Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 novembre 2018, n. 51003.
La massima estrapolata:
La raccolta ed il trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione ha, di regola, natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui sì realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale.
Sentenza 9 novembre 2018, n. 51003
Data udienza 15 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/05/2017 del Tribunale di Pordenone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30.5.2017 il Tribunale di Pordenone dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 81 cod. pen. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 lettera a) e lo condannava alla pena di Euro 4.500,00 di ammenda.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore d’ufficio dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile (articolo 593 c.p.p., comma 3), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex articolo 568 c.p.p., comma 5.
I motivi posti a fondamento del gravame sono quattro.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per insufficiente motivazione in ordine alle ragioni del diniego della richiesta di perizia grafologica avanzata dal difensore, mezzo probatorio decisivo ai fini della decisione.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’, argomentando che il semplice ritrovamento della carta di identita’ non poteva costituire prova che l’imputato avesse effettuato i conferimenti di rifiuti metallici non pericolosi oggetto di contestazione.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cod.pen. contestando che, come ritenuto dal Tribunale, le circostanze del fatto potevano consentire di qualificare il comportamento dell’imputato come abituale.
Con il quarto motivo si contesta l’eccessivita’ della pena inflitta, lamentando in particolare l’aumento di pena disposto a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato si e’ estinto per prescrizione in data 18.02.2018, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, 160 e 161 cod. pen..
2. Per procedere all’applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui puo’ condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d’ufficio ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilita’ (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il quarto motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato.
Va ricordato che la raccolta ed il trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione ha, di regola, natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice, salvo il caso in cui, stante la ripetitivita’ della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Gritti e altro, Rv. 236326; Sez.3, n 21655 del 13/04/2010, Rv 47605, conf., anche con riferimento alla disciplina emergenziale, Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631, non massimata sul punto).
Nella specie, trattandosi di sei condotte nell’arco temporale limitato di tre mesi, il reato si configurava quale abituale ed assumeva struttura unitaria, con la conseguenza che risultava illegale il disposto aumento per la continuazione.
4. La non manifesta infondatezza della doglianza dei ricorrenti conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955), alla dichiarazione, ex articolo 129 c.p.p., comma 1, della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
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