La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 12 giugno 2019, n. 15817.

La massima estrapolata:

La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.

Ordinanza 12 giugno 2019, n. 15817

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4864-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 18925/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

CONSIDERATO

Che:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 18925/17, depositata il 31 luglio 2017, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti della predetta e avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, depositata il 25 ottobre 2012, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma gia’ dovuta, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis;
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
la ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della richiamata sentenza nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna del ricorrente (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio in favore della (OMISSIS) anziche’ in favore dello Stato, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 133, risultando quest’ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto dell’ordine degli Avvocati di Pesaro emesso in data 23 luglio 2010 e gia’ depositato quale allegato n. 2) del controricorso;
il ricorso per correzione di errore materiale e’ manifestamente fondato;
ed invero il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 133, prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, sicche’ il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, e’ tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate);
inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), e’ da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessita’ di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’articolo 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, non massimata);
rilevato che:
l’attuale ricorrente risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto dell’ordine degli Avvocati di Pesaro, emesso in data 23 luglio 2010 e gia’ depositato quale allegato n. 2) del controricorso depositato nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 18925/2017 nonche’ quale allegato n. 1) del ricorso introduttivo del presente procedimento;
con il dispositivo di tale sentenza, il pagamento delle spese processuali e’ stato disposto a carico del ricorrente in quella sede e in favore di (OMISSIS), risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimita’, anziche’, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 133;
ritenuto che:
in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli articoli 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della piu’ volte richiamata sentenza come da dispositivo;
non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061);
non possa procedersi, in questa sede, alla liquidazione dei compensi del difensore della (OMISSIS), come pure richiesto dalla stessa con la sua memoria (Cass., ord., 31/05/2018, n. 13806).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 18925/2017, depositata in data 31 luglio 2017, sia corretto aggiungendo, dopo “spese.”, le seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione cosi’ liquidate sia eseguito a favore dello Stato.”; fermo il resto.

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