È inammissibile il concorso colposo nel delitto doloso

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 14 febbraio 2019, n. 7032.

La massima estrapolata:

È inammissibile il “concorso colposo” nel delitto doloso, in primo luogo perché, in assenza di una esplicita previsione legale, il rinvenimento di una disciplina “implicita” deve risultare incontrovertibile allorquando ne deriverebbe una espansione in malam partem del penalmente rilevante; in secondo luogo, perché l’articolo 42, comma 2, del Cp, stabilendo che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge», richiede l’espressa previsione per la responsabilità colposa, che mancherebbe per il concorso colposo nel delitto doloso. Infine, perché l’articolo 113 del Cp, secondo cui «nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso», deve intendersi nel senso della limitazione del concorso colposo alla sola ipotesi di delitto colposo. (Nella specie, un soggetto, armatosi di pistola, si era recato in un ufficio pubblico dove, prima di suicidarsi con la stessa arma, aveva esploso colpi di pistola nei confronti di alcune persone uccidendole; erano dipendenti di quell’ufficio, che riteneva responsabili dell’adozione di provvedimenti per sé sfavorevoli. Nell’ambito del procedimento aperto a carico del medico di base che, senza adeguata considerazione delle condizioni del suo paziente, aveva redatto il certificato medico che aveva consentito il rilascio del porto d’armi e, quindi, il successivo acquisto dell’arma, la Corte ha annullato la sentenza di condanna a carico del professionista, cui era stato addebitata la cooperazione colposa nei fatti omicidiari, ritenendo concettualmente inammissibile il concorso colposo in un reato doloso; la Corte, peraltro, ha rinviato al giudice di merito, onde verificare la sussistenza eventuale dei presupposti per ravvisare, a carico del medico, rispetto ai fatti contestatigli, il concorso di cause indipendenti nel reato ex articoli 41 e 589 del Cp).

Sentenza 14 febbraio 2019, n. 7032

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
e dalle parti civili:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/10/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO OLGA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del (OMISSIS); annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al ricorso delle parti civili ed in subordine la remissione del procedimento alle sezioni unite.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili eredi di (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che chiede l’infondatezza del ricorso dell’imputato e la conferma della sentenza impugnata; deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta;
L’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA deposita inoltre nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS); deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PERUGIA, che deposita nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di PERUGIA difensore delle parti civili: (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), quale figlio ed erede di (OMISSIS); deposita la nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale da parte di (OMISSIS), nella qualita’ di figlio ed erede del Dott. (OMISSIS), come da certificato di morte che si allega alla presente, unitamente alla copia della propria carta d’identita, parte civile gia’ costituita quale prossimo congiunto della defunta Sig.ra (OMISSIS), nei confronti dell’imputato (OMISSIS).
L’avv. (OMISSIS) deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese, alle quali si riporta chiedendo l’inammissibilita’ o comunque il rigetto del ricorso presentato dal (OMISSIS) e la conferma della sentenza emessa dalla Corte di Appello; inoltre chiede l’inammissibilita’ od in subordine il rigetto del ricorso presentato nell’interesse delle parti civili, con conseguente condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costiuite, eredi della defunta Sig.ra (OMISSIS).
E’ presente l’avvocato LIBORI FRANCO del foro di PERUGIA in difesa di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso e per il rigetto di quello presentato dalle parti civili.

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda processuale de qua trae origine dall’accadimento del (OMISSIS) quando (OMISSIS) faceva ingresso negli uffici della (OMISSIS) siti nel (OMISSIS), di Perugia con una valigetta di colore nero e, dopo essere stato accreditato come visitatore esterno, si dirigeva al quarto piano dello stabile ove esplodeva numerosi colpi di arma da fuoco con una pistola semiautomatica, marca Beretta, mod. Stoeger, calibro 9 x 21, cagionando la morte delle dipendenti regionali (OMISSIS) e (OMISSIS); si recava, poi, in un’altra stanza ove si suicidava esplodendo verso di se’ un altro colpo di pistola.
Il motivo del suo agire si evinceva dalla lettura del memoriale, lasciato appoggiato su una delle scrivanie, dal quale traspariva un forte risentimento nei confronti di alcuni impiegati dell’Ufficio Sovvenzioni della (OMISSIS) ai quali imputava la revoca del finanziamento di Euro 103.000 concesso, nell’anno 2009, all’associazione (OMISSIS), per conto della quale gestiva dei corsi di formazione, ritenendoli cosi’ responsabili del fallimento dei suoi progetti professionali. Rievocava, in particolare, un colloquio avuto con la (OMISSIS) da lui vissuto in modo drammatico in quanto le negative risposte di quest’ultima rispetto alle sue aspettative venivano interpretate come segno di irremovibile ed ingiustificata intransigenza e ritenute la principale fonte di origine dei suoi malesseri psichici.
1.1. Le successive indagini consentivano di accertare che:
– in data 02 dicembre 2009 la Prefettura di Perugia emetteva, ai sensi dell’articolo 39 T.U.L.P.S., il decreto di urgenza, con il quale vietava ad (OMISSIS), titolare di licenza di porto di fucile per l’esercizio di tiro a volo rilasciata dalla Questura di Perugia il 05 ottobre 1998, di detenere armi e munizioni in ragione dell’avvenuta sottoposizione del predetto a due trattamenti sanitari obbligatori nei giorni 12 ottobre 2009 e 22 novembre 2009. In tale provvedimento si rappresentava che “allo stato degli atti, il sunnominato non offre piu’ garanzie circa un corretto uso delle armi in suo possesso ne’ riunisce i requisiti soggettivi previsti dalla legge per poterle detenere”;
– in esecuzione di tale decreto il predetto consegnava due pistole e le relative cartucce al personale della Questura di Perugia;
– a seguito della successiva richiesta del 12 febbraio 2010 con la quale la Questura di Perugia chiedeva di ottemperare alla consegna della denuncia di armi del 29 dicembre 1998, lo (OMISSIS) ne dichiarava lo smarrimento il successivo 05 marzo 2010;
– il (OMISSIS) il (OMISSIS), nella qualita’ di medico di base, rilasciava allo (OMISSIS), il certificato anamnestico sull’apposito modulo, propedeutico e preliminare al successivo accertamento delle condizioni psico – fisiche per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo e al porto d’armi per difesa personale, nel quale attestava l’assenza di malattie del sistema nervoso, di turbe psichiche nonche’ il mancato uso di sostanze psicoattive; ad esso veniva allegata l’autocertificazione dello (OMISSIS) circa la veridicita’ dei predetti dati;
– nella medesima giornata lo (OMISSIS) si recava dal Dott. (OMISSIS), dirigente medico della Polizia di Stato, segnalando di avere presentato l’istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile e gli consegnava la certificazione anamnestica redatta dal (OMISSIS); a quel punto il Dott. (OMISSIS) si limitava a verificare esclusivamente gli apparati visivi ed uditivi, non avendo motivo di dubitare della esattezza di quanto attestato dal medico di base nel certificato anamnestico rilasciato regolarmente sulla falsariga dell’apposito modulo;
– il 6 settembre 2012 (OMISSIS) presentava alla Questura di Perugia l’istanza per il rinnovo della licenza di porto d’armi, allegando l’autocertificazione e la denuncia di smarrimento, in luogo sconosciuto, del precedente provvedimento autorizzatorio;
– il 29 settembre 2012 la Questura di Perugia rilasciava il provvedimento di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo;
– il 5 marzo 2013 lo (OMISSIS) si recava presso l’armeria (OMISSIS) ed acquistava la pistola semiautomatica, marca Beretta, mod. Stoeger, calibro 9×21, un caricatore di scorta e 50 munizioni, esibendo proprio il provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Questura di Perugia in data 29 settembre 2012.
1.2. L’istruttoria del relativo procedimento amministrativo da parte del personale della Questura di Perugia si svolgeva con le seguenti modalita’:
– il giorno 8 settembre 2012, la funzionaria dei ruoli civili (OMISSIS) apponeva sulla istanza il timbro per la richiesta in entrata, accertando la presenza dei documenti elencati nell’istanza, quindi passava il fascicolo al personale di polizia per gli accertamenti nella banca dati;
– il 10 settembre 2012 l’assistente di P.S. (OMISSIS), in servizio presso la divisione P.A.S.I, effettuava l’interrogazione nella banca dati (c.d. s.d.i.) ed apponeva sull’istanza le diciture “negativo s.d.a. per due”, ovvero per i genitori, e “positivo s.d.i. per tre”, con cio’ intendendo i fratelli (OMISSIS), in quanto dalla stampa relativa proprio ad (OMISSIS) emergeva la sussistenza del divieto di detenere armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Perugia il 03 dicembre 2009.
– all’esito dell’acquisizione della predetta documentazione la pratica veniva nuovamente trasmessa, per competenza, alla (OMISSIS) che, per errore, attribuiva la riferibilita’ del provvedimento ostativo al fratello dello (OMISSIS), cosicche’ il coordinatore del secondo settore della Divisione P.A.S.I, (OMISSIS), disponeva l’apposizione sull’istanza della scritta “si rinnovi con prescrizioni”;
accortezza questa che, secondo la prassi, e’ adottata nel caso in cui all’interno del nucleo familiare vi siano soggetti con segnalazioni SDI;
– il 29 settembre 2012 la dirigente della Polizia di Stato, (OMISSIS), emanava il provvedimento di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo, con la prescrizione “che lo (OMISSIS) dovra’ custodire le armi, a norma delle leggi vigenti, in apposito armadio di sicurezza per armi chiuso a chiave che sara’ custodita soltanto dallo stesso”.
2. Da tali fatti traeva origine l’imputazione di cui all’articolo 41 c.p.p. e articolo 589 c.p.p., commi 1 e 3, a carico di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo a), ai quali veniva addebitato di avere, per colpa, con apporti causali indipendenti, concorso all’omicidio doloso commesso da quest’ultimo in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ di avere cagionato, sempre per colpa, la morte dello stesso (OMISSIS).
Piu’ in particolare veniva rimproverato:
– a (OMISSIS), nella qualita’ di medico di fiducia ex L. 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 25, di non avere valutato, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, che le attestazioni contenute nel certificato anamnestico rilasciato ad (OMISSIS) il (OMISSIS) circa l’assenza di malattie del sistema nervoso, di disturbi mentali, di personalita’ o comportamentali e il mancato uso, da parte di quest’ultimo, di sostanze psicotrope, avrebbero influenzato in modo determinante l’operato dell’Ufficiale Medico della Polizia di Stato Dott. (OMISSIS) che infatti, confidando nella bonta’ del suo operato, veniva indotto in errore al rilascio del certificato d’idoneita’ al rinnovo del porto d’armi.
Secondo la prospettazione accusatoria tali dichiarazioni erano false essendo il (OMISSIS) consapevole del fatto che lo (OMISSIS) era seguito dalle strutture specialistiche per i disturbi mentali a lui diagnosticati (disturbo bipolare e sindrome maniacale), ed aveva provveduto a prescrivere, in piu’ occasioni, al predetto paziente, il farmaco Depakin rientrante nel piano terapeutico predisposto dal (OMISSIS), specificamente indicato nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai disturbi bipolari, oltre che nei casi di epilessia;
– a (OMISSIS) e a (OMISSIS), funzionari dei ruoli civili della Questura di Perugia, quest’ultimo anche con il ruolo di coordinatore del secondo settore della Divisione P.A.S.I., e a (OMISSIS), dirigente della Polizia di Stato preposta al rilascio del provvedimento, di non essersi avveduti – all’esito della c.d. precedentazione e dell’estrazione dei dati della banca dati SDI eseguita dall’assistente di P.S. (OMISSIS) – della segnalazione del decreto emesso dalla Prefettura di Perugia del 2 dicembre 2009, di divieto per lo (OMISSIS) di detenere armi e munizioni. In particolare l’ (OMISSIS) riferiva al coordinatore (OMISSIS) che tale precedente riguardava uno dei fratelli e non gia’ il richiedente (OMISSIS), per cui veniva predisposta la bozza del provvedimento di rinnovo con prescrizioni che la dirigente della Polizia di Stato firmava, abilitandolo cosi’ all’acquisto di armi per uso sportivo.
Al (OMISSIS) erano altresi’ contestati i reati:
capo b) di cui all’articolo 481 c.p. in relazione alle false attestazioni contenute nel certificato anamnestico del (OMISSIS) finalizzato al rilascio del porto d’armi;
capo c) di cui agli articoli 48 e 480 c.p. per avere cosi’ indotto in errore, con la predetta certificazione, il medico della Polizia di Stato, (OMISSIS), che attestava falsamente, nel certificato medico di idoneita’ al rinnovo del porto d’armi, la sussistenza in capo allo (OMISSIS) dei requisiti prescritti dal Decreto Ministeriale Sanita’ del 28 aprile 1998.
3. Il procedimento penale de quo era caratterizzato da un differenziato iter processuale.
4. Le posizioni processuali di (OMISSIS) e di (OMISSIS) venivano definite dal G.U.P. del Tribunale di Perugia, all’udienza preliminare del 15 aprile 2015, con sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., con la formula perche’ il fatto non sussiste.
4.1. A seguito delle impugnazioni da parte sia del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia che del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, la Corte di cassazione, Sez. 4, n. 325676 del 6 luglio 2016, annullava detta pronuncia con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame.
4.2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 10 gennaio 2018, assolveva il (OMISSIS) e la (OMISSIS) perche’ il fatto non costituisce reato.
5. Con sentenza resa in data 15 aprile 2015 il G.U.P. del Tribunale di Perugia, all’esito del giudizio abbreviato, assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’imputazione di cui al capo a) perche’ il fatto non sussiste. Assolveva altresi’ il (OMISSIS) dall’imputazione di cui al capo b) perche’ il fatto non costituisce reato e da quella di cui al capo c) per non avere commesso il fatto.
5.1. Quanto al capo a) il Tribunale di Perugia sottolineava che (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano cooperato, ciascuno con la propria condotta colposa, al rilascio, da parte della Questura di Perugia, del provvedimento autorizzatorio di rinnovo della licenza di porto d’armi del 29 settembre 2012 in favore di (OMISSIS).
Evidenziava, al riguardo, che il (OMISSIS) era consapevole del fatto che il suo certificato anamnestico era un atto endo-procedimentale, oggetto di valutazione da parte degli altri soggetti preposti al rilascio della autorizzazione del porto d’armi e, d’altra parte, i dipendenti del Ministero dell’Interno che avevano curato l’istruttoria e la definizione del relativo procedimento amministrativo conoscevano, reciprocamente, il ruolo svolto da ciascuno di essi nel predetto contesto.
Ravvisava nei fatti, cosi’ come ritenuti, la sussistenza della fattispecie plurisoggettiva della cooperazione colposa.
5.2. Quindi rilevava che agli imputati era stato contestato il c.d. concorso colposo nei delitti cagionati dolosamente dallo (OMISSIS) in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo la ricostruzione teorica operata dalla Suprema Corte nella sentenza di questa Sezione n. 4107 del 12 novembre 2008.
Tanto premesso, il giudice di primo grado affermava di condividere, sul piano dogmatico, l’indirizzo dottrinario tradizionale incline a disconoscere l’ammissibilita’ di tale istituto e pronunciava, conseguentemente, sentenza assolutoria per insussistenza del fatto nei confronti degli imputati, quanto alle morti della (OMISSIS) e della (OMISSIS). E, ritenuta la cooperazione colposa, escludeva la sussistenza del fatto anche in relazione all’addebito relativo alla morte dello (OMISSIS) sull’assunto che il suicidio non e’ un delitto colposo punibile.
5.3. Il Tribunale di Perugia soggiungeva che, anche a voler ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti indicata nella imputazione nonche’ la costruzione teorica ad essa sottesa, doveva comunque pervenirsi ad identiche valutazioni liberatorie perche’ le condotte indipendenti contestate agli imputati, ai sensi degli articoli 41 e 589 c.p., non avevano contribuito, sotto il profilo della causalita’ materiale, ne’ al verificarsi degli eventi – morte in danno di (OMISSIS) e di (OMISSIS) ne’ al suicidio del predetto. In tale prospettiva argomentava affermando che il decorso causale degli eventi era risultato del tutto eccentrico rispetto all’autorizzazione rilasciata dalla Questura di Perugia avente ad oggetto un’arma con una capacita’ offensiva decisamente inferiore rispetto a quella acquistata da (OMISSIS) che ne permetteva esclusivamente il trasporto dall’abitazione al poligono e viceversa, peraltro seguendo il percorso piu’ breve e solo se priva di munizioni. Precisava che la condotta dello (OMISSIS) aveva, tra l’altro, violato anche il provvedimento del divieto di detenere armi emesso dal Prefetto di Perugia e che gli eventi addebitati erano da considerarsi del tutto imprevedibili, tenuto conto del fatto che la decisione dello (OMISSIS) di rinnovare la licenza di porto del fucile risaliva cronologicamente ad un periodo di gran lunga anteriore rispetto alla effettiva progettazione omicidiaria.
5.4. Quanto alle imputazioni ascritte al (OMISSIS) ai capi b) e c), evidenziava, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, che le risultanze processuali avevano ampiamente comprovato la condotta ingannatoria posta in essere dallo (OMISSIS) il quale, anche in quella specifica circostanza concreta cosi’ come, del resto, nell’intero contesto della vicenda, aveva dimostrato una non comune capacita’ dissimulatoria, per cui doveva ragionevolmente escludersi che il (OMISSIS) avesse rilasciato il certificato anamnestico con la coscienza e volonta’ di redigere un atto falso.
6. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della medesima citta’ interponevano impugnazione avverso la pronuncia di assoluzione di (OMISSIS) e di (OMISSIS), limitatamente al reato di cui agli articoli 41 e 589 c.p. di cui al capo a) della imputazione.
6.1. Piu’ in particolare, il Procuratore Generale, nel criticare le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, precisava, preliminarmente, che la problematica giuridica sottesa ai predetti fatti delittuosi andava risolta facendo corretta applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., cosi’ come correttamente contestato nell’imputazione mentre veniva ritenuto del tutto inconferente il richiamo alle figure concorsuali di cui agli articoli 110 e 113 c.p..
Riteneva ampiamente comprovata la sussistenza delle condotte colpose contestate agli imputati in relazione agli eventi – morte cagionati dolosamente dallo (OMISSIS) in danno della (OMISSIS) e della (OMISSIS) in quanto rappresentavano proprio la concretizzazione del rischio della violazione delle regole cautelari sottese alla disciplina autorizzatoria in materia di uso di armi finalizzata alla salvaguardia dell’integrita’ fisica dei terzi.
6.2. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza limitatamente a tale capo della pronuncia assolutoria.
6.3. Anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia censurava, preliminarmente, l’indirizzo interpretativo avallato dal giudice di primo grado precisando che comunque si era trattato di un mero obiter dictum, in quanto non era stato posto a fondamento della pronuncia assolutoria. Precisava che, anche laddove fosse ritenuta fondata la tesi della riqualificazione giuridica dei fatti nell’articolo 113 c.p., non sarebbe ipotizzabile alcuna violazione dell’articolo 521 c.p.p., rimanendo, comunque, ferma la correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
Contestava, con ampie e diffuse argomentazioni, la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del nesso di causalita’ tra le condotte poste in essere dagli imputati e tutti gli eventi – morte loro addebitati a titolo di omicidio colposo – ivi compreso quello derivante dal suicidio di (OMISSIS) – criticando il ragionamento operato dal giudice di primo grado valutato come tautologico e tale da comportare la sterilizzazione del ruolo di controllo da parte della P.A. nell’attivita’ di rimozione degli ostacoli allo svolgimento di attivita’ pericolose.
6.4. Concludeva chiedendo la riforma integrale del capo assolutorio pronunciato in relazione alla contestazione di cui al capo a) della imputazione.
7. Le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), prossimi congiunti di (OMISSIS), impugnavano, agli effetti della responsabilita’ civile, la pronuncia assolutoria del (OMISSIS) e della (OMISSIS) dal reato di cui al capo a) dell’imputazione in relazione all’omicidio doloso cagionato dallo (OMISSIS) nei confronti della predetta vittima.
7.1. Le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), sempre nella qualita’ di prossimi congiunti della (OMISSIS), chiedevano la riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 576 c.p.p., anche in relazione ai capi di assoluzione del (OMISSIS) dai reati di cui ai capi b) e c) dell’imputazione.
7.2. Concludevano chiedendo la condanna degli imputati al pagamento di provvisionali in loro favore.
8. La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 31 ottobre 2016, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al capo a) per avere concorso, con la sua condotta colposa, agli omicidi dolosi commessi da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione. Condannava il (OMISSIS) al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, ad eccezione dei prossimi congiunti di (OMISSIS), con l’assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000.
Confermava la pronuncia assolutoria del Tribunale di Perugia sia in relazione alla morte dello (OMISSIS) contestata al capo a) che a quella avente ad oggetto i capi b) e c).
Assolveva l’ (OMISSIS) dalla predetta imputazione per non avere commesso il fatto.
8.1. La Corte distrettuale, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, riteneva ammissibile l’istituto del c.d. concorso colposo nel reato doloso, richiamando i principi di diritto contenuti nella sentenza di questa sezione della Suprema Corte n. 32567 del 06 luglio 2016 resa nel parallelo processo a carico dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e ravvisava, a carico del (OMISSIS), la sussistenza della condotta colposa nella causazione degli eventi morte della (OMISSIS) e della (OMISSIS) nei termini indicati dalla predetta decisione.
Piu’ in particolare, riteneva sussistente, sotto il profilo della causalita’ materiale, il nesso causale tra il certificato anamnestico redatto dal (OMISSIS) e il rilascio del rinnovo del porto d’armi sottolineando che la normativa che disciplina la regolamentazione di tale procedimento amministrativo e’ diretta proprio ad evitare il rischio che persone mentalmente instabili possano dotarsi di armi per recare danno a terzi o al possessore.
Sotto il profilo della causalita’ psichica, rimproverava al (OMISSIS), nella qualita’ di medico di base dello (OMISSIS) a far data dal 26 aprile 2012, di avere rilasciato, in suo favore, il certificato anamnestico senza avere preliminarmente effettuato alcun controllo sull’archivio informatico dei pazienti. Specificava, poi, che le informazioni conoscitive desumibili da tale software gestionale erano tali da generare allarme sulla possibile presenza di un disturbo psichico anche in ragione delle sostanze psicotrope di cui lo (OMISSIS) faceva uso.
Tali negligenti ed inescusabili incurie integravano la condotta colposa del (OMISSIS).
Quanto al c.d. giudizio controfattuale, evidenziava che il programmato piano omicidiario all’interno di un ufficio pubblico, notoriamente frequentato da una pluralita’ di impiegati ed utenti, non si sarebbe potuto agevolmente realizzare senza l’impiego di un’arma da sparo atta a neutralizzare eventuali forme di reazione a difesa delle vittime predestinate..
8.2. A diverse conclusioni perveniva in relazione all’evento – morte per suicidio dello (OMISSIS), per difetto del profilo dell’evitabilita’ dell’evento rappresentando che l’uso della pistola era stata una modalita’ liberamente scelta dallo (OMISSIS), pur in presenza di mezzi alternativi altrettanto efficaci per porre fine alla sua vita.
I giudici di secondo grado sottolineavano infatti che, dopo aver compiuto i fatti omicidiari, il predetto aveva avuto la possibilita’ di muoversi agevolmente tanto da raggiungere un’altra stanza ove poneva in essere l’atto auto – distruttivo, dimostrando cosi’ la sussistenza di concrete possibilita’ alternative, come quella, concretamente attuabile, del gettarsi da una finestra dell’edificio.
8.3. La Corte distrettuale confermava la pronuncia assolutoria nei confronti della (OMISSIS) rappresentando che non le poteva essere addebitata una specifica condotta colposa posto che il suo ufficio, nel periodo in cui lo (OMISSIS) aveva presentato la istanza di rinnovo della licenza, era oberato di richieste in ragione della concomitante prossimita’ al periodo di apertura della stagione della caccia e che le annotazioni riepilogative delle interrogazioni SDI relative allo (OMISSIS) e ai suoi parenti erano ambigue, non essendo esplicitamente indicato in esse a chi si riferisse la presenza di precedenti provvedimenti ostativi.
9. Patrizio (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
9.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 40 c.p., articolo 42 c.p., comma 2 e articoli 110 e 113 c.p. evidenziando che la Corte distrettuale, nell’affermare la sua responsabilita’ penale per gli omicidi dolosi commessi da (OMISSIS) in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha surrettiziamente applicato l’articolo 113 c.p. ritenendo, cosi’, configurabile l’istituto di elaborazione giurisprudenziale del c.d. concorso colposo nel reato doloso altrui, pur a fronte dell’orientamento dottrinario, pressoche’ unanime, che depone in senso contrario.
Sostiene che il principio di tipicita’ sotteso alla disciplina dell’istituto del concorso di persone nel reato, le cui forme di estrinsecazione sono tassativamente indicate negli articoli 110 e 119 c.p., risulta ostativo alla ipotizzata cooperazione colposa tra le condotte del medico e del personale della Questura negli omicidi commessi dallo (OMISSIS).
Inoltre il tenore letterale dell’articolo 110 che si riferisce al concorso “di piu’ persone nel medesimo reato” legittima l’accoglimento di una concezione unitaria della partecipazione criminosa, il che implica la necessita’ di imputare a tutti i concorrenti il fatto illecito in base al medesimo titolo soggettivo.
Critica la costruzione del dolo come atteggiamento soggettivo che contiene in se’ la colpa avallata da tale impostazione teorica.
Evidenzia altresi’ che l’articolo 42 c.p., comma 2, non contempla tale ipotesi di concorso atteso che l’articolo 113 c.p. si riferisce alla sola cooperazione nel delitto colposo e non anche alla cooperazione colposa nel delitto.
A conforto di tale impostazione soggiunge che il nostro ordinamento giuridico prevede ipotesi tassative di fattispecie criminose di agevolazione colposa.
Sottolinea, ancora, che la ricostruzione giurisprudenziale del concorso colposo nel reato doloso non appare convincente anche per ulteriori ragioni sistematiche atteso che la deliberazione dolosa del terzo supera ogni pregressa condotta colposa determinando l’interruzione del nesso di causalita’ ai sensi dell’articolo 41 c.p., comma 2, con consequenziale irrilevanza penale delle condotte contestate. Sostiene che tale conclusione e’ avvalorata dal principio di c.d. libera autodeterminazione che impone di considerare gli eventi – morte come effetto della scelta da parte di un soggetto che ne esclude la riferibilita’ anche ad altro agente che versa in colpa, cosi’ come nel caso di specie, ove l’azione criminosa era stata pianificata da terzi.
9.2. Conclude chiedendo, preliminarmente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione della inammissibilita’, nel nostro ordinamento giuridico, dell’istituto del concorso colposo nel reato doloso.
9.3. Formula, in subordine, istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione di speciale importanza.
9.4. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’affermazione della sussistenza del nesso causale tra la asserita condotta colposa addebitata al (OMISSIS) e gli eventi omicidiari cagionati dallo (OMISSIS) in danno di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Rappresenta che nella ricostruzione dei fatti la Corte distrettuale e’ incorsa nel travisamento di una prova decisiva costituita dal decreto emesso dal Prefetto di Perugia il 02 dicembre 2009 a carico dello (OMISSIS) con cui veniva inibito a quest’ultimo di detenere armi e munizioni e che era stato negligentemente trascurato dal personale della Questura, pur facendo parte degli atti del procedimento amministrativo. Sostiene che proprio tale condotta, del tutto imprevedibile, e’ idonea ad interrompere il nesso causale che eventualmente dovrebbe collegare la condotta del (OMISSIS), da ritenere, pertanto, di per se’ inoffensiva con quella omicidiaria dello (OMISSIS).
Afferma, al riguardo, che il certificato anamnestico rilasciato dal (OMISSIS) poteva, al massimo, sortire un effetto ingannevole solo per l’avvio del procedimento amministrativo e non anche per l’effettivo rilascio del porto d’armi da parte della Questura di Perugia in quanto i disturbi psichici dello (OMISSIS) (ed i relativi due trattamenti sanitari obbligatori subiti) e, soprattutto, il divieto prefettizio del 02 dicembre 2009 erano perfettamente conosciuti dai dipendenti della Questura che hanno provveduto ad istruire la pratica.
9.5. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 121, 178 e 597 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 546 c.p.p. per carenza assoluta di motivazione in ordine agli argomenti trattati nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello.
9.6. Con il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 40 c.p., articolo 41 c.p., comma 2 e articoli 42, 43, 110 e 589 c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 546 e 192 c.p.p. e il vizio motivazionale.
Evidenzia che sussiste una palese ed insuperabile contraddittorieta’ tra il capo della pronuncia assolutoria degli imputati relativa al suicidio di (OMISSIS) e quello inerente alla condanna per gli eventi – morte delle due dipendenti della (OMISSIS), in quanto l’uso della pistola era stato il frutto di una modalita’ liberamente scelta che si sarebbe potuta verificare, con mezzi alternativi altrettanto efficaci, in relazione a tutti gli episodi contestati.
9.7. Con il quinto motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p., articolo 533 c.p.p., comma 1 e articolo 603 c.p.p., comma 3, oltre che per implicita violazione della previsione contenuta nell’articolo 6, par. 3, lettera d), C.E.D.U. e il vizio motivazionale.
Rappresenta che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, cosi’ come disposta dalla Corte distrettuale, non ha apportato alcun elemento nuovo o diverso rispetto alle emergenze probatorie gia’ acquisite posto che il (OMISSIS) non ha prestato il consenso a rendere l’esame e il documento informativo del medicinale Depakin (ossia il c.d. bugiardino) recava le medesime informazioni della scheda tecnica del farmaco prodotta agli atti dalla Procura in sede di indagini ed estratta dal sito internet dell'”(OMISSIS)”.
9.8. Con il sesto motivo assume che la sentenza viola l’articolo 121 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 178 e 546 c.p.p., articolo 533 c.p.p., comma 3, articoli 597 e 192 c.p.p.sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento alle relazioni medico-legale del Prof. (OMISSIS) e della Dott.ssa (OMISSIS), del Prof. (OMISSIS) del Dipartimento della P.S. Scuola Superiore di Polizia, delle schede tecniche del medicinale Depakin, del verbale di s.i.t. del (OMISSIS) del 06 marzo 2013 e del verbale di interrogatorio reso in pari data.
Deduce, in primo luogo, che i giudici di secondo grado hanno fondato il giudizio di colpevolezza del (OMISSIS) per la morte delle due impiegate della Regione sull’assunto del tutto erroneo che il predetto avrebbe ammesso di non avere visionato l’archivio storico installato sul suo persona computer; circostanza questa mai riferita dal predetto.
Sottolinea, inoltre, che la motivazione della Corte di Appello si regge su valutazioni medico-legali che non hanno alcun riscontro scientifico mentre, al contempo, sono state totalmente pretermesse le valutazioni contenute nelle consulenze medico – legali allegate alla memoria difensiva depositata, ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., nel giudizio di appello e che giungono, sulla base di dati clinici accreditati, a conclusioni di segno opposto rispetto a quelle rassegnate in sentenza.
Sostiene cosi’ di avere comprovato che le informazioni conoscitive desumibili dall’archivio storico non avrebbero potuto far insorgere nell’imputato sospetti circa un’eventuale patologia psichiatrica nello (OMISSIS) e che i medicinali in esso indicati non sono classificabili tra le sostanze psicotrope.
9.9. Con il settimo motivo denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli articoli 40, 42 e 43 c.p., articolo 121 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 178, 192, 546 c.p.p.e articolo 533 c.p.p., comma 3 e articoli 597 e 192 c.p.p..
Contesta gli esiti del giudizio controfattuale sia in termini di prevedibilita’ che di evitabilita’ degli eventi omicidiari.
9.10. Con l’ottavo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla concessione delle provvisionali provvisoriamente esecutive ed alla mancata quantificazione, in percentuale, della graduazione della responsabilita’.
9.11. Con il nono motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla concessione delle provvisionali riconosciute alle parti civili non appellanti, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), prossimi congiunti della vittima (OMISSIS).
10. Le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – nella qualita’ di prossimi congiunti di (OMISSIS) – propongono ricorso avverso la sentenza impugnata lamentando che la Corte distrettuale li ha illegittimamente esclusi dal diritto al risarcimento dei danni.
Deducono, in primo luogo, il vizio di violazione di legge con riferimento all’articolo 40 cpv. c.p., articolo 41 c.p., commi 1, 2 e 3 e articolo 43 c.p. in quanto non e’ stata riconosciuta la causalita’ della colpa tra la violazione delle regole cautelari specifiche imposte dal Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, articoli 1 e 2 e il suicidio posto in essere da (OMISSIS).
Denunciano, inoltre, il vizio motivazionale avendo la Corte distrettuale pretermesso ogni doverosa esplicazione critica sulle doglianze articolate nei motivi di appello dei Pubblici Ministeri e dalla difesa delle altre parti civili circa la rilevanza eziologica del dovere di azione gravante sugli imputati e rimasto inadempiuto.
Sostengono che i giudici di secondo grado, dopo aver correttamente definito, a carico di entrambi gli imputati, le specifiche posizioni di garanzia non ne hanno tratto, sul piano della giustificazione interna, le dovute conclusioni imposte dall’articolo 40 cpv. c.p. e articolo 41c.p., commi 1 e 3 e articolo 43 c.p., omettendo ogni ragionata spiegazione dei motivi per cui la rilevata inosservanza, da parte dei prevenuti, delle regole cautelari stabilite a loro carico abbia escluso, sul piano eziologico, anche l’imputazione dell’evento suicidiario dello (OMISSIS).
10.1. Concludono chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili pronunciate nei loro confronti.
11. Con memoria del 27 febbraio 2018 il ricorrente (OMISSIS), tramite il difensore di fiducia, oltre ad insistere nella linea difensiva contenuta nel proprio ricorso, sostiene l’infondatezza dell’atto di impugnazione proposto dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
In particolare contesta che possa essergli imputata, a titolo di colpa, ai sensi dell’articolo 589 c.p., la morte di (OMISSIS) non potendo attribuirsi alla sua condotta alcuna valenza eziologica in relazione alla determinazione suicidiaria, poi effettivamente realizzata da quest’ultimo.
Ribadisce, da un lato, di non avuto alcuna conoscenza dei disturbi psichici da cui era affetto lo (OMISSIS) e di non essere stato in possesso di elementi conoscitivi tali da cui poter ragionevolmente evincere la prevedibilita’ di tale evento; d’altra parte rappresenta che, in ogni caso, la morte autoinflittasi dal paziente rileva, in un’ottica di ascrivibilita’ in capo al medico curante, solo in presenza di una posizione di garanzia riservata allo psichiatra, deputato ad impartire le prescrizioni terapeutiche atte ad evitare tale evento. Invoca l’applicazione, nel caso in esame, del principio di libera autodeterminazione incentrato sulla consapevolezza del rischio affrontato da persona capace di intendere e di volere, ritenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra le pregresse concause colpose e l’evento verificatosi.
11.1. Conclude chiedendo:
in via preliminare, la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 2, della decisione in ordine alla problematica inerente all’ammissibilita’ dell’istituto del concorso colposo nel reato doloso altrui e, in ogni caso, per l’affermazione della sua inconfigurabilita’ nell’ordinamento giuridico;
– l’annullamento senza rinvio della pronuncia di condanna emessa a suo carico;
– il rigetto del ricorso presentato dai prossimi congiunti di (OMISSIS), costituiti parti civili e, conseguentemente, la conferma della sentenza di appello nella parte in cui veniva assolto dall’evento – morte del predetto.
12. Con memorie depositate rispettivamente il 09 marzo 2018 e il 15 marzo 2018 le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (prossimi congiunti della vittima (OMISSIS)) nonche’ le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) medio tempore deceduti – chiedono che il ricorso del (OMISSIS) sia dichiarato inammissibile o rigettato.
13. Nella memoria depositata il 6 luglio 2018 il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, nel ribadire le conclusioni gia’ sopra trascritte, soggiunge, quale ulteriore argomento posto a sostegno del suo ricorso, che il parallelo procedimento a carico degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), appartenenti al personale della Questura di Perugia, e’ stato definito dal Tribunale di Perugia, quale giudice di rinvio, con sentenza di assoluzione emessa in data 10 gennaio 2018, nonostante che i predetti fossero nelle condizioni di sapere che nei confronti dello (OMISSIS) era stato emesso il decreto prefettizio del 2 dicembre 2009 che gli faceva divieto di detenere armi.
14. Con memoria difensiva depositata in data 10 luglio 2018 le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di prossimi congiunti di (OMISSIS), nel riportarsi al ricorso proposto, insistono nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata argomentando ulteriormente nel senso che la Corte distrettuale, pur riconoscendo la penale responsabilita’ del (OMISSIS), li aveva esclusi, al contempo, dal diritto al risarcimento dei danni, sulla base di un assunto fondato su una diversa ed ipotetica modalita’ suicidiaria, di fatto irrealizzabile nella circostanza specifica, data la presenza di finestroni di sicurezza con apertura esclusivamente a vasistas per garantire l’areazione.
Allegano alla memoria la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 10 gennaio 2018 nei confronti dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si procede, in primo luogo, alla disamina del ricorso proposto dal ricorrente (OMISSIS).
2. Con il primo motivo il (OMISSIS) sostiene che la sentenza impugnata e’ inficiata da un vizio di fondo in quanto viene affermata la sua responsabilita’ penale, a titolo di colpa, in relazione agli eventi – morte di (OMISSIS) e di (OMISSIS) cagionati con dolo da (OMISSIS), pur in assenza, nell’ambito delle fattispecie plurisoggettive, di una disposizione ad hoc che sia idonea a conferire legittimita’ a tale costruzione ipotizzabile solo in via teorica, tenuto conto dei principi di tipicita’ e tassativita’ che caratterizzano la materia penale e, nella specie, quella del concorso di persone nel reato.
3. Il tema introdotto dal ricorrente si colloca, piu’ in generale, nella dibattuta questione relativa alla configurabilita’, nel nostro ordinamento giuridico, dell’ipotesi del concorso di persone con coefficiente psicologico eterogeneo.
Esso non ha un rilievo soltanto teorico; invero, ove fosse esclusa la configurabilita’ nell’ordinamento nazionale del concorso colposo nel delitto doloso – secondo l’avviso del giudice di primo grado, disatteso dalla Corte distrettuale risulterebbe priva di riscontro normativo la ricostruzione operata con la sentenza di condanna e, dovendosi allora fare riferimento all’ipotesi di concorso di cause indipendenti, sarebbe da verificare l’avvenuto accertamento da parte del secondo giudice di tutte le componenti strutturali di un giudizio fondato sul combinato disposto dall’articolo 40 cpv. c.p. e articolo 41 c.p., comma 2 e articoli 42 e 589 c.p..
4. Si impongono, al riguardo, le seguenti puntualizzazioni.
5. La dottrina classica che afferma l’impossibilita’ della configurazione del concorso di persone, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 110 c.p. e segg. e delle singole fattispecie incriminatrici, qualora la realizzazione pluripersonale del fatto illecito sia accompagnata da titoli soggettivi diversi per i partecipi, trae spunto dal dogma della unitarieta’ del reato concorsuale e desume, implicitamente o esplicitamente, che esso si rifletta anche nella esigenza di omogeneita’ dell’elemento psicologico.
Secondo questa impostazione, poiche’ il reato e’ unico rispetto a tutti i concorrenti, la volonta’ e la rappresentazione richieste per la partecipazione delittuosa devono uniformarsi all’elemento psichico proprio del reato che si considera dolo nei reati dolosi e colpa in quelli colposi.
Le elaborazioni teoriche piu’ evolute si pongono in una prospettiva critica rispetto alla tesi tradizionale e sottolineano che l’analisi delle norme che disciplinano l’istituto del concorso di persone nel reato chiariscono che il principio di unitarieta’ della responsabilita’ penale dei concorrenti e’ limitato all’esigenza che i partecipi contribuiscano alla stessa offesa tipica sotto un profilo essenzialmente causale, senza che cio’ comporti alcuna conseguenza in ordine alla punibilita’, al titolo di reato e alla forma dell’elemento psicologico. Si afferma che l’unita’ del reato concorsuale non potrebbe infatti intendersi ne’ come uguale punibilita’ estesa a tutti i concorrenti (sia per quanto riguarda l’an che il quantum della pena) ne’ come titolo di responsabilita’ (sub specie elemento soggettivo doloso, colposo, preterintenzionale) ne’, infine, come identita’ del nomen iuris della fattispecie attribuita ai compartecipi. A conforto di tale assunto vengono valorizzati l’articolo 111 c.p. e articolo 112 c.p., u.c. in tema di responsabilita’ per determinazione al reato di persona non imputabile a cagione di una condizione o qualita’ personale e in materia di aggravamenti di pena previsti dall’articolo 112 c.p., nn. 1, 2, 3.
Tali disposizioni infatti, da un lato, ascrivono espressamente all’istituto concorsuale le ipotesi nelle quali vi sia concorso doloso in un fatto incolpevole e, dall’altro, consentono di affermare, per ragioni di ordine logico e di equita’ sostanziale, l’applicabilita’ delle norme sul concorso di persone anche alle ipotesi che rappresentano un minus rispetto a quelle prese in considerazione dalle norme in questione, ovvero di semplice diversita’ e non gia’ di totale carenza dell’elemento psicologico che accompagna la condotta di taluno dei concorrenti rispetto a quello che contrassegna il comportamento dell’altro.
Ed ancora, tali conclusioni sono suffragate dai contenuti impliciti dell’articolo 117 c.p., comma 1, che, nel disciplinare l’unificazione del titolo di reato tra concorrenti, in ipotesi di mutamento di esso a cagione delle condizioni o qualita’ personali del colpevole o per i rapporti tra il colpevole e l’offeso, lascia implicitamente intendere che nei casi in cui il cambiamento della qualificazione giuridica sia dovuta a motivi diversi, pur operando la disciplina concorsuale, si applica la disciplina comune della differenziazione del titolo di reato.
Quanto al regime dell’elemento psicologico nel fatto realizzato da piu’ soggetti in concorso tra loro, una ancor piu’ significativa serie di indicazioni normative orienta nel senso di ritenere che il dogma della unitarieta’ vada circoscritto alla dimensione lesiva, sul piano oggettivo, delle varie condotte concorrenti, senza implicare, sul piano soggettivo, la identita’ dei coefficienti psichici cui si riferisce il titolo di responsabilita’ dei vari concorrenti. Depone in tal senso l’articolo 116 c.p. che costituisce una conferma dell’ammissibilita’ di fattispecie concorsuali nelle quali taluno dei partecipi e, precisamente, l’esecutore del reato commesso agisce con il coefficiente psichico del dolo mentre gli altri, ovvero coloro che volevano il reato diverso, rispondono a titolo diverso (responsabilita’ oggettiva o colpa, a seconda degli indirizzi dottrinari e giurisprudenziali seguiti). Inoltre l’articolo 48 c.p. ribadisce, da un punto di vista sistematico, la possibilita’ di invocare l’istituto del concorso di persone nel reato anche quando al fatto doloso di uno dei compartecipi si affianchi il fatto colposo di altri. Tale norma configura, infatti, un’ipotesi nella quale alla responsabilita’ a titolo di dolo dell’ingannatore, nelle ipotesi in cui il fatto sia previsto come colposo, si affianca la responsabilita’ a titolo di colpa dell’ingannato.
6. Cio’ chiarito in punto di astratta ammissibilita’ delle condotte concorsuali a componente mista e ritenuta dal Collegio condivisibile la tesi del superamento del postulato dell’unicita’ del titolo soggettivo, rimangono da approfondire le peculiarita’ che caratterizzano le due ipotesi enunciate.
6.1. Il fenomeno della partecipazione sinergica di piu’ persone nel reato, sorretto da diversi atteggiamenti psicologici dei concorrenti, si estrinseca, per quanto qui di specifico interesse, nelle forme del c.d. concorso doloso nel delitto colposo e del c.d. concorso colposo nel delitto doloso, il cui discrimen va, in prima battuta, ravvisato nel carattere doloso o colposo della condotta che realizza direttamente l’offesa penalmente rilevante.
Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci di ordine terminologico, si procede a tracciare una definizione generale delle due fattispecie ricavata da un procedimento di astrazione delle esemplificazioni che sono il frutto della elaborazione teorica.
6.2. Il c.d. concorso doloso nel delitto colposo si verifica quando un soggetto, assecondando e sostenendo l’altrui condotta colposa, si rappresenta e accetta il possibile verificarsi – come conseguenza di essa – dell’evento tipico del delitto che non deve, invece, essere previsto dall’autore diretto della condotta colposa. Tale ipotesi ricorre, pertanto, nel caso in cui un soggetto strumentalizza con dolo l’altrui condotta colposa. La manualistica richiama, a titolo esemplificativo, l’ipotesi in cui un soggetto sostiene ed incita, con dolo, l’autista a guidare in modo pericoloso, rappresentandosi ed accettando il possibile verificarsi dell’uccisione di una persona presente sul luogo; rappresentazione che, invece, non ha l’autore diretto della condotta colposa; ed ancora, il caso in cui un soggetto sostituisce con un veleno la fiala che l’infermiera deve iniettare e quest’ultima trascura colposamente di rilevare la diversita’ di confezione e somministra la sostanza letale da cui deriva la morte del paziente.
6.3. Il c.d. concorso colposo nel delitto doloso ricomprende, invece, le ipotesi in cui un soggetto, pur potendo prevedere l’evento criminoso, pone in essere una condotta colposa che fornisce un contributo alla realizzazione di propositi delittuosi deliberati e concretizzati da parte dell’autore diretto il quale agisce in dolo. La dottrina richiama, a titolo esemplificativo, il caso in cui un soggetto, pur essendo a conoscenza del proposito omicida di una donna, sua conoscente, nei confronti del marito le consegna un veleno topicida nella erronea convinzione che serva ad uccidere i ratti mentre la donna lo utilizza proprio per uccidere il coniuge.
7. Osserva il Collegio che non sussistono preclusioni, ne’ normative ne’ concettuali, alla riconducibilita’ dell’istituto del c.d. concorso doloso al delitto colposo al combinato disposto dell’articolo 110 c.p. e delle singole norme incriminatrici di parte speciale che vengono, di volta in volta, in questione con riferimento all’illecito colposo. Ed invero il dolo dell’atto di concorso di persone nel reato ai sensi dell’articolo 110 c.p. assume come oggetto la condotta tenuta e la sua connessione con quella degli altri compartecipi e come proprio contenuto strutturale la-coscienza e volonta’ di contribuire alla realizzazione del fatto di reato. Non e’ necessario il c.d. previo concerto dato che il concorso puo’ instaurarsi senza alcuna determinazione preventiva e la volonta’ di concorrere puo’ essere anche unilaterale.
L’autonomia della posizione di ciascun concorrente rende, dunque, ammissibile il concorso doloso nel delitto colposo. Ed invero, posto che l’esecutore della fattispecie monosoggettiva puo’ anche agire senza dolo, senza con cio’ escludere la responsabilita’ degli altri concorrenti, ne deriva a fortiori che puo’ agire con colpa.
Si tratta di una partecipazione non solo causalmente rilevante ma anche tipica rispetto agli eventi concreti previsti dal combinato disposto dell’articolo 110 c.p. con le norme di parte speciale.
7.1. E’ chiaro che, nelle fattispecie causalmente orientate che sono originariamente conformi alle fattispecie delineate dalle norme che sanzionano i delitti monosoggettivi, sia nella forma colposa che in quella dolosa, e, dunque, gia’ di per se’ punibili, l’articolo 110 c.p. e’ destinato a svolgere una funzione eminentemente di disciplina, il che consente l’applicazione, a tutti i concorrenti, sia dei regimi circostanziali di aggravamento per le condotte di promozione, organizzazione e determinazione alla commissione del reato, che di attenuazione per le partecipazioni di minima importanza (ex articolo 114 c.p.), ed ancora l’estensione delle circostanze oggettive di esclusione della pena (articolo 119 cpv. c.p.). Il ricorso alla normativa concorsuale, in tali casi, e’ pienamente giustificato oltre che, sotto il profilo oggettivo, dalla pluralita’ di agenti e dal concorrere della loro condotta al verificarsi dell’offesa, anche dalla presenza del requisito soggettivo proprio del concorso. Ed invero il soggetto che agisce in dolo ben si rappresenta il comportamento del soggetto che versa in colpa, concorrente con il proprio.
7.2. La configurabilita’ della figura del concorso doloso nel delitto colposo assume, invece, una vera e propria funzione incriminatrice nelle fattispecie a forma vincolata in quanto consente di rendere penalmente rilevanti le condotte di partecipazione dolosa atipica nel delitto colposo da altri commesso, che altrimenti rimarrebbero impunite. Il caso esemplificativo richiamato dalla dottrina e’ quello di chi istiga taluno, il quale versa gia’ in una situazione di errore colposo sulla natura tossica di una sostanza, ad immetterla in acque destinate all’alimentazione allo scopo, di cui l’istigato e’ ignaro ma al quale e’ addebitabile la violazione di norme
cautelari, di provocare un avvelenamento, ai sensi dell’articolo 439 c.p., che poi si verifica; in tal caso e’ evidente la rilevanza pratica della ammissibilita’ di tale figura sul piano della tipicita’ della condotta dell’istigatore che non rientra, di per se’, nella fattispecie tipica. Quest’ultimo non puo’ essere chiamato a rispondere direttamente del reato essendo il suo comportamento atipico rispetto al delitto di cui all’articolo 439 c.p.; ne’ puo’ trovare applicazione l’articolo 48 c.p. perche’ l’istigatore non induce in errore ma si limita a sfruttare l’errore colposo preesistente di colui che realizza l’azione esecutiva. Ed ancora non e’ applicabile l’articolo 113 c.p., non potendosi configurare a carico dell’istigatore una condotta colposa in quanto egli manifesta inequivocabilmente la rappresentazione e volonta’ dell’evento criminoso.
8. Ben piu’ controverso risulta, invece, l’istituto del c.d. concorso colposo nel delitto doloso altrui, la cui configurabilita’ viene posta in dubbio anche da parte di quegli orientamenti dottrinari che ritengono ormai ampiamente superato il principio dell’unicita’ del titolo soggettivo della responsabilita’ concorsuale. Il fondamento della posizione negatoria viene individuato nel disposto normativo di cui all’articolo 42 c.p., comma 2 e articolo 113 c.p.. Da un lato, si osserva, l’articolo 42 c.p., comma 2, pone il principio generale – non derogabile nell’ambito della partecipazione – della necessita’ di una espressa previsione di legge per ascrivere a titolo di colpa una qualunque fattispecie delittuosa. Dall’altro lato, l’articolo 113 c.p., per come si desume dal tenore letterale della disposizione, limita la cooperazione colposa al solo delitto colposo, non permettendo di intendere che la condotta tipica possa essere dolosa.
In tale prospettiva viene anche valorizzata la circostanza che il legislatore ha contemplato ipotesi tassative di agevolazione colposa punite come reato a se’ stante, come ad esempio gli articoli 254, 259 e 350 c.p..
La giurisprudenza di legittimita’, dal canto suo, dopo aver mantenuto un orientamento concordante con la prevalente dottrina, a partire da una decisione del 2002 ha consolidato una diversa posizione, attestandosi sulla tesi della ammissibilita’ del concorso colposo nel delitto doloso.
La complessita’ del tema richiede di richiamare con un certo dettaglio le scansioni argomentative utilizzate dalle piu’ esplicative tra le sentenze che sostanziano l’indirizzo sin qui prevalente.
8.1. Nella pronuncia con la quale la Suprema Corte (Sez. 4 n. 39680 del 22 novembre 2002 Rv. 223214), discostandosi dall’orientamento tradizionale (cfr. Sez. Un. 2720 del 03/02/1990 Rv. 183495; Sez. 4 n. 9542 dell’11/10/1996, Rv. 206798; Sez. 3, n. 5071 del 20/03/1991, Rv. 187331), ha assunto una nuova posizione circa la possibile differenziazione dei titoli soggettivi di responsabilita’ tra i concorrenti, si e’ sostenuto che “la norma di cui all’articolo 42 concerne soltanto le norme c.d. incriminatrici, e dunque la c.d. parte speciale del codice penale…
Dunque, la norma di cui all’articolo 42 c.p., comma 2, non interessa le
disposizioni di cui agli articoli 110 e 113 in maniera diretta ed immediata, nel senso che non costituisce un limite alla rispettiva applicabilita’. Deve invece venire in considerazione, quale criterio ermeneutico, il profilo funzionale del rapporto di causalita’ come e’ complessivamente disciplinato nell’ordinamento dagli articoli 40 e 41 c.p. …. nessuna ragione autorizza a distinguere il profilo del concorso di persone nel reato dal punto di vista del nesso di causalita’: ed e’ pertanto corretta l’affermazione comune secondo la quale cio’ che distingue l’ipotesi del concorso di cause indipendenti dalla cooperazione colposa (articolo 113 c.p.) e’ soltanto l’elemento della rappresentazione dell’altrui condotta che, assente nel primo caso, deve essere presente nel secondo caso”. Fatta tale premessa la Corte ha ammesso che “residuano le ipotesi, non oggetto di altrettanto specifica disciplina, della partecipazione sinergica a titolo soggettivo diverso, con particolare riferimento al reato monosoggettivo”. Ma per essa risulta decisivo che non e’ riconoscibile “… il ritenuto effetto preclusivo discendente dalla norma di cui all’articolo 42 c.p., comma 2”, sicche’ “…restano superate anche le ragioni della (prevalente) opposizione della dottrina, fatta propria dalla pronuncia di questa Sezione”. Decisivo e’ anche il fatto che sia ritenuto ammissibile il concorso doloso nel reato colposo (viene evocato il famoso caso di colui che assecondi la guida spericolata dell’autista, rappresentandosi ed anzi volendo l’uccisione anche del parroco che certamente e’ alla testa del corteo religioso di cui e’ nota la ricorrenza).
Per incidens, nell’occasione la Corte ha precisato che il caso concreto sottoposto al suo esame – vasto incendio di un deposito di pneumatici provocato da ignoti, posto a carico del custode, a titolo di incendio colposo, per la mancata adozione delle disposizioni impartite dalle autorita’ locali competenti per prevenire eventi di quel genere – andava sussunto nell’ambito del concorso di cause indipendenti, ai sensi dell’articolo 41 c.p., non essendo riscontrabile, nell’agente mediato in colpa, l’elemento psicologico proprio della responsabilita’ concorsuale, ossia la consapevolezza di cooperare con l’altrui condotta antigiuridica.
8.2. In una successiva pronuncia le argomentazioni della Corte sono state ulteriormente articolate. Dopo che Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007 – dep. 11/03/2008, Pozzi, Rv. 238957 aveva riconosciuto la responsabilita’ penale di un medico psichiatra a titolo di concorso colposo in omicidio volontario in quanto, con la sua condotta negligente ed imperita consistente nell’avere inopinatamente ridotto e poi cessato in tempi brevi la terapia farmaceutica somministrata ad un paziente affetto da disagio psichico, aveva contribuito a scatenare il raptus di quest’ultimo nei confronti di un operatore della comunita’ ove si trovava ricoverato che veniva aggredito con un coltello cagionandone la morte, in Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008 – dep. 28/01/2009, Calabro’ e altro, Rv. 242830 ci si occupo’ della sentenza di condanna di uno psichiatra e di un medico militare, ritenuti responsabili a titolo di concorso colposo nei delitti dolosi di duplice omicidio e di lesioni personali commessi da un soggetto (C.) affetto da seri problemi di natura psichiatrica con l’utilizzo di un fucile ottenuto grazie alla licenza per porto d’armi colposamente rilasciata da tali medici e che aveva ucciso due donne con l’arma legalmente detenuta e, poi, aveva sparato dalla finestra dell’abitazione ad altre persone ferendole ed infine si era suicidato.
In questa occasione la Corte ha svolto la piu’ completa analisi rintracciabile nella giurisprudenza di legittimita’, da allora sicuro riferimento delle decisioni conformi.
Premessa l’adesione alla tesi secondo la quale la cooperazione colposa richiede esclusivamente la consapevolezza del soggetto che la propria condotta si colloca in un fascio di condotte in un medesimo contesto ovvero nella gestione di un medesimo caso, la Corte ritenne che nella specie i giudici di merito avessero errato a non ritenere l’ipotesi della cooperazione colposa ma quella del concorso di cause indipendenti; ma che comunque andava ribadita l’affermazione di responsabilita’ perche’ la cooperazione colposa comprende anche il concorso colposo nel delitto doloso, precisando, tuttavia, che “pur potendosi parlare di cooperazione colposa per quanto riguarda le condotte degli agenti ritenuti (o che potranno essere ritenuti) in colpa tutte queste condotte sono certamente indipendenti rispetto a quella di C.” (agente doloso).
La Corte rammento’ le critiche indirizzate alla tesi favorevole alla configurabilita’ del concorso colposo nel delitto doloso, osservando, in senso critico, che dall’esame congiunto dell’articolo 42 c.p. e dell’articolo 113 c.p. emerge che la compartecipazione e’ stata espressamente prevista nel solo caso del delitto colposo “perche’, nel caso di reato doloso, non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che comprende un elemento ulteriore – potrebbe dirsi “in aggiunta” – rispetto a quelli previsti per il fatto colposo, cioe’ l’aver previsto e voluto l’evento (sia pure, nel caso del dolo eventuale, con la sola accettazione del suo verificarsi). Insomma il dolo e’ qualche cosa di piu’, non di diverso, rispetto alla colpa e questa concezione e’ stata riassunta nella formula espressa da un illustre studioso della colpa che l’ha cosi’ sintetizzata: “non c’e’ dolo senza colpa””.
Ad avviso della Corte, tali rapporti correnti tra il dolo e la colpa non rendevano necessario prevedere espressamente l’applicabilita’ del concorso colposo nel delitto doloso “perche’ se e’ prevista la compartecipazione nell’ipotesi piu’ restrittiva non puo’ essere esclusa nell’ipotesi piu’ ampia che la prima ricomprende e non e’ caratterizzata da elementi tipici incompatibili”. Quanto all’obiezione fondata sul vincolo derivante dalla previsione dell’articolo 42 c.p., comma 2, ad avviso della Corte “non si tratterebbe di una previsione implicita di un reato colposo ma di una ricostruzione che ha disciplinato espressamente un aspetto del problema sul presupposto che la disciplina riguardasse anche il tema piu’ generale”. Come gia’ nel precedente del 2002, la Corte ritenne di poter superare l’ostacolo della previsione dell’articolo 42 c.p., comma 2 rilevando che la disciplina da esso recata riguarda esclusivamente la previsione delle singole norme incriminatici, che deve appunto essere espressa, ma non la disciplina delle regole concorsuali che si deve trarre dagli articoli 110 e 113.
Prendendo in considerazione il concorso di cause colpose indipendenti, la Corte osservo’ che stante l’indipendenza delle azioni diviene irrilevante che uno o piu’ dei contributi causali possa avere carattere doloso perche’ la disciplina sulla causalita’ contenuta nell’articolo 41 riguarda sia i reati colposi che quelli dolosi. Ma, concluse la Corte, se per il riconoscimento della partecipazione colposa indipendente al reato doloso non esistono particolari ostacoli, non sarebbe irragionevole, nel caso di cooperazione, escludere la partecipazione colposa al delitto doloso, solo perche’ l’agente e’ consapevole della condotta colposa di altri che con lui cooperano- La risposta fu ovviamente positiva e per maggior peso si aggiunse: “il dippiu’ costituito da questa consapevolezza aggrava infatti, e non attenua, il disvalore sociale della condotta: quale spiegazione razionale potrebbe trovare una soluzione affermativa sulla compartecipazione al reato doloso quando manca la consapevolezza di questa condotta e non quando questa consapevolezza esista”-
La Corte ammoni’ circa il fatto che il riconoscimento dell’astratta possibilita’ di concorso colposo nel reato doloso possa significare che in ogni caso questa compartecipazione vada riconosciuta perche’, preciso’, una volta accertata l’influenza causale della condotta colposa dell’agente, andra’ invece verificata l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di una colpa causalmente efficiente nel verificarsi dell’evento: a) se la regola cautelare inosservata era diretta ad evitare la condotta delittuosa del terzo, tenendo conto dello scopo della regola cautelare violata dall’agente in colpa; b) se e’ prevedibile l’atto doloso del terzo.
In sintesi, con la sentenza appena rammentata le argomentazioni poste a fondamento dell’indirizzo piu’ rigoroso si sono arricchite del principio “non c’e’ dolo senza colpa”, dal quale si e’ tratto motivo per ribadire che essendo stato disciplinato il “piu'” doveva ritenersi previsto anche “il meno”.
8.3. Negli anni a seguire l’insegnamento e’ stato ripetuto senza ulteriori approfondimenti. Cosi’, in Sez. 4, n. 34385 del 14/07/2011 – dep. 20/09/2011, Costantino e altri, Rv. 251511, in cui il Dirigente dell’Ufficio del Pronto Intervento della Questura di Torino e’ stato chiamato a rispondere, a titolo di duplice omicidio colposo, degli eventi morte cagionati con dolo da un Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la predetta Questura il quale, con l’arma di ordinanza che non gli era stata ritirata malgrado i precedenti plurimi segnali di comportamenti aggressivi e violenti, aveva cagionato volontariamente la morte della moglie e del cognato; in Sez. 4, n. 22042 del 27/04/2015 – dep. 26/05/2015, Donatelli e altri, Rv. 263499, in cui il medico attestava, contrariamente al vero, che il paziente non era affetto da turbe psicofisiche consentendogli di ottenere il porto dell’arma con cui uccideva una persona e poi si suicidava; in Sez. 4. n. 32567 del 06/07/2016, (OMISSIS) e al., n. m., pronunciata nel processo parallelo al presente, ove si afferma che sono quantomeno ipotizzabili tutte le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimita’ per la configurabilita’ della fattispecie del concorso colposo nel delitto doloso.
9. Reputa questa Corte che la tesi sin qui adottata meriti di essere riconsiderata, alla luce di taluni rilievi che ne rendono incerto il fondamento.
9.1. In primo luogo occorre considerare che in assenza di una esplicita previsione legale il rinvenimento di una disciplina “implicita” deve risultare incontrovertibile allorquando – come nel caso che occupa – la tesi non opera una contrazione dell’area del penalmente rilevante, bensi’ una sua espansione. Il concorso colposo nel delitto doloso, infatti, nelle intenzioni dei suoi sostenitori avrebbe proprio la funzione di rendere tipiche condotte altrimenti atipiche. Non appare pletorico rammentare il vincolo che viene all’interprete dal principio di legalita’, per esso astretto al dovere di non operare “accessioni” in malam partem; ferma restando la indiscutibile necessita’ di trarre dalla legge ogni possibile plausibile significato attraverso i noti criteri interpretativi.
Cio’ implica, ad avviso di questa Corte, che piu’ dell’argomento logico (se e’ disciplinato l’uno allora e’ disciplinato anche l’altro) vale il limite della previsione legale, perche’ e’ da dimostrare che il legislatore abbia inteso ricorrere ad una penalizzazione estesa piuttosto che contratta. Pertanto non sembra convincente un’impostazione che miri ad evidenziare che “nulla osta” alla configurabilita’ del concorso colposo nel delitto doloso; piuttosto e’ necessario dimostrare che vi e’ una previsione legale che contempla tale istituto.
Orbene, osserva il Collegio che non appaiono convincenti gli argomenti posti a base della diversa ricostruzione esegetica che circoscrive l’applicabilita’ dell’articolo 42 c.p., comma 2, alle singole fattispecie incriminatrici previste dalla parte speciale del codice penale e non anche agli istituti o alle disposizioni di parte generale, cosicche’ il principio della necessaria previsione legislativa delle ipotesi di responsabilita’ colposa in ambito delittuoso non costituirebbe un limite all’applicabilita’ in via estensiva degli articoli 110 e 113 c.p. ai casi di concorso, a titolo di colpa, nel delitto doloso.
Ed invero, tale assunto viene ricavato da una lettura artificiosa del contenuto di tale disposizione, incentrata sul rilievo che essa esplicherebbe la duplice funzione: a) di norma chiarificatrice del titolo di responsabilita’ in ipotesi di cooperazione colposa omogenea e b) di norma di copertura del titolo di responsabilita’ colposa nelle ipotesi di cooperazione nelle quali convergono anche contributi dolosi.
Ed ancora, l’argomento secondo cui la cooperazione colposa prevista nell’articolo 113 c.p.sarebbe, di per se’, ricomprensiva dell’ipotesi piu’ ampia, ovvero quella del dolo, collide con il principio di legalita’ che implica il divieto di analogia in malam partem, posto che il dolo e la colpa sono coefficienti soggettivi di attribuzione della responsabilita’ che presentano una diversita’ strutturale tanto a livello ontologico quanto normativo.
Si osserva, inoltre, che, al di la’ dell’assenza di un reale substrato normativo che legittimi la configurazione di tale istituto, risulta problematico, gia’ sul piano concettuale, ipotizzare una consapevole interazione, sul piano soggettivo, tra la condotta dell’agente che versa in colpa e il comportamento doloso del terzo.
Ed invero il termine “cooperazione”, derivante dal latino cooperari, allude all’agire congiunto di piu’ persone ed implica la consapevolezza della convergenza del proprio e dell’altrui comportamento alla realizzazione di una condotta unitaria e comune.
9.2. In particolare, a riguardo della tesi che considera il concorso colposo nel delitto doloso fornito di “copertura legale” va in primo luogo dato atto alla stessa di aver collocato l’interpretazione nel quadro piu’ coerente alla scelta operata dal legislatore del 1930, di superamento della previgente tipizzazione dei singoli contributi causali che danno luogo alla fattispecie plurisoggettiva. Per tal motivo, occorre essere avvertiti della necessita’ di non subire la suggestione della teoria dell’accessorieta’, e quindi di intravedere sullo sfondo, nella dimensione effettuale sottostante la norma, una condotta principale e una condotta accessoria.
Cio’ detto, pare a questa Corte quanto meno incerto che l’articolo 113 c.p. sia incentrato sull’evento cagionato dalla cooperazione di piu’ persone, e pertanto che quando esso menziona la cooperazione di piu’ persone rinvia sia alla partecipazione dolosa che a quella colposa, secondo l’insegnamento della dottrina alla quale si ispira la tesi qui criticata. Infatti, la disposizione si apre con la locuzione âEuroËœnel delitto colposo’ e cio’ sembrerebbe dimostrare che essa si propone di disciplinare la partecipazione nel delitto colposo. La diversa interpretazione sembra marginalizzare in eccesso tale dato testuale, leggendo la disposizione come se menzionasse un onnicomprensivo fatto plurisoggettivo, in ordine al quale si preoccuperebbe di esplicare la sorte del contributo colposo. Ma questa lettura non convince, stante il tenore dell’enunciato, che significativamente si apre con la locuzione âEuroËœnel delitto colposo’.
Ora, messa da parte la teoria dell’accessorieta’, si deve ammettere che in via di principio tale partecipazione potrebbe essere tanto colposa che dolosa.
Tuttavia, poiche’ la previsione dispone che ciascuno dei partecipi “soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”, non essendo revocabile in dubbio che “stesso” sta ad indicare proprio il delitto colposo, si dovrebbe ammettere che grazie all’articolo 113 c.p. il partecipe doloso sia assoggettato alle pene previste per il delitto colposo: una conclusione evidentemente assurda.
Sotto diverso aspetto, a questa Corte sembra che la tesi che si rifa’ ai rapporti tra dolo e colpa presti il fianco ad alcune perplessita’.
Quando nella sentenza Calabro’ si sostiene che la compartecipazione e’ stata espressamente prevista nel solo caso del delitto colposo “perche’, nel caso di reato doloso, non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che comprende un elemento ulteriore – potrebbe dirsi “in aggiunta” – rispetto a quelli previsti per il fatto colposo”, e quindi – sembra di capire – che “non c’e’ concorso doloso senza che ci sia concorso colposo”, si opera un salto logico. Essa fa dire ad uno dei piu’ eminenti studiosi italiani della colpa piu’ di quanto non abbia detto, si’ da rinvenire un criterio ricostruttivo di generale valenza dove, invece, era espressa una puntuale notazione, secondo la quale esiste una base comune a dolo e a colpa, costituita dalla violazione di un dovere oggettivo di diligenza. Pertanto, sintetizzo’ l’autorevole dottrina, “si configura la realizzazione dolosa di un fatto, sempreche’ – in assenza di dolo – siano presenti, rispetto allo stesso fatto, gli estremi della colpa”. La tesi non ha prodotto particolari svolgimenti nella successiva riflessione dottrinaria e men che meno nella giurisprudenza. Ma a prescindere dalla sua fondatezza, e’ indubbio che ricavare dalla puntualizzazione fatta da quella dottrina, circoscritta ad uno specifico componente della fattispecie tipica e precipuamente funzionale alla dimostrazione della “autosufficienza” della teorica della colpa elaborata dalla dottrina italiana, che l’ordinamento ha implicitamente disciplinato anche il concorso colposo nel delitto doloso e’ senz’altro operazione nient’affatto scontata e meritevole di piu’ persuasiva argomentazione. Sostenere che nel delitto doloso e’ comunque riscontrabile la violazione di un dovere oggettivo di diligenza non significa ancora che il legislatore ha voluto riconoscere attraverso l’articolo 113 il concorso colposo nel delitto doloso.
Peraltro, si puo’ rammentare che la dottrina italiana e d’oltralpe insegna da tempo – almeno da quando ha preso piede la concezione normativa della colpevolezza – che il fatto doloso ed il fatto colposo danno luogo a fattispecie strutturalmente diverse. Appare davvero marginale quel che dei due tipi permetterebbe di dire che essi sono in rapporto scalare, come scrisse l’eminente studioso; ben piu’ robusto e’ il profilo che li pone in rapporto di eterogeneita’ (come insegna la moderna analisi del reato).
Vi e’ poi un ulteriore rilievo.
Nella stessa sentenza Calabro’ la Corte preciso’ che “pur potendosi parlare di cooperazione colposa per quanto riguarda le condotte degli agenti ritenuti (o che potranno essere ritenuti) in colpa tutte queste condotte sono certamente indipendenti rispetto a quella di C.” (agente doloso). Anche per la Corte non e’ quindi l’istituto della cooperazione colposa a connettere il fatto colposo a quello doloso.
Ma non avrebbe alcun rilievo pratico parlare di cooperazione colposa senza coinvolgere in essa anche il partecipe doloso. Se fosse sufficiente la connessione eziologica il referente normativo sarebbe l’articolo 41 c.p..
D’altro canto, le condotte atipiche connotate da colpa possono dar luogo alla fattispecie plurisoggettiva solo se vi e’ consapevolezza dell’agire cooperativo. Le piu’ recenti acquisizioni giurisprudenziali in materia di cooperazione colposa – del tutto sintoniche alla piu’ acuta riflessione dottrinaria – ne definiscono anche il campo di operativita’, che e’ quello dell’attivita’ rischiosa ma consentita. Come statuito dalle Sezioni Unite, la necessita’ di arginare l’eccesso espansivo dell’istituto derivante dalla sufficienza della mera consapevolezza dell’intreccio cooperativo, vanno individuate “con rigore, sul piano fenomenico, le condotte che si pongono tra loro in cooperazione. Occorre cioe’ che il coinvolgimento integrato di piu’ soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261107, in motivazione).
Gia’ in precedenza si era rimarcato che la cooperazione e’ ipotizzabile anche in tutti quelle ipotesi nelle quali un soggetto interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso o la sistemazione di un’opera non e’ a lui soltanto riservata perche’ anche altri operanti ne sono investiti (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia e altri, Rv. 243932). In altra occasione si e’ osservato che “il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che… sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche”. Di qui l’obbligo per ciascun agente di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui; il legame e l’integrazione tra le condotte opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul regime cautelare, e richiede a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto (la cd. “pretesa d’interazione prudente” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1786 del 02/12/2008, Tomaccio e altri, Rv. 242566; Sez. 4, n. 1428 del 02/11/2011, Gallina, Rv. 252940).
L’integrazione tra le piu’ condotte imposta dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o che sia almeno “contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza”, a questa Corte appare un presupposto estraneo al “concorso colposo nel delitto doloso”, nel quale non vi e’ alcuna opera comune che tenga insieme i vari contributi, perche’ tutti funzionalmente e consapevolmente convergenti verso il medesimo risultato. Giammai puo’ dirsi che l’operato del medico in colpa e quello dell’omicida deliberato convergano consapevolmente verso il conseguimento di un comune traguardo. Si e’ obiettato che per il cooperante colposo sarebbe sufficiente la prevedibilita’ dell’agire altrui. Ma non sembra una replica convincente. Infatti, la prevedibilita’ della quale si discorre attiene alla colpa in cui deve versare il cooperante e non alla premessa strutturale della cooperazione colposa, cosi’ come definita dalle Sezioni Unite per delimitarne l’ambito di applicazione.
Se cosi’ e’, assume maggior valore anche il rilievo critico per il quale, una volta identificato l’elemento psicologico della cooperazione colposa con la rappresentazione dell’altrui comportamento, l’istituto del concorso colposo nel delitto doloso rischierebbe di caratterizzarsi per la compresenza di due requisiti logicamente incompatibili, ossia la colpa derivante dalla violazione di una regola cautelare costruita sulla prevedibilita’ di un fatto doloso di terzi e la contestuale rappresentazione della condotta del terzo con la erronea convinzione, al contempo, che quest’ultimo non versi in dolo.
Dovrebbe essere accertata, sul piano oggettivo, la realizzazione, ad opera di un terzo, di un delitto doloso che costituisca la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata dall’agente mediato mira a prevenire e, contestualmente, sul piano soggettivo, la consapevolezza, da parte dell’agente che versa in colpa, di cooperare con il terzo, autore della condotta dolosa.
Tale evenienza appare insuscettibile di ricevere concreta traduzione in termini realistico – fattuali in quanto la rappresentazione, da parte dell’agente mediato, dell’altrui contegno doloso comporterebbe, inevitabilmente, la configurabilita’ di un concorso doloso nel delitto doloso.
Non e’ casuale che la maggior parte delle ipotesi possano essere piu’ propriamente ricondotte al concorso di cause indipendenti, difettando in essi il legame psichico dei coagenti che costituisce, invece, il requisito soggettivo necessario per l’esistenza della fattispecie concorsuale.
Ne deriva, conseguentemente, la configurazione, ove ne ricorrano i presupposti, di due fattispecie monosoggettive, l’una colposa e l’altra dolosa, dato l’intersecarsi di condotte causali indipendenti disciplinate ai sensi dell’articolo 41 c.p..
10. Anche nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio il (OMISSIS) e’ chiamato a rispondere, a titolo di colpa, in relazione a un evento doloso che e’ stato posto a suo carico per l’intervento del successivo agire umano volontario da parte dello (OMISSIS).
Ne consegue che la verifica circa la legittimita’ o meno del giudizio di condanna pronunciato nei confronti del (OMISSIS) implica, anche alla stregua degli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ sin qui richiamati, una verifica della sussistenza dei requisiti del reato monosoggettivo colposo e di quello doloso, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti.
Alla stregua di tali considerazioni si rileva che i fatti posti a carico del ricorrente sono inquadrabili giuridicamente negli articoli 41 e 589 c.p., cosi’ come correttamente addebitato nel capo di imputazione, e che i rilievi sollevati dalla difesa del (OMISSIS) in ordine alla contestata funzione estensiva della punibilita’ attribuita all’applicazione dei criteri di compartecipazione criminosa di cui all’articolo 113 c.p. sono fondati. Tuttavia la diversa qualificazione giuridica del fatto non importa di per se’ l’annullabilita’ della decisione, considerato che l’articolo 619 c.p.p.statuisce che “Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti”.
10.1. Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di rimessione della questione alle sezioni unite della Suprema Corte ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 2, diversamente da quanto rilevabile in sede di esame preliminare del ricorso nella fase pre – processuale ove il Primo Presidente ha il potere di apprezzare il carattere di “speciale importanza” delle questioni sottese ad un ricorso, una volta che di questo sia stato investito un collegio della Suprema Corte, una simile valutazione non e’ piu’ esercitabile mentre la verifica dei presupposti per una simile assegnazione rimane circoscritta entro i limiti dettati dall’articolo 618 c.p.p., ovvero in una presa di posizione del collegio che esprima, un dissenso in atto o potenziale nella soluzione accordata ad una determinata questione di diritto. Peraltro, in tal caso la rimessione e’ facoltativa; l’articolo 618 c.p.p., comma 1, prevede che la sezione della corte “puo’ con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite”. Solo l’ipotesi di cui al successivo comma (1-bis) contempla una ipotesi di rimessione obbligatoria, giustificata dalla messa in discussione di un principio posto dalle Sezioni Unite.
L’articolo 618, comma 1 non esplicita i criteri in ragione dei quali va esercitata la discrezionalita’ conferita al giudice di legittimita’.
Pare a questa Corte che la decisione possa essere guidata dalla esistenza di un contrasto sufficientemente consolidato, si’ che risulti superata la soglia della ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non e’ prevedibile l’ulteriore evoluzione.
Alla stregua di tale criterio appare evidente che la presente decisione non vale a costituire, di per se’ sola e anche alla luce delle argomentazioni in parte originali, orientamento consolidato al punto da suggerire la necessita’ di un intervento risolutore delle Sezioni Unite.
11. Cio’ chiarito, si osserva quanto segue in ordine agli ulteriori rilievi articolati nel primo motivo.
11.1. Sul piano della causalita’ materiale, non puo’ dubitarsi della circostanza che, cosi’ come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale, l’arma utilizzata dallo (OMISSIS) per compiere le azioni omicidiarie (ovvero la pistola semiautomatica, marca Beretta mod. Stoeger calibro 9 x 21), e’ stata acquistata dal predetto presso l’armeria (OMISSIS) proprio a seguito della esibizione della licenza di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo n. 917267 rilasciata dalla Questura di Perugia il 29 settembre 2012, ottenuta all’esito del procedimento amministrativo avente ad oggetto la verifica della idoneita’ psico-fisica e morale del richiedente. E’ sufficiente rammentare che, in base al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 35, comma 4 e’ fatto divieto all’armaiolo di “vendere o in qualsiasi altro modo cedere a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore”.
Non risulta, del resto, nemmeno ipotizzato che l’acquisto dell’arma da sparo da parte dello (OMISSIS) sia stato il frutto di un comportamento illecito di terzi autonomo e sganciato dal possesso da parte del predetto dell’autorizzazione al porto d’armi.
11.2. Si osserva, inoltre, che i giudici di secondo grado hanno correttamente evidenziato che la disciplina normativa in tema di pubblica sicurezza avente ad oggetto il rilascio di qualsiasi abilitazione all’acquisto, detenzione e porto di armi e’ finalizzata ad evitare che, data la loro oggettiva forza letale, ne ottengano la disponibilita’ soggetti che possano utilizzarle in violazione delle prescrizioni agli stessi impartite. In tale contesto assume fondamentale rilievo il vaglio valutativo delle istanze dei privati da parte dei preposti alla trattazione del relativo procedimento amministrativo che va condotto nella prospettiva, tutt’altro che astratta, dell’uso improprio dell’arma in danno dei consociati.
Dunque, da un lato, il medico di base e il competente ufficiale sanitario sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti psico – fisici prescritti e, dall’altro, il personale della Questura deve accertare eventuali ragioni ostative in termini di rischio di commissione di reati mediante l’uso di violenza, ovvero l’esistenza di precedenti penali, di carichi pendenti o la emanazione di pregressi provvedimenti aventi ad oggetto i divieti di detenere armi.
Tali soggetti rivestono, dunque, una posizione di garanzia c.d. di controllo che impone loro di neutralizzare i pericoli che il richiedente puo’ cagionare ai consociati, e che trova il fondamento nell’articolo 2050 c.c..
In particolare, per quanto di piu’ specifico interesse, la idoneita’ psico-fisica ai sensi del Decreto Ministeriale Sanita’ 28 aprile 1988 (applicabile ratione temporis), va dichiarata, con una apposita certificazione redatta da ben delineate figure professionali, segnatamente medici dipendenti delle strutture medico – legali delle aziende sanitarie locali o dalle strutture militari e della polizia di Stato, previa acquisizione da parte dei suddetti soggetti competenti di un certificato c.d. anamnestico rilasciato dal medico curante che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto, deve attestare l’assenza di alterazioni nEurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio statico e/o dinamico nonche’ l’assenza di disturbi mentali, di personalita’ o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool. Costituisce altresi’ causa di non idoneita’ l’assunzione anche occasionale di stupefacenti e l’abuso di alcool e/o stupefacenti.
11.3. Cosi’ delineato il contenuto e il fondamento delle regole cautelari in subiecta materia, il cui spettro preventivo deve chiaramente considerarsi diretto ad impedire il comportamento doloso del terzo, si osserva che gli eventi omicidiari che si sono verificati sono strettamente collegati all’attivita’ autorizzata e ne rappresentano proprio la concretizzazione del rischio.
Si osserva che, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, non puo’ dubitarsi della rilevanza dell’omissione della segnalazione, nel certificato anamnestico rilasciato dal (OMISSIS), quale medico curante, nella successiva catena degli eventi, avuto riguardo alla funzione che, nella previsione normativa, riveste tale passaggio iniziale dell’iter amministrativo che e’ quello di fornire una prima base informativa, appunto anamnestica, per le successive determinazioni dei medici e degli altri funzionari chiamati a valutare ed attestare l’idoneita’ del richiedente in quanto era idoneo a creare una apparenza di normalita’ psichica non corrispondente alla realta’; e cio’ a fronte della possibilita’, di certo non remota, che tale attestazione venisse pedissequamente recepita dal medico certificatore, cosi’ come del resto e’ puntualmente avvenuto. E’ indubbio che il documento redatto dal (OMISSIS) ha causalmente condizionato il certificato di idoneita’ del medico certificatore e, poi, anche il rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione richiesta introducendo, cosi’, un fattore eziologico che ha contribuito a cagionare gli eventi hinc et nunc cagionati con dolo dallo (OMISSIS).
Ne’ puo’ ravvisarsi nella condotta dolosa posta in essere dallo (OMISSIS) il carattere dell’abnormita’ ed atipicita’ tale da potersi ascrivere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ex articolo 41 c.p., comma 2. E’ bene rammentare in proposito che, secondo l’interpretazione in prevalenza accreditata e comunque preferibile di tale disposizione (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017 -, Rv. 269603; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, rv. 266786), l’interruzione del nesso di causalita’ ricorre solo laddove si tratti di sopravvenienza del tutto esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia e del tutto eccentrica rispetto alla serie causale di eventi ordinariamente rientranti in tale area. Tale atipicita’ non e’ predicabile, nel caso di specie, ove la valutazione dei problemi psichiatrici e’ imposta proprio al fine di escludere dal possesso di armi da sparo soggetti in condizioni psichiche tali da non dare sicuro affidamento sul pieno equilibrio e autocontrollo, data la estrema pericolosita’ che da esse puo’ derivare.
Non puo’ essere nemmeno essere utilmente invocato il cd. principio di affidamento in base al quale ciascuno e’ tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee ad evitare che dalla propria condotta possa derivare la lesione o la messa in pericolo di beni giuridici appartenenti a terzi confidando che gli altri consociati si astengano da comportamenti illeciti. Ed invero l’operativita’ di tale principio e’ suscettibile di eccezioni, anche con riferimento alla condotta di soggetti autoresponsabili, laddove e’ previsto che un consociato sia tenuto a tenere conto dell’agire altrui in virtu’ del peculiare ruolo dal medesimo ricoperto.
12. Il secondo motivo e’ parimenti infondato.
Nel richiamare quanto sin qui esposto, si ribadisce ulteriormente che la condotta del (OMISSIS) ha creato le imprescindibili premesse su cui si e’, poi, innestato il comportamento del personale della Questura di Perugia che, dal canto suo, ha negligentemente trascurato l’esistenza del decreto del Prefetto del 02 dicembre 2009 che inibiva allo (OMISSIS) di detenere armi e munizioni.
La Corte distrettuale, con congrue e logiche argomentazioni, ha osservato che il mancato rilievo, da parte del personale della Questura di Perugia, dell’esistenza di tale pregresso provvedimento non e’ certamente una causa sopravvenuta autonoma ed indipendente bensi’ una concausa che, unitamente alla mancata certificazione dei disturbi mentali imposta dal Decreto Ministeriale Sanita’, ha contribuito alla emanazione del provvedimento autorizzatorio che ha consentito allo (OMISSIS) di acquistare l’arma con la quale ha commesso i fatti omicidiari.
Siamo, dunque, di fronte all’intersecarsi di apporti causali indipendenti diretti alla produzione del medesimo evento, ai sensi dell’articolo 41 c.p..
Del tutto inconferente e’ l’invocato vizio motivazionale per travisamento della prova che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 2017 – Rv. 269217), ricorre solo qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure nel caso in cui sia stata omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; circostanze queste non ricorrenti nel caso in esame.
13. Manifestamente infondato e’ il quarto motivo di ricorso posto che, alla luce di quanto gia’ sopra detto e agli argomenti ulteriori che verranno sviluppati nella disamina del ricorso proposto dalle parti civili, prossimi congiunti di (OMISSIS), la morte per suicidio di quest’ultimo non e’ ascrivibile al novero degli eventi lesivi che la regola cautelare violata dal (OMISSIS) tende specificamente a prevenire, essendo essa incentrata sugli obblighi di controllo dello svolgimento delle attivita’ pericolose e non gia’ su quelli di protezione di colui che richiede l’autorizzazione al porto di armi.
14. Possono essere trattati congiuntamente il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, poiche’ essi attengono alla valutazione sviluppata dalla Corte distrettuale a supporto dell’elemento soggettivo.
14.1. In primo luogo risulta fondata, nei limitati sensi di seguito indicati, la censura del ricorrente, per la quale la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei puntuali e specifici argomenti difensivi articolati nella memoria difensiva ex articolo 121 c.p.p. depositata nel giudizio di appello e corredata da ampia documentazione medica. Deve escludersi che tale omissione determini una nullita’ ex articolo 178 c.p.p., lettera C), come pretenderebbe il ricorrente; la omessa disamina puo’ riverberarsi sulla congruita’ e sulla correttezza logica delle motivazioni poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542).
Nel caso di specie le affermazioni fatte dalla Corte di Appello costituiscono implicita – ma talvolta anche esplicita – replica alle osservazioni fatte dal ricorrente quanto all’incidenza nel giudizio di responsabilita’ del decreto prefettizio del 2.12.2009, dell’evitabilita’ degli eventi omicidiari da parte del (OMISSIS), della inammissibilita’ degli appelli di parte avversa. I restanti rilievi (che attengono al grado della colpa) di cui al terzo motivo rimangono comunque assorbiti dall’esito della presente decisione.
14.2. Risulta manifestamente infondato il quinto motivo. L’asserita inidoneita’ della rinnovata istruttoria a modificare il pregresso quadro probatorio non si riflette ex se’ nella manifesta illogicita’ della decisione che tuttavia riformi la pronuncia impugnata.
14.3. Fondato e’ il sesto motivo, per piu’ aspetti.
Invero, perche’ l’agente possa essere ritenuto colpevole non e’ sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare ma e’ necessario gli fosse prevedibile che quella violazione avrebbe avuto come conseguenza l’evento verificatosi.
Come insegna la giurisprudenza di questa Corte, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (ex multis, Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018 – dep. 13/07/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568). A tal riguardo questa Corte non condivide il principio secondo il quale ai fini del giudizio di prevedibilita’ richiesto per la configurazione della colpa, deve aversi riguardo alla potenziale idoneita’ della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si e’ concretamente verificato in tutta la sua gravita’ ed estensione (tra le altre Sez. 4, n. 35309 del 25/06/2013 – dep. 21/08/2013, Baracchi, Rv. 255956), risultando imposto dal principio di colpevolezza quanto meno la prevedibilita’ della tipologia di lesione che concreta il reato di cui trattasi. E’ quanto statuito dalle S.U. con insegnamento che deve essere ribadito: la necessaria prevedibilita’ dell’evento anche sotto il profilo causale – non puo’ riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue piu’ minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialita’, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106). Nel caso di omicidio colposo, quindi, non e’ sufficiente una generica prevedibilita’ di lesione della integrita’ fisica ma occorre la prevedibilita’ della lesione del bene vita.
Merita di essere precisato altresi’ che la valutazione in ordine alla prevedibilita’ dell’evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacita’ dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualita’ personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento (Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014 – dep. 28/11/2014, Incorvaia e altro, Rv. 263283).
Orbene, nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno affermato che le informazioni sullo stato di salute, conosciute o comunque conoscibili dal (OMISSIS) al momento della redazione del certificato anamnestico, erano tali da far sorgere seri e fondati dubbi sulla malattia mentale da cui era affetto lo (OMISSIS) e sull’assunzione, da parte sua, di sostanze di natura psicotropa; dati questi, che avrebbero dovuto essere necessariamente inibirne il rilascio o, quantomeno, attivare gli opportuni approfondimenti.
La Corte distrettuale e’ pervenuta a tale convincimento rappresentando che dall’esame dell’archivio informatico dei pazienti risultava che il 26 aprile 2012 (primo giorno in cui lo (OMISSIS) era ufficialmente transitato sotto l’assistenza sanitaria del (OMISSIS), a seguito di revoca del precedente medico di fiducia, Dott. (OMISSIS)) il suo sostituto, Dott. (OMISSIS), aveva prescritto il medicinale Seroquel, unitamente ad esami ematologici legati anche al valore del litio, mentre il 4 maggio 2012 il (OMISSIS) aveva personalmente consegnato allo (OMISSIS) la c.d. ricetta per l’acquisto del farmaco Depakin Chrono 30 cpr, 300 mg. Ha osservato, al riguardo, che il litio e’ sostanza notoriamente utilizzata quale stabilizzatore dell’umore nei casi di disturbi psichiatrici e che la prescrizione del farmaco Seraquel e’ subordinata alla presentazione di un piano terapeutico dei servizi specialistici. Quanto al medicinale Depakin, la corte territoriale ha riportato le indicazioni terapeutiche previste nel documento informativo acquisito in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’articolo 603 c.p.p..
Tale analisi attiene, tuttavia, alla violazione della regola di diligenza, la quale prescrive di non emettere la certificazione in favore di chi sia riconoscibile quale soggetto portatore di patologie psichiche. Ma trattandosi di condotta che si vuole causalmente connessa all’evento omicidiario, occorre anche che quest’ultimo fosse quanto meno prevedibile. La motivazione resa dalla Corte di Appello sul punto e’ del tutto carente. Si sostiene che al (OMISSIS) erano prevedibili gli eventi in parola “perche’ il procedimento autorizzativo nel quale la sua opera intervenne e’ finalizzato ad evitare che persone pericolose entrino in possesso di armi utili a recare offesa all’incolumita’ delle persone…”. Ma tanto vale a giustificare il giudizio di prevedibilita’ dell’uso del certificato per armarsi, non anche per uccidere o uccidersi. La conoscenza della specifica patologia psichica dello (OMISSIS), la conoscenza della personalita’ dello stesso, di circostanze in grado di dare indicazioni sull’orientamento della sua volonta’ rispetto alla frustrazione, all’inimicizia, il rispetto per l’altrui persona: questi (oltre a quelli concernenti la persona stessa dell’imputato) sono solo alcuni dei fattori che la Corte di Appello avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione per poter argomentare in ordine alla prevedibilita’ per il (OMISSIS) dell’uso delle armi da parte dello (OMISSIS) a fini omicidiari.
14.4. Su tale specifico aspetto risulta, inoltre, evidente la violazione dei principi di matrice convenzionale e di diritto vivente che impongono nel caso, come quello in esame, di sentenza di condanna emessa, in riforma del giudizio assolutorio di primo grado, a seguito di accoglimento dei ricorsi della Pubblica Accusa, l’obbligo, per il giudice, di una motivazione rafforzata che deve necessariamente aggiungersi a quello generale evincibile dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
La giurisprudenza di legittimita’ ha infatti affermato che, in tale ipotesi, il giudice dell’appello e’ tenuto a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. Un. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679) e di mettere in luce le carenze e le aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia compiutamente ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 – dep. 2014 -, Rv. 258005; n. 46742 dell’08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell’11/07/2012, Rv. 254617).
Dunque, ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilita’ rispetto a quella operata dal primo giudice, in quanto occorre una maggior forza persuasiva, potendo la pronuncia di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorieta’ della motivazione assolutoria, ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in prime cure (cfr. Sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013 – dep. 2014 -, Rv. 262261; Sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; Sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718).
Nel caso che occupa, il primo giudice aveva posto in evidenza l’abitudine dello (OMISSIS) ad assumere comportamenti ingannatori; inganni compiuti anche nella interlocuzione con il (OMISSIS), da poco tempo suo medico curante, al quale aveva dichiarato di aver fornito indicazioni veritiere, nella consapevolezza delle sanzioni previste per l’infedele dichiarazione.
Il tema non e’ stato oggetto di considerazione da parte della Corte di Appello, che si e’ limitata ad osservare che al (OMISSIS) sarebbe bastato esaminare la scheda-paziente relativa allo (OMISSIS) per conoscere della patologia di questi “e rendere vano qualunque tentativo di inganno”. Su quali premesse probatorie sia pervenuta a tal ultima conclusione non e’ chiarito dalla corte territoriale.
14.5. Infine, fondata e’ anche la censura con la quale si lamenta che la Corte di Appello non abbia preso in esame la consulenza tecnica del prof. (OMISSIS) e che pertanto sia pervenuta ad affermare la riconoscibilita’ della patologia psichica dello (OMISSIS) sulla scorta di evidenze smentite in tale consulenza.
Il tema involge anche la violazione del canone legale di valutazione della prova imposto dall’articolo 533 c.p.p., comma 1, (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108).
La regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio” impone, infatti, al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da auto – contraddittorieta’ o da incapacita’ esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalita’ (Sez. 1, 24/10/2011, n. 4111, Rv. 251507). Puo’ infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilita’, in conformita’ a tale regola di giudizio, solo qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualita’ remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benche’ minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e dell’ordinaria razionalita’ umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280; Sez. 1 n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell’08/05/2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763).
Alla stregua di tali principi, qualora la prospettazione difensiva sia estrinsecamente corroborata dall’oggettivita’ di acquisizione probatorie, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente dimostrandone, in modo rigoroso, l’inattendibilita’ attraverso un adeguato apparato argomentativo.
Obbligo che, nel caso sub iudice, non risulta adempiuto dalla Corte d’appello.
15. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
16. Tale epilogo decisorio rende superflua la disamina degli ulteriori motivi articolati dal (OMISSIS).
17. Quanto al ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si osserva preliminarmente che le predette parti civili non hanno proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Perugia assolveva il (OMISSIS) dal reato di omicidio colposo contestato in relazione all’evento morte per suicidio di (OMISSIS).
17.1. Ritiene il Collegio di dare continuita’ all’indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale la parte civile che non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado sfavorevole puo’ comunque impugnare quella di appello (Sez. Un. 30327 del 10/07/1992, Rv. 222001; Sez. 5, n. 20343 del 29/01/2015, Rv. Sez. 5, n. 12190 del 13/01/2015, Rv. 263457).
Tale orientamento si fonda sul c.d. principio di immanenza della parte civile nel processo penale stabilito dall’articolo 76 c.p.p., comma 2 e articolo 601 c.p.p., comma 4. Inoltre, l’articolo 597, comma 2, lettera a e b, prevede che se l’appello e’ proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello puo’ pronunciare condanna e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge.
Depone in tal senso anche l’articolo 651 c.p.p. che consente alla parte civile, anche in caso di mancata impugnazione della sentenza di assoluzione dell’imputato, di far valere in sede civile la condanna dell’imputato intervenuta in secondo grado.
17.2. Tanto premesso, si rileva che nella prospettazione accusatoria viene contestato al (OMISSIS) di avere contribuito causalmente, con la sua condotta colposa, all’evento morte per suicidio dello (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 589 c.p..
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati risultando assorbente il rilievo che, come gia’ sopra esposto, in capo al (OMISSIS) non era configurabile l’obbligo giuridico di impedire l’evento – morte di (OMISSIS) per suicidio in quanto l’istante e’ equiparato ad una fonte di pericolo rispetto alla quale il garante ha il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso i terzi.
E’ bene evidenziare che, proprio alla stregua delle predette considerazioni, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia non ha proposto ricorso per cassazione avverso questo capo assolutorio della pronuncia.
La responsabilita’, a titolo di colpa, per l’evento morte per suicidio di un terzo puo’ essere, invece, configurata a carico di chi riveste una posizione di garanzia c.d. di protezione che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrita’. Cio’ si verifica nella diversa situazione in cui versano il medico psichiatra e gli operatori sanitari di tale settore specialistico i quali hanno in cura il paziente con malattia mentale e, che in ragione della peculiare complessita’ della situazione rischiosa che sono tenuti a governare, hanno il dovere di tutelare il soggetto debole, non solo rispetto agli atti etero-lesivi, ma anche a quelli pregiudizievoli per se’ stesso (Sez. 4, n. 43476 del 18/05/2017, Rv. 270884; Sez. 4, n. 33609 del 14/06/2016, Rv. 267446; Sez. 4, n. 14766 del 03/02/2016, Rv. 266831; Sez. 4, n. 48292 del 27/11/2008, Rv. 242390).
18. La inammissibilita’ dei ricorsi proposti dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna le medesime al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.

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