Ogni qual volta si tratti di risolvere una questione di giurisdizione la Corte di Cassazione e’ giudice anche del fatto

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5640.

La massima estrapolata:

Ogni qual volta si tratti di risolvere una questione di giurisdizione (cosi’ come in ogni altro caso in cui l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo), la Corte di Cassazione e’ giudice anche del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare a suo piacimento i documenti interessati dalla verifica, e’ necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a comprendere la dedotta violazione processuale e a procedere alla verifica dell’esistenza della soluzione alternativa a quella praticata dai giudici di merito, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente.

Sentenza 26 febbraio 2019, n. 5640

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25359-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 438/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/04/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine infondatezza del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS) e (OMISSIS), allegando di aver consegnato rilevanti somme di denaro ad (OMISSIS), perche’ fossero investite mediante il loro versamento su alcuni conti correnti accesi in banche svizzere, hanno agito davanti al Tribunale di Genova per chiedere il risarcimento dei danni patiti, e quantificati in un milione di Euro, nei riguardi della signora (OMISSIS), l’erede del (OMISSIS), accusato di essersi appropriato di quelle somme.
2. – La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione di (OMISSIS) (perche’ aveva ceduto il proprio credito al figlio (OMISSIS)) e la carenza di giurisdizione, nonche’ l’incompetenza per territorio, del giudice adito, per l’esistenza di una pattuizione di deroga della giurisdizione per le controversie (come quella) relative alla “procura” data, per eseguire gli investimenti delle somme nelle Banche svizzere, al (OMISSIS), oltre che l’infondatezza della pretesa, nel merito.
3. – Secondo il giudice di primo grado (Tribunale di Genova, sentenza non definitiva, n. 117 del 2012), poiche’ l’azione proposta era fondata su un ipotizzato illecito extracontrattuale, costituito dal reato di appropriazione indebita o di quello della truffa, non gia’ sull’altra ipotesi, quella basata sul conferimento del mandato all’investimento e sulla esecuzione delle relative obbligazioni da esso discendenti, era percio’ stesso sussistente la competenza territoriale di esso Tribunale, basata sul foro della residenza della convenuta, e la giurisdizione italiana, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, tit. 2, sez. 1a, della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata dall’Italia e dalla Svizzera.
3.1. – Secondo tale previsione la giurisdizione tra i due Stati e’ determinata dal Paese di domicilio del convenuto, a prescindere dalla sua nazionalita’.
3.2. – Il Tribunale, con la sentenza definitiva (n. 4184 del 2012), affermata la carenza di legittimazione di (OMISSIS), per i fatti eccepiti dalla convenuta, ha condannato la signora (OMISSIS) al pagamento di una minor somma di denaro (rispetto a quella richiesta), oltre accessori, ritenendo provata l’appropriazione – da parte del (OMISSIS) – di una parte soltanto degli importi: per l’esistenza di una pluralita’ di elementi indiziari, aventi valore presuntivo e costituenti la prova del transito di una parte delle somme dirette verso i conti cifrati dei (OMISSIS), accesi presso la Banca svizzera (OMISSIS) (denominati (OMISSIS) e (OMISSIS)), sui propri conti (cointestati anche alla moglie, la signora (OMISSIS)), denominati (OMISSIS) e (OMISSIS), aperti presso la Banca svizzera (OMISSIS), e utilizzati per le spese personali.
4. – L’appello della soccombente (OMISSIS) avverso le due sentenze del Tribunale e’ stato, a sua volta, respinto dalla Corte d’appello di Genova che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha confermato le statuizioni della pronuncia di primo grado e ha compensato le spese del grado.
4.1. – In ordine alle doglianze relative alla giurisdizione ed alla competenza, la Corte ha condiviso la qualificazione della domanda come azione extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ. e, richiamato il tenore testuale della clausola derogatoria (“Per quanto concerne la costituzione e la validita’ della presente procura, come pure per gli effetti conseguenti all’esecuzione della stessa, viene convenuto sia sottoposta esclusivamente al diritto svizzero e che eventuali controversie verranno giudicate secondo quest’ultimo. Quale giurisdizione esclusiva in caso di controversia tra le parti e/o (OMISSIS) viene stabilito il luogo della sede interessata della (OMISSIS)”), ha affermato che essa non avrebbe portata generalizzata ma una limitata operativita’, riferibile alle sole controversie “derivanti” o “inerenti” il contratto di mandato, assunto come “mero fatto”, e particolarmente quelle relative alla costituzione e validita’ della procura e alla sua esecuzione, con esclusione del caso della commissione di un reato da parte del mandatario infedele, consumato ai danni del mandante.
4.1.1. – Il giudice distrettuale ha avuto modo di notare che la pattuizione lega la giurisdizione esclusiva alla sede di (OMISSIS) (“in caso di controversia tra le parti e/o (OMISSIS) viene stabilito il luogo della sede interessata della (OMISSIS)”), dove erano stati aperti i conti cifrati (OMISSIS) e (OMISSIS), di pertinenza della parte attrice, mentre l’appropriazione indebita aveva riguardato i fondi bonificati sul conto (OMISSIS), acceso dal (OMISSIS) presso la Banca (OMISSIS).
4.1.2. – Egli ha concluso che la competenza si radicava in base al foro della residenza del convenuto, quale forum destinatae solutionis.
4.2. – Il giudice di appello ha poi escluso la prescrizione quinquennale del credito azionato con citazione del 12 gennaio 2010, ai sensi dell’articolo 2947 c.c., comma 3, essendo intervenuta l’estinzione del reato per la morte del (OMISSIS), in data 8 novembre 2007.
4.3. – Nel merito, ha affermato che era stata assicurata al processo la prova presuntiva dell’appropriazione indebita da parte del mandatario, essendo acquisito in atti che i fondi dei (OMISSIS) transitarono su conti del (OMISSIS) (particolarmente, sul conto (OMISSIS) di Banca (OMISSIS), che i mandanti ignoravano essere intestato non a loro ma al mandatario), e non rientrarono piu’ nella loro disponibilita’.
4.3.1. La Corte territoriale ha concluso la sua pronuncia affermando che l’acquisizione della prova era stata raggiunta attraverso gli elementi presuntivi indicati dal Tribunale, non essendo applicabile in sede civile il principio penalistico che richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio (riferimento a Cass. n. 10285 del 2009).
5. – Per la cassazione di tale sentenza la signora (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 novembre 2017, sulla base di quattro motivi.
4.1. – (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
4.2. – Il P.G., nella persona dell’Avv. Gen., dr. Renato Finocchi Ghersi, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso affinche’ la Corte dichiari inammissibile o infondato il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo di cassazione (difetto di giurisdizione del Giudice italiano: articolo 360 c.p.c., n. 1), la ricorrente si duole della decisione della Corte territoriale che ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana, a suo dire, in violazione della clausola derogatoria, il cui tenore letterale si estenderebbe a tutti gli atti esecutivi della procura (che quella pattuizione contiene) e, piu’ in generale, all’esercizio dei poteri conferiti dal mandante, indipendentemente dalla natura di tali atti esecutivi (negoziali o meri atti; leciti o illeciti; fonte di responsabilita’ contrattuale o extracontrattuale).
1.1. – La ricorrente ritiene erronea la soluzione data dai giudici di merito in quanto, nel ricorso per sequestro conservativo ante causam (versato in atti), i ricorrenti (OMISSIS) avevano chiaramente prospettato al giudice il fatto secondo cui il trasferimento delle somme dai conti aperti presso la Banca (OMISSIS) al conto (OMISSIS) (in essere presso Banca (OMISSIS)) sarebbe stato il frutto della loro volonta’, ossia un atto esecutivo del mandato ad amministrare conferito, non un’iniziativa personale del (OMISSIS) (che aveva intestato il conto a se’ medesimo).
1.2. – Ella invoca, pertanto, il precetto contenuto nella L. n. 218 del 1995, articolo 4, comma 2, sussistendo sia il requisito della deroga scritta e sia la disponibilita’ del diritto di credito (ex articolo 2043 c.c.) azionato; nonche’ la propria mancata acquiescenza alle avverse statuizioni in materia di giurisdizione (L. n. 218 del 1995, articolo 11); e chiede la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
2. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., commi 1 e 3, in combinato disposto con gli articoli 1 e 42 c.p.: articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente deduce la mancata applicazione della regola in materia di prescrizione dei diritti, essendo decorso – nel caso in esame – il termine quinquennale previsto dall’articolo 2947 c.c., comma 1, per le obbligazioni da atto illecito.
2.1. – Ella ritiene che vi sia stato un errore nel fatto che i giudici di merito abbiano escluso la causa estintiva facendo applicazione dell’articolo 2947, comma 3, cosi’ dando per scontato la natura criminosa dell’illecito ascritto al (OMISSIS) senza un accertamento della fattispecie di reato e prescindendo da esso.
3. – Con il terzo (Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: l’effettiva presenza degli estremi di reato nella condotta tenuta da (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta il difetto motivazionale, costituito dall’omissione dell’effettiva individuazione del fatto-reato al quale fosse riconducibile la condotta del (OMISSIS), comprensivo della necessaria verifica degli elementi costitutivi di esso, e pertanto anche dell’applicazione della prescrizione al diritto di credito azionato.
4. – Con il quarto (violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., commi 1 e 3, in combinato disposto con gli articoli 1, 42 e 43 nonche’ articolo 646 c.p.: articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente critica la decisione giudiziale per l’omesso riferimento alla presenza di una condotta integrativa del fatto-reato, riferita ad un caso di appropriazione indebita, senza che sia stata indagata ed accertata, neppure incidenter tantum, l’esistenza di una tale condotta e i restanti requisiti per l’affermazione della fattispecie di cui all’articolo 646 c.p..
5. – Il primo motivo pone al centro della discussione il problema della sussistenza della giurisdizione italiana e della sua valida deroga, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 4, comma 2, (sussistendo sia la prova scritta e sia la disponibilita’ del diritto di credito da illecito aquiliano), sulla base di una parziale contestazione di fatti denunciati in causa e di una diversa interpretazione della clausola, cosicche’ la scelta negoziale della giurisdizione elvetica si estenderebbe a tutti gli atti esecutivi della procura (che quella pattuizione contiene) e, piu’ in generale, proprio all’esercizio dei poteri conferiti dal mandante, indipendentemente dalla natura degli atti esecutivi del mandato (se negoziali o meri atti; se leciti o illeciti; se fonte di responsabilita’ contrattuale o extracontrattuale).
5.1. – Si e’ gia’ detto che la ricorrente ritiene erronea la soluzione data dai giudici di merito in quanto gli’ attori avevano chiaramente prospettato al giudice il fatto che il trasferimento delle somme dai conti aperti presso la Banca (OMISSIS) al conto (OMISSIS) (in essere presso Banca (OMISSIS)) sarebbe stato il frutto della loro volonta’, ossia un atto esecutivo del mandato ad amministrare conferito al (OMISSIS), e non gia’ un’iniziativa personale di quest’ultimo (che, tuttavia, aveva intestato il conto bancario a se’ medesimo).
5.2. – Ha, tuttavia, osservato il PG che il ricorso, pur prospettando una diversa opzione interpretativa, non indica quali siano le norme di ermeneutica contrattuale violate nella specie dal giudice di merito e si traduce in una indagine del fatto che e’ preclusa in sede di legittimita’.
6. – Va richiamato il principio secondo cui, ogni qual volta si tratti di risolvere questioni di competenza o di giurisdizione e in ogni altro caso in cui l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, la Corte di Cassazione e’ giudice anche del fatto (Cosi’, ad esempio, quando una pronuncia arbitrale sia stata impugnata dinanzi all’autorita’ giudiziaria e sia sorta questione se si tratti di arbitrato rituale o irrituale, ossia sia sorta una questione di competenza rilevabile anche di ufficio, la Corte di Cassazione puo’ compiere un autonomo accertamento della volonta’ dei compromittenti’ e non e’ vincolata dal convincimento espresso al riguardo dai giudici di merito nella sentenza impugnata) (Sez. U, Sentenza n. 3195 del 1969; Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 1988).
6.1. – Alla luce di esso, non rileva, dunque, ai fini dell’accertamento dell’ammissibilita’ del primo motivo (individuazione della giurisdizione), la mancata specificazione dei criteri ermeneutici che si assumono violati da parte di quel ricorrente che (come nella specie) non abbia indicato i criteri, richiamati dagli articoli 1362 c.c. e ss., violati dal giudice di merito nell’esame della clausola, svolto per stabilire l’area degli atti esecutivi della procura che la volonta’ negoziale intendeva portare, in caso di controversia, all’esame del giudice elvetico.
6.2. – Tuttavia, il primo mezzo di cassazione si rivela ugualmente inammissibile, alla luce dell’elaborazione compiuta dalla Corte con riferimento al problema dell’accesso ai fatti di causa, in relazione ai quali compiere l’esame e verificare la loro sussumibilita’ nella clausola derogatoria della giurisdizione (negoziata tra i (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e formalizzata nella clausola sopra riportata) contenuta nei contratti di mandato all’investimento di somme di denaro, presso banche svizzere.
6.2.1. – Questa Corte (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 2771 del 2017) ha condivisibilmente affermato che Essa, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, e’ anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia e’ necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 978 del 2007).
6.3. – Orbene, nel caso in esame, manca nel ricorso la delimitazione del fatto materiale in relazione al quale va verificato il vizio processuale, poiche’ l’impugnazione proposta accenna soltanto ad alcuni fatti, contenuti peraltro nel ricorso cautelare ante causam proposta dai (OMISSIS), senza alcun riferimento alla complessita’ delle allegazioni svolte nel corposo atto di citazione, notificato e portato all’esame del Tribunale di Genova dagli attori, oltre che alle attivita’ da loro documentate nel corso della causa (e verificate dal giudice di merito).
6.4. – In sostanza, la verifica del fatto processuale da parte della Corte di Cassazione non e’ libera e, soprattutto, non e’ svincolata dalle deduzioni delle parti, contenute nel ricorso per cassazione, che segnalano le pretese omissioni in ordine alla loro verifica da parte del giudice di merito (o il travisamento delle richieste a suo tempo direttegli), dovendo il controllo essere alimentato dalla puntuale ricostruzione della domanda giudiziale e della sua causa petendi, cosi’ come enunciate nell’atto introduttivo del giudizio e verificate a seguito dell’eccezione sollevata dalla parte convenuta.
6.4.1. – Nel caso qui esaminato, invece, si richiamano alcuni fatti contenuti nel ricorso ante causam e si ignorano quelli, svolti per molte pagine, nell’atto di citazione che hanno costituito la base per la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte territoriale, senza che sia indicato l’esatto riscontro del fatto alternativo la cui puntuale verifica avrebbe condotto la Corte di legittimita’ ad accedere alla diversa soluzione eccepita.
6.5. – Il primo motivo di ricorso deve essere percio’ dichiarato inammissibile, alla luce del seguente principio di diritto:
ogni qual volta si tratti di risolvere una questione di giurisdizione (cosi’ come in ogni altro caso in cui l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo), la Corte di Cassazione e’ giudice anche del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare a suo piacimento i documenti interessati dalla verifica, e’ necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a comprendere la dedotta violazione processuale e a procedere alla verifica dell’esistenza della soluzione alternativa a quella praticata dai giudici di merito, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente.
7. – I restanti tre motivi di ricorso attengono a questioni di diritto sostanziale, che non formano oggetto di contrasto interpretativo (o di massima di particolare importanza: articolo 374 c.p.c., comma 2) e vanno rimesse – per ripartizione tabellare- all’esame della Terza sezione civile, che regolera’ anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e rimette l’esame dei restanti altri alla Terza sezione civile di questa stessa Corte. Spese al definitivo.

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