Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4681.

La massima estrapolata:

Il dipendente trasferito mantiene l’anzianità maturata presso il cedente, ma non può pretendere che questa sia considerata retroattivamente per tenerne conto ai fini di un regime di scatti periodici operante presso il cessionario.

Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4681

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20133-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2684/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/01/2014 r.g.n. 2942/2011.

RILEVATO

Che:
1.1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la (OMISSIS) S.p.A., societa’ d’ambito presso la quale erano transitati a partire dal 2006 dall’ente locale di provenienza, al fine di ottenere il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianita’ previsti dalla contrattazione collettiva (OMISSIS) e maturati, in base all’anzianita’ convenzionale riconosciuta, fino al loro passaggio alla societa’ d’ambito;
1.2. il Tribunale respingeva la domanda:
1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Palermo;
la Corte territoriale evidenziava innanzi tutto che i ricorrenti, senza lamentare una ingiustificata discriminazione tra loro e i lavoratori gia’ in servizio presso l’impresa d’ambito cessionaria qualora ve ne fossero stati -, si fossero limitati a rivendicare il riconoscimento di elementi retributivi – scatti periodici di anzianita’ che, in quanto contemplati in precedenza dal c.c.n.l. (OMISSIS) di nuova applicazione, avrebbero dovuto essere loro attribuiti;
riteneva che la combinata lettura dell’accordo quadro regionale del 20/4/2004 e del coevo accordo in sede decentrata, nel garantire il mantenimento dell’anzianita’ giuridica e la conservazione del trattamento economico, apparisse oggettivamente finalizzato a rendere intangibile nel futuro inquadramento lo status di carriera e il trattamento in essere ma non imponesse, se non con una irricevibile forzatura, il risultato di far conseguire un miglioramento retributivo mediante l’applicazione retroattiva di un istituto contrattuale in precedenza non operante ed il quale, in mancanza di una diversa specifica previsione non poteva che applicarsi ex nunc;
2. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i lavoratori affidato ad un motivo;
3. la (OMISSIS) S.p.A. non ha svolto attivita’ difensiva;
4. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso;
5. non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:
1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione di legge in riferimento al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 31 e quindi dell’articolo 2112 c.c.in quanto nell’ambito di tale quadro normativo il transito dei lavoratori sarebbe stato regolato specificamente dall’accordo quadro regionale del 20/4/2004 (stipulato presso il Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia) e dall’accordo decentrato del 10/12/2004 (stipulato tra la (OMISSIS) S.p.A. e le OO.SS.) prevedenti il mantenimento dell’anzianita’ maturata e la conservazione della posizione giuridica ed economica e quindi il diritto al trattamento economico e di carriera non inferiore a quello dei colleghi con pari anzianita’ e qualifica dell’impresa cessionaria;
2. il motivo e’ infondato;
2.1. deve in proposito darsi continuita’ alla condivisibile soluzione adottata da questa Corte nelle sentenze Cass. 25 novembre 2014, n. 25021 e Cass. 5 giugno 2013, n. 14208 (che hanno rimeditato l’orientamento gia’ espresso da Cass. 4 febbraio 2008, n. 2609 richiamata dai ricorrenti, approfondendo l’esame della natura dell’anzianita’ di servizio e dei suoi effetti sulla retribuzione) secondo le quali devono essere tenuti disgiunti gli scatti di anzianita’, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione collettiva degli enti locali, dal trascinamento dell’anzianita’ di servizio presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di computo del pregresso periodo di lavoro, e ritenersi non imposta dall’articolo 2112 c.c., la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all’anzianita’ maturata in precedenza presso l’ente cedente;
2.2. nella specie i ricorrenti, lungi dal contestare gia’ in sede di appello la lettura del c.c.n.l. (OMISSIS) operata dal Tribunale ed in particolare l’interpretazione data dal giudice di prime cure secondo la quale il previsto mantenimento della posizione giuridica ed economica acquisita valesse ai soli fini dell’inquadramento inteso come rispetto dell’anzianita’ maturata e del trattamento economico in godimento, deducono piuttosto che un ampliamento della garanzia deriverebbe da altre fonti e cosi’ in particolare dall’accordo quadro del 20/4/2004 e dall’accordo decentrato del 10/12/2004;
2.3. tuttavia anche le disposizioni invocate dai ricorrenti (in disparte la considerazione che l’accordo decentrato del 10/12/2004 non e’ stato neppure depositato in uno con il ricorso per cassazione, in violazione dell’articolo 369 c.p.c., n. 4, ma solo in parte riprodotto nel contenuto -) non inducono a differenti conclusioni non andando oltre la previsione del mantenimento dell’anzianita’ maturata e della conservazione della posizione giuridica economica in essere alla data del trasferimento;
2.4. ed allora vale anche per la fattispecie in esame la tesi di cui alle sopra citate decisioni di questa Corte che e’ stata anche ritenuta coerente con le tutele per i lavoratori predisposte per il caso di trasferimento di azienda dalla Direttiva 77/187/CEE poi modificata in seguito all’entrata in vigore della Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, normativa sovranazionale cui le modifiche dell’articolo 2112 c.c., introdotte dalla L. n. 428 del 1990, e dal Decreto Legislativo n. 18 del 2001, hanno dato attuazione;
2.5. la soluzione indicata e’ stata altresi’ ritenuta in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;
sono state, in particolare, richiamate la sentenza del 14 settembre 2000 nella causa nella causa C-343/98 Conino c. Telecom – che ha affermato che l’anzianita’ non costituisce, di per se’, un diritto che i lavoratori potrebbero far valere presso il nuovo datore di lavoro, mentre serve a determinare taluni diritti dei lavoratori di natura pecuniaria, e sono questi diritti che dovranno, se del caso, essere salvaguardati dal nuovo datore di lavoro come presso il suo predecessore – e la sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-108/10, Scattolon – che ha sottolineato che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticita’, devono attenersi allo “scopo della direttiva”, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” ed ha demandato al giudice nazionale il compito di accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell’anzianita’ maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un “peggioramento retribuivo” -;
2.6. quindi, nella definizione delle singole controversie, e’ necessario stabilire se si e’ in presenza di condizioni meno favorevoli;
il confronto e’ con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito;
deve trattarsi di un confronto “globale”, quindi non limitato alle specifiche ripercussioni dell’anzianita’ di servizio e quello eventualmente rilevante deve essere un “peggioramento retributivo sostanziale”;
2.7. nell’ipotesi in esame non e’ denunciata una riduzione del trattamento retributivo complessivo ne’ e’ censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui e’ stato evidenziato che non fosse stata lamentata una ingiustificata discriminazione tra di essi e i lavoratori gia’ in servizio presso l’impresa d’ambito cessionaria;
3. il ricorso va, pertanto, rigettato;
4. nulla va disposto per le spese processuali non avendo la (OMISSIS) S.p.A. svolto attivita’ difensiva;
5. va dato atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi’ Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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