2015 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30.3.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/03/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 1.6.1998, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 58 del 1998, emesso dalla Pretura di Venezia – Sezione distaccata di Dolo – su ricorso di (OMISSIS), gia’ titolare della (OMISSIS) s.n.c., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Lire 31.795.000 (pari a Euro 16.462,32), a titolo di corrispettivo per prestazioni odontotecniche non pagate. L’opponente assumeva che le forniture in questione presentavano macroscopiche imperfezioni, tanto che aveva ricevuto molte richieste di risarcimento danni dai suoi clienti. Pertanto, chiedeva la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS) eccependo l’inammissibilita’ dell’opposizione in quanto il ricorso monitorio era stato proposto da lui stesso e non dalla societa’, poiche’ la medesima era stata sciolta e, nel merito, deduceva che le protesi erano state eseguite su calchi forniti dall’opponente e corrette in seguito a prove effettuate sui pazienti ad opera di questi.
Espletata CTU e prova per testi, con sentenza depositata il 2.3.2007, il Tribunale di Venezia, sez. dist. di Dolo, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Contro tale decisione e la sentenza non definitiva (n. 24/2000 dell’8.2.2000) proponeva appello (OMISSIS) invocandone la riforma. Si costituiva il (OMISSIS), il quale chiedeva la condanna dell’appellante al pagamento delle spese liquidate nel giudizio di opposizione.
Con sentenza n. 810/2015, depositata in data 30.3.2015, la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’opposizione compensando tra le parti le spese dei due giudizi e ponendo le spese di CTU a carico delle parti, meta’ per ciascuna.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi; resiste con controricorso (OMISSIS), il quale a sua volta propone ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui resiste il (OMISSIS) con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente (OMISSIS) lamenta la “Violazione ed erronea applicazione degli articoli 633, 91 e 92 c.p.c. – Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la’ dove la Corte di merito ha giustificato la integrale compensazione delle spese processuali, con riferimento ai due giudizi, ritenendo la sussistenza di giusti motivi, atteso il riferimento del decreto ingiuntivo al debito sociale nonche’ le obiettive incertezze processuali rispetto alla sostanza del debito fatto valere. Osserva il ricorrente (OMISSIS) che, come affermato dalle Sezioni unite (Cass. sez. un. 20598 del 2008), sepure alla sentenza non si applichi la disciplina prevista dalla L. n. 69 del 2009, ne’ quella precedente della L. n. 263 del 2005, in quanto causa introdotta con citazione notificata in data 1.6.1998, tuttavia il giudice avrebbe dovuto esplicitare o, comunque, rendere comprensibili, le ragioni sottese alla compensazione delle spese di lite.
1.2. – Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce la “Violazione ed erronea applicazione degli articoli 112, 641 c.p.c. – Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto, nel costituirsi nel giudizio di appello, l’odierno ricorrente svolgeva appello incidentale avverso la sentenza non definitiva emessa in data 8.2.2000 e quella definitiva n. 57/2007, chiedendo la condanna dell’appellante alle spese liquidate nel giudizio di opposizione. La Corte d’Appello, pur riconoscendo l’avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, nulla aveva statuito sulle spese della fase monitoria.
1.3. – Con il terzo motivo di ricorso principale, il ricorrente rileva la “Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, L. n. 319 del 1980, articolo 11 e articolo 112 c.p.c. – Violazione dell’articolo 360c.p.c., comma 1, n. 4”, giacche’ la Corte di merito, in assenza di alcuna censura dell’appellante (OMISSIS) circa le spese della CTU, non poteva modificare autonomamente la disciplina delle spese, ponendo a carico dell’appellato la meta’ del costo della CTU.
2.1. – Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente (OMISSIS) lamenta la “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 163 c.p.c., n. 2, articolo 645 c.p.c., comma 1 e articolo 164 c.p.c., comma 2, con conseguente errore di non avere considerato l’efficacia sanante ex tunc, automaticamente prodotta dalla costituzione, nel giudizio di opposizione, dell’ingiungente (OMISSIS)”.
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente denuncia la “Violazione dell’articolo 360, n. 4, in relazione agli articoli 81, 633 e 641 c.p.c., con conseguente errore di avere accolto la richiesta di ingiunzione proposta da soggetto privo di legitimatio ad causam”, poiche’ – richiedendo la pronuncia di ingiunzione – il (OMISSIS) aveva agito in nome proprio per far valere un credito della (OMISSIS) s.n.c., e quindi il ricorso andava respinto, come puntualmente denunziato dall’opponente gia’ nel corso del giudizio di primo grado.
3. – Per pregiudiziali ragioni logico-giuridiche, va anteposto lo scrutinio del ricorso incidentale; il cui primo motivo va accolto.
3.1. – Erroneamente la Corte di merito (rilevato che, nella specie, “costituisce circostanza pacifica la richiesta di decreto ingiuntivo da parte del (OMISSIS) in proprio, non qualificandosi egli come legale rappresentante della snc (OMISSIS) ma come “gia’ titolare e legale rappresentante”, introducendo quindi un’evidente cesura tra l’attivita’ della snc e la sua persona”) ha osservato che, “nonostante questo, l’opponente aveva notificato l’opposizione alla societa’, anzi, piu’ esattamente, alla snc (OMISSIS) snc (OMISSIS), affatto diversa dalla Dentale Protesi snc citata dal (OMISSIS) in decreto ingiuntivo e comunque non a quest’ultimo nella titolarita’ vantata dallo stesso nel ricorso per decreto ingiuntivo” (v. sentenza impugnata, pag. 6).
3.2. – Questa Corte ha, infatti, viceversa affermato che la costituzione del ricorrente per decreto ben puo’ sanare il vizio dell’atto di opposizione che sia stato proposto nei confronti di altro soggetto (non ricorrente ne’ beneficiario dell’ingiunzione): il legittimato passivo alla citazione in opposizione, proposta dal convenuto sostanziale ed attore processuale, e’ infatti il solo beneficiario dell’ingiunzione che, con la notificazione del decreto, ha esercitato la provocatio esibendo la propria titolarita’ del credito. Se, come inopinatamente occorso nella specie, la citazione in opposizione sia stata proposta nei riguardi di terzo non legittimato passivo, la citazione stessa sara’ certamente nulla ai sensi dell’articolo 163 c.p.c., n. 2 e articolo 645 c.p.c., n. 1, salvo che il soggetto legittimato, e cioe’ il ricorrente per ingiunzione (per l’appunto il (OMISSIS), quale “gia’ titolare e legale rappresentante” della snc (OMISSIS)), non abbia provveduto a costituirsi in giudizio, in tal guisa sanando il vizio di nullita’ e la correlata inammissibilita’ della proposta opposizione. E tampoco potrebbe negarsi l’efficacia sanante ex tunc della ridetta costituzione, con salvezza della avverata consumazione del termine di quaranta giorni per l’opposizione, posto che la vicenda de qua (iniziata con citazione notificata il 1.6.1998) deve essere regolata ratione temporis dal nuovo articolo 164 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, articolo 90, ed efficace per i procedimenti instaurati dopo il 30.4.95 (L. n. 534 del 1995, ex articolo 9), alla stregua del quale la costituzione del soggetto al quale compete di stare in giudizio induce la piena sanatoria dei termini di impugnazione ed opposizione che l’errore dell’atto abbia, medio tempore, prodotto (Cass. n. 4470 del 1999, principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, del tutto analogo, nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l’opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come “titolare” e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).
4. – Il secondo motivo del ricorso incidentale e’, invece, infondato.
4.1. – Come detto, la Corte distrettuale ha, del tutto correttamente, sottolineato come il ricorrente (OMISSIS) avesse agito in via monitoria in nome proprio e per far valere un proprio credito, in quanto “gia’ titolare e legale rappresentante” della snc (OMISSIS), aggiungendo (cio’ risultando pacificamente dall’atto pubblico del 7.3.1998) che societa’ era stata da lui sciolta come socio unico, contestualmente dichiarando non esservi rapporti da liquidare ed autorizzando la cancellazione della stessa (in considerazione della rilevazione “statica” della mancata pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alle societa’ di persone, secondo il sistema preesistente alla riforma societaria attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, con decorrenza 1 gennaio 2004, ratione temporis applicabile nella fattispecie: Cass. n. 6597 del 1998; cfr. Cass. sez. un. 6050 e n. 6051 del 2013), per poi richiedere il decreto ingiuntivo de quo in data 25.3.1998 (v. sentenza impugnata, pag. 5).
Cio’ affermato, il giudice dell’appello ha, altresi’, rilevato che l’opponente non aveva in alcun modo provveduto a contestare la qualita’ in cui agiva la parte appellata, chiedendo, per questo, il rigetto della domanda, ma era entrato subito nel merito della questione senza evidenziare e motivare l’eventuale ritenuto difetto di legittimazione attiva (v. sentenza impugnata, pag. 5).
4.2. – Laddove, poi, va comunque ritenuto che le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere soltanto colui il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo e colui contro il quale tale decreto ingiuntivo e’ stato ottenuto (ex plurimis, Cass. 15567 del 2018; Cass. n. 16069 del 2004); sicche’ la mancanza di legittimazione attiva, peraltro rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, comporterebbe l’annullamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio (Cass. n. 15567 del 2018, cit.).
5. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso incidentale, mentre va rigettato il secondo motivo; con assorbimento del ricorso principale. Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Venezia, altra sezione, che provvedera’ anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo; con assorbimento del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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