Nomina di un curatore speciale per una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10754.

La massima estrapolata:

Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale “ad processum”, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l’atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell’amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l’art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.

Sentenza 17 aprile 2019, n. 10754

Data udienza 15 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1813 della Corte di appello di Venezia, depositata il 1 agosto 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2019 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Capasso Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udite le difese svolte all’udienza dall’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 10. 6. 2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Padova la s.r.l. (OMISSIS) chiedendo che, in esecuzione del contratto preliminare stipulato da (OMISSIS) con la convenuta il 15.1.1995 avente ad oggetto la vendita di una villa sita in (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), fosse disposto ai sensi dell’articolo 2932 c.c. il trasferimento della proprieta’ del suddetto immobile in favore di (OMISSIS), terzo nominato dal promissario acquirente.
La societa’ convenuta si costitui’ in giudizio dopo la prima udienza eccependo la radicale nullita’ della notifica dell’atto di citazione, in quanto ricevuto da un soggetto non legittimato a riceverlo essendo la societa’ al momento della notifica priva di suo rappresentante legale, atteso che il suo amministratore unico, sig.ra (OMISSIS), era deceduto nel (OMISSIS) ed anche l’unico socio rimasto era morto nell'(OMISSIS), rappresentando che il nuovo amministratore era stato nominato solo il 30.12.2005, dopo cioe’ l’introduzione del giudizio, mentre ai fini della sua valida chiamata in causa non era stato richiesto ne’ nominato un curatore speciale, ai sensi dell’articolo 78 c.p.c.; nel merito eccepi’ la prescrizione del diritto azionato dalla controparte, la falsita’ della sottoscrizione del proprio amministratore presente nel contratto preliminare, e la nullita’ di quest’ultimo per irregolarita’ urbanistica dell’immobile compromesso e perche’ il contratto in realta’ celava un patto commissorio.
Nel giudizio intervenne (OMISSIS), deducendo di avere acquistato la proprieta’ dell’immobile oggetto del preliminare e chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori. All’udienza del 25.5.2006 la societa’ convenuta avanzo’ formale richiesta di rimessione in termini, che pero’ venne respinta dal giudice istruttore.
Esaurita l’istruttoria anche con lo svolgimento di due consulenze tecniche, l’una sull’immobile e l’altra sull’autenticita’ della sottoscrizione del contratto preliminare da parte dell’amministratore della societa’ promittente venditrice, con sentenza del 12.11.2009 il Tribunale di Padova accolse la domanda degli attori, adottando le statuizioni richieste e respingendo perche’ tardive le eccezioni e difese svolte dalla societa’ convenuta.
Interposto gravame da parte della societa’ (OMISSIS), con sentenza n. 1813 dell’1.8.2014 la Corte di appello di Venezia confermo’ integralmente la pronuncia impugnata. La Corte pervenne a tale decisione, per quanto qui interessa, dichiarando tardiva, per essere stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e comunque infondata nel merito l’eccezione svolta dalla convenuta di nullita’ per vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e di difetto di contraddittorio per essere stata la societa’ priva, al momento della notificazione della citazione introduttiva, dei suoi organi rappresentativi, ed altresi’ infondata la dedotta nullita’ della notifica dell’atto introduttivo, risultando essa eseguita presso la sede sociale e ricevuta da tale sig. (OMISSIS) che si era qualificato come addetto alla sede e incaricato del ritiro, reputando corretta l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto per tale motivo l’istanza di remissione in termine, in quanto sostenuta dalla richiesta di “sentire il (OMISSIS)” di per se’ generica, mentre solo al momento di precisare le conclusioni la comparente aveva dedotto capitoli di prova sul punto; nel merito la Corte confermo’ la pronuncia di inammissibilita’ perche’ tardiva dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla societa’ convenuta; respinse i motivi di appello che lamentavano l’omesso esame delle risultanze della relazione del consulente tecnico d’ufficio e delle osservazioni critiche svolte dalla parte osservando che il giudice di primo grado aveva dichiarato di condividere le conclusioni del consulente e che questi aveva altresi’ risposto alle critiche della parte; respinse l’eccezione di nullita’ del contratto preliminare per violazione della conformita’ urbanistica dell’immobile alla licenza edilizia, rilevando che tale difformita’ non era causa di nullita’ del contratto preliminare ma soltanto del contratto definitivo di compravendita, e che nella specie era risultato che i lavori di costruzione della villa erano iniziati nel 1967, circostanza che rendeva superflua la dichiarazione in ordine agli estremi della concessione in sanatoria; disattese infine l’eccezione di nullita’ del contratto per violazione del divieto di patto commissorio ritenendola non provata, non avendo trovato risconto l’affermazione della parte secondo cui il prezzo di cessione era di molto inferiore al valore di mercato dell’immobile e risultando il suo versamento dalla quietanza rilasciata dalla societa’ promittente.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 22 e 23.1.2015, propone ricorso la societa’ (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre gli altri intimati non si sono costituiti.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia “Violazione dei principi che presiedono alla rilevabilita’ d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili di costituzione del rapporto processuale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di nullita’ del giudizio per omessa nomina di un curatore speciale a (OMISSIS) s.r.l. ex articolo 78 c.p.c.”. Sostiene la societa’ ricorrente che il giudice di appello ha errato nel non avere rilevato la nullita’ del giudizio di primo grado per essere stato l’atto introduttivo proposto e notificato allorquando la convenuta era priva di amministratore, per essere lo stesso deceduto, senza essere poi sostituito, non avendo la parte attrice, come era suo onere, richiesto la nomina di un curatore speciale al fine di costituire validamente il rapporto processuale. La Corte di merito e’ inoltre caduta in errore laddove ha ritenuto tale eccezione tardiva, per essere stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che essa era stata sollevata dalla odierna ricorrente fin dalla propria comparsa di costituzione in giudizio.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 2484 c.c. (nella formulazione ratione temporis in vigore), articolo 218 disp. att. c.c., comma 1 e articolo 2448 c.c., e conseguente violazione dell’articolo 78 c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha comunque ritenuto infondata nel merito l’eccezione di nullita’ indicata nel precedente motivo, per la ragione che la societa’ convenuta non era al momento in liquidazione, ne’ era stata sciolta e risultava regolarmente iscritta registro delle imprese, tenuto conto del principio della inopponibilita’ ai terzi delle vicende societarie ivi non trascritte. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli articoli 145 e 294 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia dato ingresso alla contestazione della societa’ convenuta che aveva eccepito la nullita’ della notifica dell’atto di citazione di primo grado in quanto ricevuta da un soggetto che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, non era addetto alla sede della societa’ ne’ incaricato a riceverne gli atti, ma si trovava nella abitazione di uno dei soci per mera ospitalita’.
Il quarto motivo di ricorso denunzia omesso esame dei fatti decisivi del giudizio, lamentando che la Corte di appello abbia fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio omettendo totalmente di esaminare le numerose contestazioni svolte dall’appellante avverso l’accertamento del consulente che aveva dichiarato autentica la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita attribuita all’amministratore della societa’.
Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40 e dell’articolo 2932 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo del giudizio, per non avere la Corte di merito rilevato la nullita’ del contratto preliminare e l’impossibilita’ di emanare una sentenza costitutiva di trasferimento del bene sulla base della circostanza che l’immobile costruito ed oggetto del compromesso era difforme dai titoli edilizi.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
La Corte di appello ha respinto il motivo proposto dalla societa’ appellante che lamentava la nullita’ dell’atto di citazione in giudizio di primo grado ritenendo la relativa eccezione inammissibile per essere stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza del 27.9.2007.
Questa statuizione e’ errata in quanto dall’esame degli atti di causa e, in particolare, della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, esaminabile direttamente da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che gia’ con tale atto difensivo la societa’ appellante aveva rappresentato che al momento della introduzione del giudizio, avvenuta in data 10.6.2014, essa si trovava priva di amministratore, essendo quello nominato, (OMISSIS), deceduto nel (OMISSIS) ed essendo stato il nuovo amministratore nominato solo in data 30.12.2005. Sulla base di tale circostanza, da cui la parte faceva discendere altresi’ la nullita’ della notifica dell’atto introduttivo in quanto ricevuta da un soggetto erroneamente qualificatosi come addetto alla ricezione ma palesemente privo di tale delega per inesistenza del soggetto abilitato a delegarlo, la parte convenuta aveva eccepito la nullita’ dell’atto di citazione e chiesto altresi’ la rimessione in termini ex articolo 184 bis c.p.c.
Si rileva inoltre che dai fatti esposti dalla parte convenuta il giudice di primo grado e quello di appello, a cui la questione era stata riproposta, avrebbero dovuto dichiarare la nullita’ dell’atto di citazione per la sua inidoneita’ a costituire un valido rapporto processuale con la parte convenuta. La societa’, che agisce a mezzo del suo rappresentante legale, non puo’ infatti essere convenuta in giudizio qualora manchi il soggetto che ricopre tale carica, per essere la stesso, come nel caso di specie, deceduto e non sostituito, occorrendo a tal fine la nomina di un curatore speciale. In questo senso dispone l’articolo 78 c.p.c. che, al fine di superare I’empasse costituito dalla mancanza del rappresentante legale dell’ente, prevede la nomina in questa ipotesi di un curatore speciale ad processum. Ne discende che in mancanza di tale nomina, l’atto di citazione diretto nei confronti della societa’ e’ affetto da nullita’ per l’impossibilita’ di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa, essendo la parte convenuta nella posizione di non poter far valere i suoi diritti (Cass. n. 8803 del 2003).
In tale situazione, secondo le regole proprie delle nullita’ processuali, se la societa’ non si costituisce, il vizio di costituzione del rapporto processuale determina la nullita’ dell’intero giudizio per la violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost. (Cass. n. 8803 del 2003), mentre se, come nel caso di specie, sopravvenendo nel corso del giudizio la nomina del suo amministratore, la parte si costituisce in giudizio, trova applicazione la disposizione dell’articolo 294 c.p.c., che consente al contumace al momento di costituirsi in giudizio di chiedere al giudice il compimento di attivita’ che gli sarebbero precluse nel caso in cui dimostri che la nullita’ dell’atto di citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo ovvero che la costituzione gli e’ stata impedita da causa a lui non imputabile. In tale ultima situazione deve pertanto escludersi che la nullita’ consumata si riverberi sull’intero giudizio, ovvero che, rilevata la nullita’ in grado di appello, il giudizio retroceda al primo grado, secondo la previsione dell’articolo 354 c.p.c., che invero non contempla tale ipotesi (Cass. n. 13056 del 1999).
Tanto precisato, nel caso di specie, come gia’ detto, la societa’ odierna ricorrente si era costituita nel giudizio di primo grado rappresentando la situazione sopra indicata di mancanza, al momento in cui l’atto di citazione era stato notificato, di un proprio legale rappresentante ed aveva chiesto di essere rimessa in termini al fine di esercitare le sue difese coperte da preclusione processuale. La sua richiesta e’ stata invece respinta dal Tribunale e l’eccezione riproposta in appello dichiarata erroneamente inammissibile dalla Corte territoriale, che invece, accertati i fatti denunziati, avrebbe dovuto ammettere la parte a svolgere le attivita’ difensive che non aveva potuto espletare.
Resta da aggiungere che il vizio processuale denunziato non appare integrare una violazione solo formale, ma si e’ riverberato sul diritto di difesa della parte, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello dichiarato inammissibile, perche’ tardiva, proprio a causa della sua ritardata costituzione, la sua eccezione di prescrizione del diritto esercitato in giudizio dagli attori.
Gli altri motivi si dichiarano assorbiti.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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