Omesso versamento delle ritenute e la causa di forza maggiore

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 18 ottobre 2018, n. 47482.

La massima estrapolata:

In materia di omesso versamento delle ritenute, la scelta dell’imprenditore di destinare le risorse finanziarie disponibili al pagamento dei dipendenti e fornitori e non alle imposte non integra la causa di forza maggiore idonea a escludere il reato.

Sentenza 18 ottobre 2018, n. 47482

Data udienza 19 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/01/2018 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 gennaio 2018, la Corte d’appello di Ancona, decidendo il gravame proposto da (OMISSIS) e rilevando l’intervenuta prescrizione del reato piu’ risalente (relativo all’omesso versamento delle ritenute certificate per l’anno d’imposta 2008), con conseguente rideterminazione della pena, ha per il resto confermato la sentenza con cui la stessa e’ stata ritenuta responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis per aver omesso, quale legale rappresentante di una societa’, il versamento delle ritenute certificate negli anni d’imposta 2009 e 2010.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis per essere stato ritenuto integrato il delitto, nonostante l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, stante l’impossibilita’ della ricorrente, per la situazione di difficolta’ economica dell’impresa, di adempiere al debito d’imposta, cio’ che ne escluderebbe la penale responsabilita’ per forza maggiore o mancanza di dolo. Allega la ricorrente di aver fatto tutto il possibile per versare il dovuto, avendo ottenuto, nel 2009, un mutuo ipotecario per fronteggiare la crisi di liquidita’ e avendo attivato diverse procedure di rateizzazione del debito fiscale onorando i pagamenti convenuti, essendo poi stata costretta al ridimensionamento dell’impresa stante l’impossibilita’ di risollevarne le sorti.
4. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione per non essere stato escluso l’elemento soggettivo, con motivazione illogica e contraddittoria, alla luce delle allegazioni di cui sopra, non avendo la ricorrente operato alcuna scelta tra quali debiti pagare e quali non pagare, cercando viceversa di recuperare tutte le situazioni debitorie della societa’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile essendo i relativi motivi – da esaminarsi congiuntamente in quanto all’evidenza connessi – generici e manifestamente infondati, sia quanto alla dedotta sussistenza della forza maggiore o, comunque, dell’assenza di dolo, sia quanto al lamentato vizio di motivazione.
2. Va in primo luogo osservato che la situazione rappresentata dalla ricorrente – quand’anche corretta in fatto – non potrebbe in alcun modo integrare gli estremi dell’invocata fattispecie prevista dall’articolo 45 c.p., giusta il consolidato principio secondo cui, in tema di reati fiscali omissivi, l’inadempimento della obbligazione tributaria puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128). In detta sentenza questa Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita’. Nel caso di specie, la ricorrente allega di aver tentato di porre rimedio alla crisi di liquidita’ con la rateizzazione del debito fiscale, onorandone le rate e cercando nel contempo di pagare anche gli altri debiti, ma – essendo stato accertato che la crisi economica dell’impresa era presente quantomeno dal 2008, anno a cui risale la prima contestazione mossa in processo – difetta il requisito del fatto esterno imprevisto ed imprevedibile al momento della consumazione dei reati commessi (OMISSIS).
Nella motivazione della citata sentenza – che richiama numerosi precedenti conformi e che il Collegio integralmente condivide – si legge che “la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, si’ da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, sicche’ questa Suprema Corte “ha sempre escluso, quando la specifica questione e’ stata posta, che le difficolta’ economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). 5.20.Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilita’, non la semplice difficolta’ di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).
5.21. Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perche’ non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non puo’ pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita’; c) non si puo’ invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato concausato dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimita’; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono al suo dominio finalistico” (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi).
Nel caso di specie, come detto, al momento della commissione dei fatti per cui e’ intervenuta condanna (agosto 2010 e agosto 2011), la crisi d’impresa e di liquidita’ si trascinava gia’ da tempo e la ricorrente – attesta la sentenza impugnata – ha sostanzialmente scelto di destinare le risorse disponibili non gia’ per il pagamento delle ritenute certificate (onorate soltanto in parte e rimaste inadempiute per ben tre anni consecutivi e per significativi importi) – ma per continuare a gestire l’azienda, pagando dipendenti e fornitori. In tal modo osserva il Collegio – la ricorrente ha continuato per anni ad operare con la sua societa’, nonostante la evidente mancanza di liquidita’, sostanzialmente “finanziandosi” con le somme incamerate a titolo di sostituto d’imposta, sicche’ non puo’ in alcun modo parlarsi di fatti commessi per forza maggiore.
3. Quanto ai motivi afferenti l’assenza di dolo ed il dedotto vizio di motivazione, va premesso che e’ pacifico orientamento quello secondo cui il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto e’ solo con il maturare di tale termine che si verifica l’evento dannoso per l’erario, previsto dalla fattispecie penale, ed e’ punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, Olivieri, Rv. 248151; l’orientamento ha trovato autorevole conferma nella decisione Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, Favellato). Consapevolezza che la ricorrente non ha mai posto in dubbio.
Posto che ella, sia nel gravame sia nel ricorso per cassazione, adduce a sostegno della mancanza di dolo la sostanziale inesigibilita’ della condotta che integrerebbe gli estremi della forza maggiore, una volta esclusa la sussistenza di tale ultima fattispecie viene logicamente a cadere anche la prospettazione circa l’assenza di elemento soggettivo.
Ne’ puo’ essere tacciata di illogicita’ la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto che la ricorrente effettuo’ delle scelte circa quali debiti onorare: la circostanza e’ sostanzialmente ammessa in ricorso nella parte in cui si citano le dichiarazioni dell’impiegata amministrativa (OMISSIS), secondo la quale – non essendo le entrate finanziarie sufficienti a coprire tutte le uscite – “si e’ distribuito quello che c’era per delle esigenze magari piu’ impellenti” al fine di garantire il proseguimento dell’attivita’ d’impresa.
Quanto all’allegazione che la ricorrente avrebbe messo in atto tutte le azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale in presenza di un’improvvisa crisi di liquidita’, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla sua volonta’, si tratta di affermazione, per un verso, del tutto generica e, per altro verso fondata un presupposto (la natura improvvisa della mancanza di liquidita’) contrastante con il lungo periodo di crisi pacificamente attestato in atti e la reiterazione della condotta criminosa per almeno tre anni consecutivi. Quanto, in particolare, al primo aspetto, deve inoltre osservarsi come il fatto che la signora (OMISSIS), quale amministratore unico della (OMISSIS) S.r.l., avesse sottoscritto un mutuo ipotecario dell’importo di Euro 800.000,00 il 31 luglio 2009 – come si allega in ricorso – da un lato non valga a provare di aver intaccato il proprio personale patrimonio (trattandosi, a quanto si comprende dal ricorso, di obbligazione assunta dalla societa’) e, soprattutto, d’altro lato, non attesti che quelle somme siano state destinate al pagamento del debito tributario (lo stesso giorno, peraltro, scadeva l’obbligo di versare le ritenute certificate relative all’anno d’imposta 2008, violato per l’importo di Euro 249.920,75, come da contestazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, accertato in primo grado e dichiarato prescritto nel giudizio d’appello).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa