Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 48058.
La massima estrapolata:
Il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti piu’ favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili.
Sentenza 22 ottobre 2018, n. 48058
Data udienza 28 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
Udito l’Avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS) S.p.a., che ha depositato nota scritta e conclusioni nelle quali ha insistito;
Udito l’Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 febbraio 2016, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato di ricettazione di una polizza assicurativa, confermando le statuizioni civili.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che, non essendo possibile stabilire la data di consumazione del reato di ricettazione, in applicazione del principio del “favor rei” la stessa andava collocata in prossimita’ del delitto di furto della polizza, per cui alla data della sentenza di primo grado erano gia’ decorsi i termini di prescrizione del reato; erroneamente erano state quindi confermate le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ inammissibile.
2.1 In tema di cause di estinzione del reato, il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti piu’ favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili. (vedi Sez.3, n. 1182 del 17/10/2007 Cilia ed altri Rv. 238850).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha messo in evidenza che il furto del contrassegno assicurativo era anteriore di ben 4 anni all’accertamento della ricettazione, per cui non era plausibile ritenere che il documento rubato fosse stato trattenuto per tutto quel tempo senza alcuna utilizzazione; a tale motivazione il ricorrente contrappone una valutazione di merito, con conseguente inammissibilita’ del motivo di ricorso in quanto, non ravvisandosi manifeste illogicita’ nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, lo stesso si sottrae al sindacato di questa Corte.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, in virtu’ del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione spese sostenute in questo grado dalla parte civile (OMISSIS) S.p.a., che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.
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