La massima

La categoria dell’abnormità, com’è noto, è una figura creata pretoriamente al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite penali (Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, CED n. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215094), per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturate, allorchè l’atto, per la suo singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 5 opttobre 2012, n. 39136

…omissis…

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo con il quale la ricorrente solleva una inusitata questione di abnormità della sentenza pronunziata dal giudice di prime cure, le censure sollevate sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

La categoria dell’abnormità, com’è noto, è una figura creata pretoriamente al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite penali (Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, CED n. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215094), per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturate, allorchè l’atto, per la suo singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo.

Non è questo il caso di specie. Il rinvio disposto dal Giudice dopo la chiusura della discussione ad una udienza successiva per eventuali repliche, non è vietato da alcuna norma del codice di rito per quanto, da un punto di vista pratico, possa risolversi in una attenuazione del principio dell’immediatezza della deliberazione di cui all’art. 425 cod. proc. pen.. Non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e non determina una stasi del processo. Il richiamo della ricorrente al principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 45459/2004 è del tutto inconferente. In quanto il caso in questione riguardava la mancata deliberazione in Camera di consiglio di un organo collegiale.

Inoltre, nel caso di specie, dal verbale di udienza prodotto dalla stessa ricorrente emerge che il giudice monocratico si è ritirato in Camera di Consiglio per deliberare.

3. E’ infondato il secondo motivo in punto di affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa. Le cinque circostanze sollevate dalla difesa del ricorrente come elementi di falsificazione del narrato della persona offesa sono state già sollevate con i motivi d’appello e la Corte territoriale le ha prese in considerazione, in larga parte confutandole, con motivazione congrua e priva di vizi logici ed in parte effettuandone una lettura differente da quella proposta dalla difesa in quanto valutate assieme agli altri elementi di prova che confermano la deposizione della persona offesa. La corte territoriale ha effettuato un rigoroso controllo di attendibilità delle dichiarazioni di M.C. ed ha trovato numerosi riscontri, sia in documenti, sia nella dichiarazioni rese da testimoni non interessati. Le doglianze formulate dalla ricorrente, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, pertanto, sono destituite di fondamento.

4. E’ infondato, anche, il terzo motivo in punto di quantificazione della pena. La Corte territoriale, non ha ritenuto assorbito il reato di appropriazione indebita nelle condotte di truffa contestate all’imputato, ma ha qualificato come truffa tutte le condotte attribuite all’imputato nel capo di imputazione, ivi compresa quella, qualificata come appropriazione indebita, avente ad oggetto l’impossessamento di una serie di beni mobili di proprietà di M.C.. Pertanto, confermando la responsabilità dell’imputato anche per questa condotta, sia pure diversamente qualificata, la Corte non doveva procedere ad alcuna diminuzione di pena. Pertanto correttamente non ha eliminato l’aumento di pena in continuazione applicato dal primo giudice per il reato di cui all’art. 646 cod. pen..
5. E’ infondato anche il quarto motivo in punto di continuazione e di diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito hanno congruamente motivato in ordine al diniego delle generiche richiamando l’odiosità dell’azione di spoliazione condotta dall’imputata in danno della M.. Correttamente è stato applicato l’aumento di pena per la continuazione interna in quanto nel capo di imputazione sono indicate più condotte, tutte integranti gli estremi del reato di truffa, unite dal vincolo della continuazione in quanto attuate nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione, in favore della parte civile, M.C., delle spese sostenute dalla stessa, che si liquidano come da dispositivo, in conformità al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, considerata la media complessità del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore della parte civile M.C., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *