Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 157.
La massima estrapolata:
Il delitto di ricettazione e’ configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno e’ impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entita’ – e’ provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’articolo 473 c.p.
Sentenza 3 gennaio 2019, n. 157
Data udienza 16 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. MONACO Marco Mari – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d’APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 19/12/2017, dichiarando prescritto il reato di cui all’articolo 474 c.p., parzialmente riformava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI FIRENZE il 6/6/2013 e confermava nel resto la condanna nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 648 c.p..
1. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputata che, a mezzo del difensore, deduce il seguente motivo: “inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale – articolo 606 c.p.p., lettera b)”. La difesa evidenzia l’insussistenza del reato di ricettazione. In specifico, con argomentazioni articolate, rileva che non sarebbe possibile configurare il reato in relazione ad un bene immateriale come il marchio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Le pur dotte considerazioni contenute nell’atto di ricorso per cassazione sono inconferenti e, quindi, manifestamente infondate.
Come risulta dalla lettura del capo di imputazione e correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, l’oggetto del reato di ricettazione non e’ il marchio ma sono le borse, sulle quali e’ stato apposto il marchio contraffatto e che, pertanto, sono di provenienza illecita.
Il delitto di ricettazione, infatti, e’ configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno e’ impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entita’ – e’ provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’articolo 473 c.p. (SU, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218770).
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Leave a Reply