In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16148.

La massima estrapolata:

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato

Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16148

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21599-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3212/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13781/2011, depositata il 20 dicembre 2011, con la quale era stata rigettata “perche’ improcedibile”, con compensazione delle spese, la domanda dalle medesime proposta, nella qualita’ di eredi della madre, (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) S.p.a., quale impresa designata dal (OMISSIS). per la Campania, e (OMISSIS), fratello delle attrici, volta alla condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale derivante dalla morte della (OMISSIS), deceduta a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS), allorche’, mentre si trovava in qualita’ di trasportata nell’auto di proprieta’ e condotta dal figlio (OMISSIS), detta auto, all’epoca sprovvista di regolare copertura assicurativa, a causa di una errata ed imprudente manovra del conducente, dopo aver tamponato un veicolo fermo in sosta, aveva invaso la corsia opposta di marcia e si era schiantata contro un muro.
La societa’ appellata resistette all’appello chiedendo il rigetto.
L’appellato rimase contumace.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3212, pubblicata il 10 luglio 2017, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata sentenza, condanno’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a., in solido tra loro, a pagare a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la somma di Euro 229.432,92, cadauna, a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale da ognuna di esse patito in conseguenza del sinistro in parola, nonche’ le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari delle appellanti.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) S.p.a. (nuova denominazione di (OMISSIS), conferitaria del ramo di azienda di (OMISSIS) S.p.a.), nella qualita’ di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni del (OMISSIS)., ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la societa’ ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l’eccezione, da essa sollevata, di inammissibilita’ dell’appello, per aver le appellanti genericamente riproposto le domande e le singole richieste avanzate in primo grado, senza specificare le motivazioni, e cio’ in violazione degli articoli 342 e 346 c.p.c., evidenziando che tali domande non erano state esaminate in primo grado perche’ assorbite dalla decisione di improcedibilita’.
1.1. Il motivo e’ infondato, alla luce del principio, piu’ volte affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui l’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell’articolo 346 c.p.c., (Cass. 31/05/2018, n. 13768; Cass., ord., 19/07/2017, n. 17749).
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 21, e degli articoli 112 e 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la ricorrente che, pur essendo il massimale previsto dalla legge (articolo 21 citato), ed essendo, quindi, lo stesso applicabile d’ufficio, comunque, sia in comparsa di costituzione in appello che nella successiva comparsa conclusionale, essa aveva precisato che l’esposizione dell’impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente nel 2001, epoca del sinistro, pari ad Lire 1.500.000.000 ex Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, in G.U. 2 luglio 1993, n. 153 e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione e condannato la ricorrente ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale di legge, di cui non aveva tenuto conto del tutto immotivatamente, “peraltro anche in assenza di una specifica domanda”.
3. Con il terzo motivo si lamenta: “Omessa decisione della domanda di rivalsa o di regresso. Violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 29, comma 1, vigente all’epoca del sinistro (oggi articolo 292 del Codice delle Assicurazioni) e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
4. Con riferimento ai motivi secondo e terzo, e’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ degli stessi, sollevata dalle controricorrenti, atteso che, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., pur se le doglianze non risultano espressamente veicolate con l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ comunque evidente che con le medesime (v. p. 7 e 8, per quanto attiene al secondo motivo, e p. 11, per quanto attiene al terzo motivo) si lamentano errores in procedendo con riferimento alla gia’ richiamata norma del codice di rito (v. Cass., sez. un., 24/07/2013, n. 17931; Cass., ord., 22/02/2018, n. 4289; Cass., ord., 19/06/2018, n. 16170).
5. Va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione – come nel caso all’esame – permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6/05/2015, n. 9100).
6. Il secondo motivo e’ fondato per l’assorbente rilievo che effettivamente la Corte di merito non ha rilevato d’ufficio il limite del massimale di legge ancorche’ la societa’ ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza del massimale di legge, in tal modo non facendo corretta applicazione del principio gia’ affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui “In tema di responsabilita’ civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, articoli 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volonta’ di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale e’ tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, e’ rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si e’ verificato” (Cass. 29/03/2006, n. 7247; Cass. 13/12/2012, n. 22893).
Peraltro questa Corte ha pure precisato che, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 19 e 21, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella “A”, richiamata dalla L. medesima, articolo 21, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 14/05/2013, n. 11552).
6.1. Va pure osservato che non puo’ ritenersi al riguardo che non sarebbe configurabile un’omessa pronuncia sull’eccezione, avendo implicitamente la Corte di merito disattesa la medesima.
7. E’ pure fondato il terzo motivo per l’assorbente rilievo che la Corte di merito non ha provveduto in alcun modo sulla domanda di rivalsa proposta dalla societa’ ricorrente.
8. In conclusione, va rigettato il primo motivo; vanno, invece, accolti il secondo e il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
9. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

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