Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 gennaio 2019, n. 2212.

La massima estrapolata:

In tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale, e rispetto a questa ritenuta meno grave, si applica integralmente la disciplina di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all’ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. (“fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso”).

Sentenza 18 gennaio 2019, n. 2212

Data udienza 10 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 19/01/2018 dalla Corte d’Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/01/2018, la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando ai sensi dell’articolo 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con la quale (OMISSIS) e ESPOSITO Pasquale erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata loro ascritto in concorso.
In particolare, la Corte d’Appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell’articolo 63 c.p., comma 4, in relazione al duplice aumento operato dalla Corte territoriale (per la recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, e per l’aggravante del c.d. metodo mafioso L. n. 203 del 1991, ex articolo 7). Ad avviso del difensore, l’applicazione dell’articolo 63 avrebbe dovuto determinare un unico aumento della pena base.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Ritiene infatti il Collegio di dover dar seguito all’insegnamento giurisprudenziale, ribadito anche in epoca recentissima, secondo cui “in tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, la disciplina di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, si applica integralmente nel caso in cui la recidiva concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa sia stata ritenuta meno grave, con la conseguenza che il giudice, quand’anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, puo’ procedere all’ulteriore aumento di pena entro il limite di cui al combinato disposto dell’articolo 63 c.p., comma 4, e articolo 64 c.p., comma 1, (“fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso”)” (Sez. 6, n. 13843 del 16/01/2018, Mhalhal, Rv. 272637. In senso conforme, cfr. Sez. 2 n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263981).
In tale prospettiva ermeneutica, va evidenziato che la pena base irrogata al (OMISSIS) e’ stata calcolata ai sensi dell’articolo 629 c.p., comma 2, e dunque con una prima applicazione di un’aggravante ad effetto speciale. Su tale pena base sono stati poi effettuati due distinti aumenti – ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 99 c.p., comma 4 e ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7 – con la conseguente violazione del principio appena richiamato.
3. La riscontrata nullita’ travolge l’accordo intervenuto ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., ed impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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