Istanza di cancellazione dall’Elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 21 giugno 2019, n. 16740.

La massima estrapolata:

In tema di presentazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della istanza di cancellazione dall’Elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici e di contestuale iscrizione nell’Albo ordinario, deve escludersi sia l’automatismo del passaggio di iscrizione sia che si possa formare il silenzio-assenso. A tale istanza si applica infatti l’art. 17, comma 7, della L. 247/2012, ai sensi del quale, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che il COA si sia pronunciato, deve essere proposto ricorso al CNF che si pronuncia sul merito della richiesta con provvedimento immediatamente esecutivo.

Sentenza 21 giugno 2019, n. 16740

Data udienza 5 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sezione

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sezione

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1708/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’ – CESENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 182/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/11/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Alessia Panella per delega orale ed (OMISSIS) per delega orale.

FATTI DI CAUSA

L’avvocato (OMISSIS), iscritta all’Elenco speciale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forli’-Cesena a far data dal 13 giugno 1999, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena, propone ricorso, con unico motivo, illustrato con successiva memoria, avverso la sentenza con la quale, confermando la delibera in data 26 gennaio 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 182/2017, rigettando il ricorso respingeva le istanze di cancellazione dall’Elenco speciale e di iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati di Forli’-Cesena, istanze avanzate dalla (OMISSIS) il 24 novembre 2015 per aver cessato l’attivita’ lavorativa di avvocato addetto all’Ufficio legale di (OMISSIS) spa.
Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti ritenuto che sulle dette istanze non si fosse formato il silenzio assenso, come invocato dalla professionista, trovando applicazione al procedimento la L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 17, comma 7, (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), a tenore del quale “qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni” dalla presentazione, “l’interessato puo’ entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF e’ immediatamente esecutivo”.
La norma prevede infatti esplicitamente, nel caso di silenzio, la possibilita’ per l’interessato di trasferire la competenza decisionale al CNF affinche’ si pronunci sul merito della richiesta. L’iscrizione all’Albo in nessun caso e’ atto formale e automatico, nemmeno nella presente fattispecie, ove preesisteva l’iscrizione all’Elenco speciale, come dimostra il successivo comma 9, lettera d), secondo cui per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, e’ salva la possibilita’ di iscrizione all’albo ordinario, “sulla base di apposita richiesta”.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forli’-Cesena resiste con controricorso. Il Consiglio Nazionale Forense non ha svolto attivita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando “violazione dell’articolo 17, dell’ordinamento per la professione forense, nonche’ della L. n. 241 del 1990, articolo 20, comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, e quindi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per eccesso di potere, per non aver ritenuto il diritto della ricorrente all’iscrizione dell’Albo professionale ordinario”, l’avvocato (OMISSIS) rivendica la formazione del silenzio assenso a far tempo dal 24 novembre 2015, data di presentazione della domanda di iscrizione, “con maturazione al 23 gennaio 2016, quindi anteriormente alla prima delibera di diniego dell’iscrizione assunta dal COA il 26 gennaio 2016 e ribadita piu’ diffusamente il successivo 26 febbraio 2016”.
Cio’ in quanto all’atto della presentazione della “richiesta e conferma di iscrizione albo (ordinario) avvocati……la sua pregressa condotta era irreprensibile, nulla in atti consentendo di affermare il contrario”, di guisa che il COA avrebbe dovuto provvedere “in automatico alla cancellazione del nominativo dall’Elenco speciale con contestuale trasferimento ed iscrizione nell’elenco ordinario” nel termine di legge, impostogli dall’articolo 17, comma 7, dell’ordinamento della professione forense, di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
“Le successive assunte violazioni poste in essere dalla ricorrente – una costituzione di parte civile dell’11 gennaio 2016; un deposito di ricorso d’urgenza notificato in data 4 gennaio 2016 – non potevano assumere alcuna rilevanza al fine di giustificare il mancato perfezionamento del procedimento di sua iscrizione” nel termine di trenta giorni, vale a dire il 24 dicembre 2015.
Il motivo deve essere disatteso.
Esso riposa infatti sull’erroneo presupposto che al procedimento per l’iscrizione agli albi, dettato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, trovi applicazione l’istituto del silenzio assenso come regolato per il procedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 20, laddove la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.
Nell’ipotesi che il consiglio dell’Ordine, “accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti”, non provveda all’iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda (“qualora il consiglio non abbia provveduto nel termine di trenta giorni…”), infatti, l’articolo 17, comma 7, quinto periodo, della legge professionale espressamente prevede che l’interessato possa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni “presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo”.
Con riguardo al “passaggio” dall’Elenco speciale all’Albo ordinario, non e’ dato ravvisare nella disciplina in esame alcun automatismo, come si evince dal detto articolo 17, comma 9, lettera d), secondo cui per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, e’ salva la possibilita’ di iscrizione all’albo ordinario, “sulla base di apposita richiesta”, nella ricorrenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo elencati al comma 1.
Ne’, quanto al caso in esame, assume rilievo la circostanza che la decisione di diniego di iscrizione all’Albo ordinario ed il diniego di cancellazione dall’Elenco speciale sia intervenuta dopo oltre un mese dalla domanda, ove si consideri che la cancellazione dagli albi puo’ avvenire anche d’ufficio, quando venga meno uno dei requisiti prescritti (articolo 17, commi 9 e 12).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre ad Euro 200 per spese generali.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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