Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 5 marzo 2019, n. 6311.

La massima estrapolata:

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e puo’ essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ pero’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di sanatoria e ratifica

Sentenza 5 marzo 2019, n. 6311

Data udienza 3 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21160 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1360/2014, pubblicata in data 29 ottobre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3 dicembre 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Patrone Ignazio Juan, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l’avvocato (OMISSIS), per i ricorrenti;
l’avvocato (OMISSIS), per l’associazione controricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s., ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di un incidente avvenuto durante una gara motociclistica organizzata dal (OMISSIS) (assicurato per la responsabilita’ civile dalla (OMISSIS)), mentre era intento ad effettuare per conto della (OMISSIS) le riprese della manifestazione, nel corso della quale il concorrente (OMISSIS) aveva perso il controllo del proprio motoveicolo e lo aveva investito.
Il convenuto (OMISSIS) ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento del danno per il peggioramento del proprio tempo di gara, a suo dire causato dalla condotta imprudente dell’attore.
Il Tribunale di Sanremo (davanti al quale la causa e’ stata riassunta a seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del locale Giudice di pace) ha rigettato sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.
La Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile sia l’appello principale del (OMISSIS), sia quello incidentale del (OMISSIS).
Ricorre il (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS)
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
Il ricorso e’ stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore ritenuto che esso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
Successivamente ne e’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ossia dell’articolo 182 c.p.c. (e all’occorrenza 83 c.p.c.), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Con il secondo motivo si denunzia “Assenza di motivazione circa un punto essenziale della controversia discusso dalle parti (sull’efficacia della procura in conferma e ratifica depositata in corso di causa) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, costituendo espressione di una censura sostanzialmente unitaria; possono pertanto essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
L’appello proposto dai ricorrenti contro la sentenza di primo grado e’ stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem dei loro difensori.
I ricorrenti sostengono che tale procura esisteva al momento della proposizione del gravarne, benche’ il relativo documento non sia piu’ rinvenibile, essendo stata rilasciata in calce alla copia notificata della sentenza di primo grado (per quanto erroneamente nell’atto di appello sarebbe stato dichiarato che essa si trovava a margine dello stesso).
Fanno inoltre presente che, una volta rilevata dalla corte di appello la mancanza in atti della indicata procura, essi avevano chiesto un termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale, con istanza a margine della quale era stata rilasciata ai difensori costituiti una nuova procura (a conferma della precedente) ed avevano poi altresi’ depositato un atto di “Dichiarazione di conferma di mandato” con sottoscrizione autenticata da notaio, in tal modo sanando ogni vizio, ai sensi dell’articolo 182 c.p.c..
Va premesso che la causa ha avuto inizio (sia in primo che in secondo grado) anteriormente al 2009, onde e’ nella specie applicabile la originaria formulazione dell’articolo 182 c.p.c. (precedente alle modifiche intervenute con la L. 18 giugno 2009, n. 69).
Va altresi’ chiarito che la procura che i ricorrenti assumono di avere rilasciato ai loro nuovi difensori – prima della relativa costituzione nel giudizio di appello – in calce alla copia notificata della sentenza di primo grado, non solo non era presente agli atti del fascicolo del giudizio di gravame (come ebbe a rilevare la corte territoriale), ma non e’ mai stata, neanche successivamente, prodotta, ne’ vi e’ prova che fosse effettivamente stata depositata al momento della costituzione in giudizio degli appellanti (del tutto generico, e comunque privo di precise indicazioni di riscontro documentale, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta in proposito il richiamo ad un “visto del cancelliere sull’elenco produzioni”).
Orbene, in base alle richiamate disposizioni di cui all’articolo 182 c.p.c., nella formualzione applicabile alla fattispecie ratione temporis, deve escludersi che potesse essere concesso un termine per sanare l’eventuale originario difetto di rappresentanza processuale e, in particolare, che potesse essere sanata, con un successivo atto di conferma e ratifica, l’originaria mancanza di una valida procura alla lite, al momento della relativa costituzione in giudizio, dei difensori che avevano sottoscritto l’atto introduttivo del giudizio stesso (nella specie, di quello di appello).
Sul punto la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (con riguardo alla previgente formulazione dell’articolo 182 c.p.c.), che va comunque ribadito e confermato, in base al quale “il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e puo’ essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ pero’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di sanatoria e ratifica” (cfr., tra le piu’ recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009, Rv. 607842 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012, Rv. 622644 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17697 del 19/07/2013, Rv. 628887 – 01; Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014, Rv. 631299 – 01; Sez. L, Sentenza n. 30245 del 15/12/2017, non massimata, la quale, in motivazione richiama altresi’ Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21811 del 11/10/2006, Rv. 594930 – 01, nonche’ Sez. 3, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017, Rv. 644950 – 01, a conferma del principio espresso, per cui, prima della modifica dell’art, 182 c.p.c., la possibilita’ di sanatoria e ratifica era limitata ai vizi di rappresentanza sostanziale ma non operava per la rappresentanza tecnica, cioe’ per i vizi della procura alle liti; deve anzi sottolinearsi che tuttora si discute se la possibilita’ di ratifica dei vizi della rappresentanza tecnica, espressamente introdotta dal nuovo testo dell’articolo 182 c.p.c., non applicabile nella presente fattispecie, consenta la sanatoria anche in case di totale mancanza originaria della procura alle liti, o solo in caso di nullita’ della stessa: nel primo senso, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018, Rv. 648173 – 01; nel secondo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812 – 01). E’ poi appena il caso di osservare che in proposito non risultano affatto conferenti i precedenti di legittimita’ richiamati dai ricorrenti, relativi a diverse fattispecie (aventi ad oggetto vizi della rappresentanza sostanziale, non di quella tecnica, ovvero diverse questioni, come quella dell’obbligatorieta’ o facoltativita’ della concessione del termine di cui all’articolo 182 c.p.c., comma 2, per le ipotesi in cui potesse operare la sanatoria, ovvero quella della necessita’ di invito ai sensi dell’articolo 182 c.p.c., comma 1, al deposito del documento contenente l’originaria procura ad litem, comunque rilasciata anteriormente al giudizio, invito nella specie pacificamente operato dalla corte di appello prima di dichiarare l’inammissibilita’ del gravame).
Poiche’ non vi e’ alcuna prova che, al momento della loro costituzione nel giudizio di appello, fosse stata rilasciata ai nuovi difensori del (OMISSIS) (in proprio e nella cpalita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s.) idonea procura ad li-tem, e tanto meno che la stessa fosse stata depositata agli atti, nella specie non era possibile alcuna sanatoria e ratifica dell’attivita’ da questi svolta e l’appello non poteva che essere dichiarato inammissibile, come correttamente deciso dalla corte territoriale.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censura sollevata nel ricorso.
In particolare, venendo in rilievo questioni di natura processuale, cioe’ cd. errores in procedendo, in relazione ai quali spetta a questa Corte accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attivita’, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicita’ dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto, risultano del tutto inammissibili le censure di assenza di motivazione, sollevate con il secondo motivo del ricorso (cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 – 02; Sez. L, Sentenza n. 8069 del 21/04/2016, Rv. 639483 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22952 cel 10/11/2015, Rv. 637622 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16164 del 30/07/2015, Rv. 636503 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012, Rv. 623591 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27728 del 16/12/2005, Rv. 585991 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22130 del 24/11/2004, Rv. 578705 – 01).
2. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della associazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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