Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16053.
La massima estrapolata:
Occorre tenere distinti i casi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l’atto lesivo sia un solo, ancorchè preceduto da altri atti di carattere strumentale. Nell’un caso il termine utile per l’esperimento dell’azione di reintegrazione nel possesso decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia
Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16053
Data udienza 12 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6258/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Comune di (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2586/2015 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO IN FATTO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso depositato in data 10 giugno 1998 da (OMISSIS) al fine di ottenere la reintegra nel possesso di una piccola area antistante la sua abitazione, gia’ recintata con paletti e catena chiusa con lucchetti, di cui era stata spogliata nell’agosto del 1997 da parte del Comune di (OMISSIS) nell’ambito dei lavori di sistemazione della strada denominata via (OMISSIS) nella parte prossima all’ingresso della sua abitazione, allorche’ paletti e catena erano stati rimossi;
– il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ma, a seguito di appello proposto dal Comune, la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’eccezione di decadenza da questi proposta e dichiarava con sentenza n. 2586 depositata il 9 giugno 2015 l’inammissibilita’ della domanda di reintegra;
– la cassazione della sentenza di secondo grado e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso notificato il 29 febbraio 2016 ed articolato su cinque motivi;
– non si e’ costituito l’intimato Comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con il primo motivo la ricorrente censura, in relazione all’articolo 3560 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza gravata per violazione dell’articolo 1168 c.c., comma 1, per avere erroneamente applicato i principi in tema di tempestivita’ dell’azione di spoglio e di manutenzione costantemente enunciati dalla Corte di legittimita’;
– con il secondo motivo la ricorrente censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1168 c.c., comma 1, per avere erroneamente fissato la decorrenza del termine utile per l’azione contro lo spoglio, dall’approvazione del progetto o dall’affidamento del cantiere alla ditta aggiudicataria delle opere, atti che al piu’ potevano rilevare come turbative del possesso e non come spoglio;
– con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione da parte della sentenza d’appello dell’articolo 2697 c.c., comma 2, in materia di ripartizione dell’onere probatorio laddove aveva ritenuto a carico della ricorrente la prova dell’autonomia della concreta condotta di spoglio ai fini della decorrenza del termine utile per l’azione e non il Comune resistente a provare il collegamento fra l’atto di spoglio allegato dalla ricorrente e quelli asseritamente costituenti precedente spoglio;
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza per omesso esame del fatto ritenuto decisivo ed asseritamente costituito dal collegamento esistente tra i vari atti di spoglio ai fini dell’individuazione, nel primo di essi, del termine utile per l’esperimento della tutela possessoria;
– con il quinto motivo la sentenza impugnata e’ censurata, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli articoli 112 e 274 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di manutenzione del possesso proposta dall’odierna ricorrente nel giudizio riunito e ritenuta assorbita dall’accoglimento della domanda di reintegra, non potendosi piu’ ravvisare l’assorbimento a fronte della ritenuta inammissibilita’ della domanda di reintegrazione;
– in particolare, la ricorrente osserva come – diversamente dal giudice di primo grado – la corte napoletana abbia, a seguito dell’eccezione di decadenza dall’azione sollevata dal Comune, ritenuto di sussumere il lamentato spossamento nella fattispecie dello spoglio o turbativa posti in essere con una pluralita’ di atti (delibera di affidamento dei lavori, stato di avanzamento del giugno 1997, verbale di sospensione ecc.) con la conseguenza che essendo gli stessi strettamente connessi, il termine annuale utile per l’esperimento dell’azione possessoria doveva intendersi decorrente dal primo di questi e cioe’ dalla consegna del febbraio 1997; ne derivava che il ricorso iniziale era tardivo e quindi inammissibile;
– la ricorrente ritiene, invece, corretta la conclusione formulata dal giudice di prime cure in ordine alla tempestivita’ dell’azione sulla scorta della circostanza, ritenuta determinante, della produzione in giudizio della fotografia ritraente il cartello con la data di inizio dei lavori nella zona in questione, risalente al luglio 1997, a seguito del quale nell’agosto 1997 erano stati rimossi i paletti e la catena;
– osserva, inoltre, la ricorrente come la sequela di atti e delibere considerati dal giudice d’appello avessero natura di atti interni e come dagli stessi non potesse emergere alcun indizio che facesse presagire la successiva condotta di spoglio, condotta che si era manifestata con la rimozione dei paletti e delle catene, a nulla rilevando, invece, l’approvazione del progetto di rifacimento della contigua via (OMISSIS) e/o l’affidamento del cantiere la ditta appaltatrice;
– i motivi possono essere esaminati congiuntamente perche’ attingono alla ratio decidendi posta dalla corte napoletana a fondamento dell’accoglimento dell’appello;
– la corte ha ritenuto cioe’ il mancato adempimento di parte ricorrente della prova della tempestivita’ dell’azione possessoria, inserendosi il cartello stradale che indica l’inizio dei lavori nel 26/6/1997 ed allegato dalla ricorrente quale elemento temporale di riferimento, ai fini della tempestivita’ del ricorso depositato il 10/6/1998 nell’ambito di una pluralita’ di atti rispetto ai quali non avrebbe autonomia;
– conseguentemente il termine utile per l’esercizio dell’azione sarebbe iniziato a decorrere con il primo degli atti relativi all’avvio del progetto di sistemazione della strada via (OMISSIS), approvati con delibera del 25/1/1996 e proseguiti con il verbale di consegna dei lavori del 27/2/1997 e successivi atti sino alla sospensione dei lavori nel giugno 1997 per l’espletamento di una perizia di variante e di assestamento;
– ne’ indicazioni rilevanti sarebbero venute dall’istruttoria orale per smentire la conclusione invocata dal Comune;
– in realta’ la corte territoriale non ha correttamente applicato il principio secondo il quale nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralita’ di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attivita’; altrimenti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall’ultimo atto (cfr. Cass.16239/2003; id. 8148/2012);
– al fine di dare corretta applicazione all’enunciato principio assume rilievo l’individuazione dell’atto con cui e’ percepibile, da parte del soggetto passivo, che si tratta un singolo atto, parte di una pluralita’ di atti intesa a realizzare una lesione possessoria;
– occorre cioe’ distinguere l’ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralita’ di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l’atto lesivo sia uno solo, ancorche’ preceduto da altri atti di carattere strumentale; nell’un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia; ebbene, nel caso di specie la denunciata condotta di spoglio, quella cioe’ che ha reso evidente la funzionalita’ alla realizzazione della lesione del possesso e’ costituita dalla materiale rimozione dei paletti e delle catene, con la conseguenza che il termine decorre dal primo di tali atti (cfr. Cass. 8148/2012; id. 20134/2017);
– nello stesso senso si e’ gia’ espressa questa Corte ritenendo che la realizzazione di una scala di accesso ad un lastrico solare rappresentava il primo atto da cui far decorrere il termine annuale per proporre l’azione possessoria essendo lo stesso indicativo della volonta’ di trasformare detto lastrico inagibile in una terrazza da cui esercitare una servitu’ di veduta, determinando la denunziata lesione) (cfr. Cass. 6305/2008);
– al contrario, la corte napoletana ha ritenuto che all’atto del deposito del ricorso (10/6/1998) i lavori di riptristino di via (OMISSIS) fossero gia’ stati avviati come risultava dagli atti pubblici (delibera, stati di avanzamento, contabilita’) e che a nulla valessero le argomentazioni difensive sviluppate dalla ricorrente;
– la conclusione non si confronta con la diversa indicazione dell’inizio dei lavori contenuta sul cartello apposto sulla stessa via, cartello che, diversamente dagli atti amministrativi ed inerenti il rapporto con il soggetto esecutore dei lavori, assume autonoma valenza e percepibilita’ rispetto ai primi e si ricollega direttamente alla materiale condotta di spoglio denunciata dalla ricorrente;
– va percio’ accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Napoli affinche’ rivaluti la fattispecie in esame secondo i principi di diritto sopra ricordati che il Collegio ritiene di confermare e, infine, decida anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Leave a Reply