A ciascuno dei compossessori la facolta’ di agire a tutela del proprio compossesso

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6692.

La massima estrapolata:

In tema di azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facolta’ di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessita’ di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ne’ di inscindibilita’ delle cause, essendo idonea la pronuncia a produrre effetti nei confronti dalla parte evocata in giudizio, onde la stessa non puo’ dirsi “inutiliter data”.

Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6692

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22841/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocata (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 456/2014 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 08/07/2014.

RILEVATO

che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato nel 1985 da (OMISSIS) e (OMISSIS) con il quale hanno chiesto nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) la reintegra nel possesso di un terreno di loro proprieta’ ed asseritamente oggetto di spoglio perpetrato mediante la realizzazione di un’abusiva recinzione del fondo da loro acquistato nel 1968 ed oggetto sino a quell’opera di possesso pacifico e pubblico;
– eccepivano i resistenti di aver acquistato nel 1965 l’area oggetto del presunto spoglio e di avere esercitato il possesso pacifico del bene effettuandovi opere di disserbamento e chiedevano il rigetto della domanda possessoria,
– all’esito del giudizio, sentiti i sommari informatori, non veniva riconosciuta la tutela interdittale;
– nel corso del giudizio di merito si verificava l’interruzione della causa a seguito del decesso del resistente (OMISSIS);
– il processo e’ stato riassunto dalla resistente (OMISSIS) in proprio e per i figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS);
– a seguito della morte dell’avvocato codifensore dei resistenti, il giudizio e’ stato proseguito dal nuovo difensore delle parti gia’ costituite e da (OMISSIS), anch’essa erede di (OMISSIS);
– la causa di primo grado si concludeva con sentenza del 2005 di rigetto della domanda di reintegra e compensazione delle spese;
– proponeva appello il solo (OMISSIS) e, all’esito, la Corte d’appello di Cagliari con sentenza n. 456 dell’8/7/2014 accoglieva l’impugnazione e condannava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) all’immediata reintegra nel possesso di (OMISSIS);
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso notificato il 15 e 16/9/2015 ed articolato sulla base di tre motivi, cui resiste (OMISSIS) con controricorso; non hanno svolto attivita’ difensiva (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in riferimento agli articoli 101 e 102 c.p.c. e la conseguente nullita’ della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
– lamenta in particolare che non sarebbe stata evocata nel giudizio (OMISSIS) che, insieme al coniuge (OMISSIS), aveva introdotto il giudizio possessorio e che tale lesione del principio del contraddittorio determinava la nullita’ della sentenza d’appello;
– con il secondo motivo si deduce la violazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, articolo 331 c.p.c. e articolo 350 c.p.c., comma 2 e conseguente nullita’ della sentenza per non avere la corte d’appello ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del precedente giudizio;
– i due motivi possono essere trattati congiuntamente per l’evidente connessione ed appaiono infondati poiche’ in tema di azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facolta’ di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessita’ di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ne’ di inscindibilita’ delle cause, essendo idonea la pronuncia a produrre effetti nei confronti dalla parte evocata in giudizio, onde la stessa non puo’ dirsi “inutiliter data” (cfr. Cass. 1206/1998; vedi anche Cass. Sez. un. 15289/2001 e id. n. 3265/2005);
– ne deriva che non era necessario in appello integrare il contraddittorio nei confronti della coniuge dell’appellante;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullita’ della sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riguardo all’articoli 1168 c.c. e articolo 116 c.p.c.;
– il motivo e’ inammissibile per essere applicabile ratione temporis alla pronuncia impugnata il testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non consente piu’ il controllo della motivazione nei prospettati termini di insufficienza e contraddittorieta’;
– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso;
– in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura di Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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