Concorrenza sleale e il luogo di commissione dell’illecito

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 10 aprile 2019, n. 10100.

La massima estrapolata:

In tema di concorrenza sleale il luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 cod. civ., sia i conseguenti effetti sul mercato dell’attività concorrenziale vietata

Sentenza 10 aprile 2019, n. 10100

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 7055/2015 proposto da:
(OMISSIS) spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso dagli Avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, (gia’ (OMISSIS) srl), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania 1338/2014 in data 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) con delega che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) srl ha convenuto davanti al Tribunale di Catania la (OMISSIS) spa avente sede a (OMISSIS) in quanto aveva diffuso un messaggio pubblicitario costituente illecito concorrenziale e pubblicita’ falsa ed ingannevole.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2518/2006 con la quale era stata accertata la sussistenza dell’illecito concorrenziale ai danni della odierna controricorrente, accolta la domanda proposta da (OMISSIS) srl ed inibita la diffusione del messaggio pubblicitario ” (OMISSIS) siamo solo noi”, l’odierna ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello di Catania, che ha respinto l’impugnazione con sentenza in data 14.07.2014.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente affidato a quindici motivi. La (OMISSIS) srl ora (OMISSIS) spa si e’ costituita con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi quattro motivi di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 20 c.p.c., articolo 116 c.p.c. e articolo 2967 c.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, in quanto era stata disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale e ritenuto competente il Tribunale di Catania mentre al contrario, avendo la (OMISSIS) spa sede a (OMISSIS), doveva ritenersi competente il Tribunale di Marsala ex articolo 19 c.p.c.. Infatti secondo la ricorrente la condotta materiale illecita era iniziata appunto a (OMISSIS) presso la sede dell’impresa ricorrente e in ogni caso gli atti lesivi di cui all’articolo 2598 c.c. ed i conseguenti effetti sul mercato dell’attivita’ concorrenziale illecita si erano verificati non presso la sede del danneggiato bensi’ in quella del danneggiante, luogo prevalente ove era iniziata la condotta ex articolo 20 c.p.c.., tanto piu’ che anche a Palermo era edito il giornale della Sicilia, sul quale era stato pubblicato il messaggio pubblicitario illecito, ed era stato diffuso un messaggio radiofonico di uguale tenore. Infine trattandosi di obbligazione risarcitoria extracontrattuale, ed in particolare di debito di valore, il foro competente coincideva con quello del danneggiante, ex articolo 1182 c.c., u.c.. Pertanto, sotto ogni profilo era competente il foro di Marsala.
In forza dell’articolo 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione e’ previsto, in alternativa al foro delle persone giuridiche ex articolo 19 c.p.c., il foro del giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Nella fattispecie secondo il ricorrente, l’obbligazione per cui e’ causa non sarebbe sorta a (OMISSIS) ma a (OMISSIS); quanto poi all’adempimento della medesima occorre osservare che, in virtu’ dell’articolo 1182 c.c., le obbligazioni pecuniarie derivanti da illecito extracontrattuale aventi ad oggetto una somma di denaro non certa e liquida, come nella fattispecie, devono essere adempiute al domicilio che ha il debitore al tempo della scadenza e quindi (OMISSIS).
La censura proposta e’ infondata e deve essere respinta. Infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, puo’ ritenersi competente il giudice del luogo ove e’ sorta l’obbligazione e cioe’ la condotta pregiudizievole ex articolo 20 c.p.c., stante l’alternativita’ del foro ex articolo 20 c.p.c. e quello della sede della societa’ ex articolo 19 c.p.c. e pertanto deve ritenersi corretta la scelta del foro di Catania competente in quanto luogo ove e’ sorta l’obbligazione.
A tal riguardo in tema di individuazione del Giudice competente per territorio in caso di illecita concorrenza risulta pacifico l’orientamento di questa Corte secondo il quale “In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli articoli 19 e 20 c.p.c.) non e’ quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell'”evento dannoso”, ancorche’ non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensi’ quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’articolo 2598 c.c. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attivita’ concorrenziale vietata. (Sez. 1, Sentenza n. 2932 del 20/03/1998)
L’orientamente sopra indicato e’ stato recentemente confermato da Sez. 1, Ordinanza n. 12974 del 13/07/2004 nonche’ da sez. 6-1, Ordinanza n. 21776 del 27/10/2016; “In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito non e’ quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensi’ quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’articolo 2598 c.c., sia i conseguenti effetti sul mercato dell’attivita’ concorrenziale vietata”.
Con il quinto e sesto motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 bis legge marchi e 12 e 28 CPI in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto era stata disattesa dalla Corte di Appello di Catania la censura di nullita’ del marchio per mancanza di novita’.
Premesso che la domanda di nullita’ del marchio e’ stata ritenuta inammissibile dal giudice territoriale in quanto formulata nel corso del giudizio di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) appare condivisibile ed adeguatamente motivato il rigetto dell’eccezione di nullita’ del marchio (OMISSIS) (registrato nel 1990 dalla parte appellata) in quanto l’uso del nome (OMISSIS), effettuato non in funzione di marchio ma in funzione descrittiva al solo fine di indicare la provenienza dei prodotti, trattandosi anche del patronimico del produttore, e’ pienamente legittimo. Infatti, e’ vero che (OMISSIS) deve considerarsi marchio forte non avendo alcuna attinenza concettuale con il prodotto, tuttavia esso e’ anche il nome di famiglia e, pertanto, secondo l’articolo 21 cpi i diritti di marchio di impresa registrato non consentono al titolare di vietare a terzi l’uso del proprio nome ed indirizzo.
Con il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto era stato ritenuto che l’uso del nome (OMISSIS) avesse funzione descrittiva e non invece distintiva.
Con il decimo e undicesimo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2571 c.c. e Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 13, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova dell’uso del marchio in epoca precedente al 1990 mentre al contrario, sia nel corso del giudizio cautelare che nel corso del giudizio di merito, la (OMISSIS) spa costituita nel 1969 aveva fornito ampia prova del preuso del marchio.
I motivi, da esaminare unitariamente in quanto connessi, sono infondati avendo il giudice territoriale ampiamente motivato sul punto, in particolare il Tribunale sede cautelare, al quale ha rinviato il giudice di appello, ha correttamente affermato con motivazione ampia ed articolata come emerge senza alcun dubbio la funzione distintiva del marchio in contestazione e come la (OMISSIS) spa non aveva dimostrato il preuso come marchio del nome (OMISSIS) anteriore al 1990.
I motivi proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
Con i motivi dal dodicesimo al quindicesimo la ricorrente (OMISSIS) spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., nonche’ omesso esame di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione ed omessa motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il giudice territoriale ha erroneamente ritenuto che l’espressione SIAMO SOLO NOI sarebbe riferibile in via esclusiva al patronomico (OMISSIS) e non invece al contenuto dell’intero messaggio.
Secondo la ricorrente la frase “siamo solo noi” poteva essere interpretata come “vanteria iperbolica” riferita all’unicita’ dei sistemi di produzione ed alla qualita’ delle materie prime.
I motivi proposti censurano gli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale e si palesano inammissibili in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito. Quanto poi alla mancanza di motivazione occorre osservare che il rinvio alle motivazioni gia’ esplicitate dal giudice di primo grado e’ del tutto consentito quando, come nella fattispecie, il rinvio per relationem consenta in ogni caso di seguire il ragionamento del giudice. Sul punto si richiama Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018: “La sentenza d’appello puo’ essere motivata “per relationem”, purche’ il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identita’ delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia’ esaminate in primo grado, sicche’ dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l’inserimento, nella parte finale, di un’integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato).”
Con unico motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) spa denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello di Catania compensato le spese di giudizio mentre al contrario doveva essere condannata la soccombente al pagamento delle stesse.
motivo e’ infondato. Infatti posto che il giudizio e’ iniziato con atto di citazione in data 26/9/2002 deve essere applicata la disciplina anteriore alla riforma di cui alla L. 28/12/2005 n. 263 e, pertanto, era consentito al giudice compensare le spese di giudizio in presenza di giusti motivi.
Per quanto sopra il ricorso proposto e’ infondato e va respinto con condanna del ricorrente principale in prevalenza soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, compensagte per un quarto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, compensate per un quarto, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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