La cessione delle azioni di una societa’ di capitali o di persone fisiche

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 13 marzo 2019, n. 7183.

La massima estrapolata:

La cessione delle azioni di una societa’ di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’articolo 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualita’” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della societa’ siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
In caso di compravendita delle azioni di una societa’, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della societa’ stessa, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualita’ di cui all’articolo 1429 c.c., n. 2, relativo all’errore essenziale. Pertanto, non e’ configurabile un’azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non e’ altro che un errore di valutazione da parte dell’acquirente, anche quando il bilancio della societa’ pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale.
L’oggetto immediato della vendita di azioni e’ la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale” e’ stato confermato

Sentenza 13 marzo 2019, n. 7183

Data udienza 10 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24620/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di presidente e legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS) e giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di presidente e legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS), e giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2801/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Cons. dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto ricorso principale e assorbito l’incidentale condizionato;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) in proprio e quale Presidente e legale rapp.p.t. della (OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) S.A.P.A.) propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata con quattro mezzi, corredati da memoria ex articolo 372 c.p.c., (OMISSIS) SPA replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due mezzi, al quale replicano i ricorrenti principali con controricorso; anche (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 372 c.p.c..
2. La controversia ha riguardato la richiesta di parziale riforma per inefficacia e nullita’ dei capi del lodo arbitrale, sottoscritto in data 14/11/2008 e comunicato in data 17/11/2008, nel quale il Collegio arbitrale aveva deciso “sulle domande riguardanti (i) la dichiarazione di responsabilita’ dei convenuti ( (OMISSIS)) per le violazioni delle dichiarazioni rese e delle garanzie prestate nonche’ degli obblighi assunti con la sottoscrizione di due differenti contratti – rispettivamente di opzione e di acquisizione stipulati fra (OMISSIS) S.A. e i Signori (OMISSIS) in data 28 luglio 2000 – aventi per oggetto (…) l’esercizio del diritto di opzione da parte della societa’ finalizzato all’acquisto della totalita’ delle azioni rappresentative del capitale sociale di (OMISSIS) SPA e della totalita’ della quota di partecipazione nel capitale sociale di (OMISSIS) SRL, non detenuta da quest’ultima societa’, (ii) la condanna al risarcimento dei costi, spese e danni, sofferti da (OMISSIS) – quale titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto suddetto a seguito della designazione effettuata da (OMISSIS) Holding S.A. a norma dell’articolo 1401 c.c. – in relazione ed in conseguenza delle violazioni citate sub (i), oltre al pagamento delle spese arbitrali.” (fol. 8 della sent.).
Segnatamente le domande erano state focalizzate sugli obblighi assunti ai sensi dei paragrafi 5 e 7 del contratto di acquisizione ed il Collegio arbitrale cosi’ aveva provveduto, come sintetizzato nella sentenza impugnata: “1. Accertata la violazione da parte dei convenuti delle garanzie da essi prestate secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del contratto di acquisizione, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, li condannava in solido fra loro al pagamento in favore di C. della complessiva somma di Euro 6.401.007,30, oltre a interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 24 marzo 2004 sino al saldo; 2. dichiarava inammissibili le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti dei convenuti aventi ad oggetto l’accertamento di obblighi di garanzia dei convenuti stessi rispetto a passivita’ di carattere potenziale; 3 respingeva tutte le altre domande, provvedendo sulle spese”.
In particolare il giudice arbitrale aveva ritenuto, per quanto interessa, che: “a) l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in relazione all’articolo 1495 c.c., per aver – la societa’ – denunciato vizi e/o difetti della cosa oggetto di compravendita oltre il termine di un anno previsto da tale norma – e la conseguente coeva eccezione di nullita’ della clausola contrattuale 7.01 nella misura in cui si sostanziava in un patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione – andava respinta; infatti tale costruzione, proprio perche’ volta ad equiparare la prestazione di garanzia alla promessa di determinate qualita’ della cosa compra- venduta, appariva “difficilmente conciliabile con l’assunto dal quale si prendono le mosse, ossia la netta differenza esistente, sotto il profilo giuridico, tra il bene oggetto della compravendita e – le azioni o quote di partecipazione – il patrimonio sociale” (cosi’ pag. 49 del lodo); inoltre, un’interpretazione di tal fatta appariva contraria all’esplicita volonta’ negoziale desumibile dal testo contrattuale, volta espressamente ad escludere “ogni eventuale obbligo del compratore di denuncia od azione entro diversi termini comunque altrimenti fissati, anche a pena di decadenza” (cosi’ pag. 50 del lodo); b) parimenti infondata doveva ritenersi essere l’eccezione di decadenza sollevata dai convenuti (OMISSIS) sotto un diverso duplice profilo, vale a dire (i) per mancato rispetto del termine di 36 mesi dalla data di esecuzione, da individuarsi non in quella in cui il contratto aveva avuto effettiva esecuzione ma in quella (10 gennaio 2001) in cui il contratto avrebbe dovuto essere eseguito ove la societa’ avesse tempestivamente rispettato gli obblighi contrattuali relativi alla procedura necessaria per ottenere l’autorizzazione richiesta dalle norme Europee Antitrust, (ii) ovvero per mancata osservanza del termine di trenta giorni lavorativi dalla scoperta – in capo al compratore degli eventi da ritenersi rilevanti per ritenere violata la garanzia prestata; infatti, con riguardo alla prima eccezione, non v’era dubbio che l’evento cui far decorrere il termine decadenziale doveva essere quello certo e incontrovertibile dell’effettiva esecuzione del contratto; quanto al secondo, previsto dal paragrafo 7.02 del contratto, questo non poteva intendersi come avere natura decadenziale, per non avere le parti ne’ esplicitamente ne’ implicitamente stabilito che “dalla mancata osservanza del termine (sarebbe) derivata la perdita del diritto” (cosi’ pag. 54 del lodo);” (fol. 9/10 della sent. imp.).
3. La Corte territoriale, innanzi tutto, ha respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’impugnazione del lodo arbitrale, eccezione proposta da (OMISSIS) assumendo la natura di arbitrato internazionale del giudizio svoltosi in prima istanza, con la conseguente applicazione dell’articolo 832 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, che precludeva per tale tipologia di arbitrati la disamina di eventuali errori di diritto da cui il lodo fosse affetto. Secondo la Corte territoriale, infatti, l’avvenuta designazione da parte della societa’ francese (OMISSIS) Holding SA della societa’ italiana ex articolo 1401 c.c., faceva si’ che quest’ultima avesse assunto gli obblighi della parte originaria con effetto ex tunc e con conseguente irrilevanza del dato relativo alla nazionalita’ della societa’ contraente originaria.
Quindi la Corte territoriale, ritenuta inammissibile gran parte dei motivi di appello, in quanto volti al riesame del merito, ha focalizzato la sua attenzione sui due motivi afferenti alle garanzie collegate al patrimonio sociale (businnes warranties) sotto il profilo dell’errore di diritto, segnatamente concernenti l’eccezione di prescrizione e l’eccezione di decadenza. In particolare l’eccezione di decadenza era stata avanzata avendo riguardo al termine di trenta giorni lavorativi previsto dal contratto al par. 7.02 per la denunzia delle passivita’ opponibili ai venditori, in rapporto al diverso termine di trentasei mesi dalla data di esecuzione del contratto, indicato nel successivo par. 7.04 e per il quale era prevista per i venditori una esplicita esclusione di responsabilita’ per effetto dell’inutile decorso del termine stesso. Segnatamente, l’articolato convenzionale del contratto di acquisizione allegato al contratto di opzione prevedeva: “7.01 Pagamenti dei Venditori: impregiudicato ogni altro diritto del Compratore, i Venditori saranno obbligato a pagare al compratore (od alla persona o persone indicate dallo stesso…) la percentuale rilevante di ogni passivita’ delle Societa’ comunque esistente al 31 dicembre 1999 e non risultante dai bilanci 1999 ovvero di qualsiasi passivita’ derivante da atti e/o operazioni poste in essere dalle Societa’ entro il 31 dicembre 1999 o da circostanze o situazioni di fatto esistenti a tale data e non risultanti dai Bilanci 1999…; 7.02 Procedura: ogniqualvolta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo a responsabilita’ dei Venditori a norma del paragrafo 7.01 si applicheranno le seguenti disposizioni i).. il compratore dara’, al piu’ presto e in ogni caso entro il trentesimo giorno lavorativo successivo al momento in cui il legale rappresentante dello stesso ne sia venuto effettivamente a conoscenza, notizia di tale evento o circostanza ai Venditori, fornendone una descrizione documentata (nella misura del possibile) ed indicando, anche solo in via provvisoria, l’ammontare richiesto in dipendenza dello stesso…; par. 7.04 esclusioni o limitazioni: in deroga alle disposizioni di cui al par. 7.01 in nessun caso i venditori saranno responsabili nei confronti del compratore a norme dello stesso in dipendenza o in difformita’ rispetto alle dichiarazioni e garanzie contenute al precedente articolo 5 nel caso in cui tali inadempimenti o difformita’ non siano stati denunciati dal Compratore ai venditori entro il trentaseiesimo mese dalla data di esecuzione, fatta eccezione per…).” (fol. 17 della sent. imp.).
In proposito la Corte territoriale, disattendendo le tesi degli appellanti, ha confermato il lodo e statuito che le cosiddette business warranties, lungi dal rappresentare il veicolo attraverso il quale i venditori aveva promesso qualita’ essenziali dell’oggetto della compravendita di azioni, costituivano patti autonomi rispetto a quest’ultima frutto dell’autonomia negoziale, in quanto non attenevano all’oggetto immediato del negozio, ovvero la partecipazione sociale, ma alla consistenza o al valore del patrimonio; ha quindi escluso la applicabilita’ alle stesse della disciplina di cui agli articoli 1495 e 1497 c.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ricorso principale.
1.1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1490, 1492, 1494, 1495, 1497, 1418 e 2936 c.c., con riferimento all’eccezione di prescrizione del diritto di garanzia azionato da (OMISSIS), eccezione respinta sia dal Collegio arbitrale che dalla Corte territoriale.
Innanzi tutto viene richiamato il testo del par. 5.01 del contratto di acquisizione, rubricato “Dichiarazioni e Garanzie dei venditori” relativo a “una serie di garanzie specifiche ed una serie di dichiarazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, la situazione patrimoniale, la posizione finanziaria e l’andamento economico delle societa’ allora facenti capo a (OMISSIS) SPA, nonche’ le passivita’ esistenti in capo alle medesime, le proprieta’ mobiliari e immobiliari delle stesse, la loro posizione fiscale e previdenziale, i contenziosi di qualsiasi natura di cui erano parte ed i contratti ed i rapporti rilevanti ad essi facenti capo” (fol. 22/23 del ricorso); quindi vengono ripercorsi gli obblighi – assunti dai venditori nei confronti del compratore, con il par. 7 del contratto di acquisizione “Diritti del compratore” – di pagamento, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto, della “percentuale rilevante” (come meglio specificata in contratto) di passivita’ della Societa’ non risultanti dai Bilanci 1999 o derivanti da vicende anteriori non risultanti dai Bilanci indicati, di minusvalenze di poste iscritte all’attivo dei Bilanci 1999 e dei danni che non si sarebbero verificati se le dichiarazioni e le dichiarazioni dei Venditori di cui all’articolo 5 fossero state esatte e conformi al vero.
Secondo i ricorrenti tali garanzie erano soggette al termine annuale di prescrizione previsto dall’articolo 1495 c.c., decorrente nella specie dalla data di esecuzione del contratto (29/3/2001) in quanto le clausole in questione relative alla cessione della partecipazione azionaria, dovevano essere qualificate come “promesse di qualita’ della cosa venduta” con conseguente applicabilita’ degli articoli 1495 e 1497 c.c. – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello -. Sostengono, quindi, che il disposto del par. 7.04 del contratto di acquisizione, secondo il quale l’azione di garanzia avrebbe dovuto essere esercitata “entro il trentaseiesimo mese” doveva ritenersi nulla ai sensi dell’articolo 2936 c.c., in quanto volta ad estendere il termine inderogabile annuale fissato ex lege.
1.1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1490, 1492, 1494, 1495, 1497, 1418 c.c., con riferimento all’eccezione di decadenza riferita al termine di trenta giorni previsto al par. 7.02 del contratto di acquisizione per la denuncia dell’esistenza delle passivita’.
Sostengono i ricorrenti che tale termine costituiva un’estensione convenzionale del termine decadenziale previsto dall’articolo 1495 c.c..
1.1.3. I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente perche’ connessi, sono infondati.
1.1.4. Osserva la Corte che, come gia’ affermato, “La cessione delle azioni di una societa’ di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’articolo 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualita’” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della societa’ siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.” (Cass. n. 16031 del 19/07/2007), tanto che “In caso di compravendita delle azioni di una societa’, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della societa’ stessa, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualita’ di cui all’articolo 1429 c.c., n. 2, relativo all’errore essenziale. Pertanto, non e’ configurabile un’azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non e’ altro che un errore di valutazione da parte dell’acquirente, anche quando il bilancio della societa’ pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale.” (Id. Cass. n. 16031/2007).
In proposito, sia pure in fattispecie diversa, il principio secondo il quale “l’oggetto immediato della vendita di azioni e’ la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale” e’ stato confermato (Cass. n. 17948 del 19/10/2012).
Sulla scorta di tali premesse, recentemente, e’ stato quindi chiarito che “Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della societa’ ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’articolo 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualita’ intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non e’ soggetto alla prescrizione annuale ex articoli 1495 e 1497 c.c., bensi’ alla prescrizione ordinaria decennale.” (Cass. n. 16963 del 24/07/2014).
Nel caso in esame, come riconosciuto dalla Corte di appello, ricorrono di patti autonomi di garanzia rispetto alla compravendita delle partecipazioni societarie, in quanto non attengono all’oggetto immediato del negozio, anche se funzionalmente collegati a quest’ultimo, come si evince chiaramente dal tenore letterale dei paragrafi contrattuali relativi e dall’oggetto delle garanzie prestate, di guisa che detti patti costituiscono un autonoma regolamentazione della garanzia e non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 1495 e1497 c.c., per vizi della cosa venduta e/o mancanza di qualita’.
Ne consegue che ai patti in esame, a fronte del cui inadempimento – peraltro – e’ previsto un indennizzo e non la possibilita’ di risoluzione del contratto di acquisto delle azioni, non sono applicabili gli articoli 1495 e 1497 c.c..
1.2.1. Con il terzo motivo ed il quarto motivo, proposti in via subordinata, si denuncia la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia (il terzo) e difetto assoluto di motivazione (il quarto) circa la operativita’ nella fattispecie in esame della intervenuta decadenza convenzionale (trenta giorni per la comunicazione delle passivita’ dal momento dell’accertamento).
1.2.2. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
1.2.3. Invero la Corte di appello non ha in alcun modo pronunciato e motivato sulle decadenze connesse ai patti autonomi di garanzia assunti dal venditore nei confronti del compratore e, contrariamente a quanto sembra assumere la Corte territoriale le considerazioni svolte per respingere i primi due motivi, concernenti la non applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 1495 e 1497 c.c., al caso di specie, non sono idonee a giustificare il rigetto del terzo e quarto motivo.
2. Ricorso incidentale condizionato.
2.1.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1401, 1404 c.c. e articoli 829, 832 e 838 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La censura afferisce al rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’arbitrato, proposta dalla societa’ sulla considerazione che si sarebbe trattato di arbitrato internazionale in quanto una delle parti del contratto di opzione e del conseguente contratto di acquisizione era la (OMISSIS) S.A. societa’ di diritto francese che aveva poi nominato, ai sensi dell’articolo 1401 c.c., (OMISSIS), odierna ricorrente incidentale, come soggetto nei confronti del quale si sarebbero prodotti gli effetti del contratto da essa stipulato, con la conseguente applicabilita’ dell’articolo 832 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), che precludeva, in presenza di arbitrati di tale specie, la disamina di eventuali errori di diritto di cui fosse stato affetto il lodo impugnato ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., comma 2.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia circa l’inammissibilita’ dei motivi di appello di controparte concernenti la prescrizione e decadenza dalla domanda di indennizzo.
2.2.1. L’esame del primo motivo del ricorso incidentale condizionato si impone in conseguenza dell’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale, sussistendo l’interesse al suo esame.
2.2.2. Il primo motivo va accolto perche’ fondato.
2.2.3. L’articolo 832 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, vigente prima della riforma introdotta dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, cosi’ prevedeva:
“CAPO SESTO. Dell’arbitrato internazionale – Art. 832 (Arbitrato internazionale)”;
“Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero oppure qualora debba essere eseguita all’estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all’arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali”.
2.2.4. Come questa Corte ha gia’ avuto di affermare, con principi a cui si intende dare continuita’ “Nel sistema delineato dalla L. 4 gennaio 1994, n. 25, che tra le innovazioni piu’ significative ha introdotto la fattispecie dell’arbitrato internazionale, e’ stata recepita la definizione dell’istituto data dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con L. 10 maggio 1970, n. 418; ed ispirata al modello elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), prevedendo quale criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano cosi’ individuati due alternativi indici di internazionalita’, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalita’ dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri” (Cass. n. 1102 del 22/01/2010; cfr. anche Cass. n. 9268 del 21/04/2011).
Invero la natura internazionale dell’arbitrato, cui consegue l’esclusione dell’impugnabilita’ dell’arbitrato per inosservanza delle regole di diritto, attraverso il collegamento con l’articolo 838 c.p.c., va ricondotta ai due criteri alternativi sopra menzionati ed il primo di detti criteri, di tipo soggettivo – invocato nel caso in esame-qualifica come arbitrato internazionale quello in cui una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, fattispecie che ricorre nel caso in esame perche’ risulta pacifico in atti (v. pag. 13 della sentenza impugnata e pag. 6 del controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) SPA al ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS) SPA) che al momento della sottoscrizione della clausola una delle parti era la (OMISSIS) SA societa’ con sede in (OMISSIS).
2.2.5. La Corte di appello di Miliano ha tuttavia rigettato l’eccezione d’inammissibilita’ dell’impugnazione del lodo arbitrale, sollevata dalla (OMISSIS) SPA, osservando, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7217/2013), che l’intervenuto subentro di (OMISSIS) SPA nel rapporto di cui era in origine titolare la societa’ francese (OMISSIS) SA, per effetto della dichiarazione di nomina di quest’ultima, ha comportato per la subentrante l’acquisto dei diritti e l’assunzione degli obblighi della parte originaria con effetto ex tunc, con la conseguente irrilevanza del dato relativo alla nazionalita’ della societa’ originaria contrente “dovendosi fondatamente ritenere che ab initio, nessuna delle parti contraenti fosse da considerarsi estera”.
2.2.6. Va tuttavia rilevato che la Corte territoriale non ha tenuto conto, ne’ ha in alcun modo motivato sul punto, della clausola contrattuale (articolo 2.2. del contratto di acquisizione inter partes), in forza della quale il compratore sarebbe rimasto “in ogni modo responsabile in solido” con la persona nominata del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti al contratto, clausola che andava invece valutata e interpretata al fine di poter affermare o escludere che (OMISSIS) Holding SA fosse rimasta comunque parte del rapporto contrattuale, a cui ineriva la clausola compromissoria, e che l’arbitrato in questione potesse o non configurarsi come arbitrato internazionale ai sensi degli articoli 832 e 838 c.p.c., vigenti e applicabili ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio.
2.3.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato e’ assorbito dalle statuizioni assunte in merito al ricorso principale.
3. In conclusione, vanno accolti i motivi terzo e quarto del ricorso principale, infondati i motivi primo e secondo, e va accolto il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano per il riesame alla stregua dei principi espressi, nei limiti dei motivi accolti, e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso principale, infondati i motivi primo e secondo, ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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