Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25408.

La massima estrapolata:

Il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l’accoglimento dell’istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adottabilita’, benche’ disposto successivamente alla proposizione della predetta istanza, la quale non ha alcuna valenza sospensiva dell’efficacia esecutiva del decreto di adottabilita’; ne discende che solo l’accoglimento dell’istanza di revoca ne fa venire meno l’esecutivita’ con efficacia ex nunc, all’esito dell’accertamento dell’effettiva sopravvenienza di fatti idonei a superare le condizioni di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 8.

Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25408

Data udienza 18 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28115-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), quale tutore del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa da se stessa;
– controricorrente –
contro
PROCUTARORE GENERALE;
– intimato –
avverso il decreto nelle cause riunite un. 184/2016, e 196/2016 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata l’11/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio Pietro.

FATTI DI CAUSA

1,a Corte d’appello di Cagliari, con sentenza dell’11 maggio 2017, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso l’impugnato decreto del Tribunale per i minorenni, in data 14 novembre 2016, che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze, presentate l’8 aprile 2016, con le quali essi avevano chiesto la revoca dello stato di adottabilita’ del loro figlio minore (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)), dichiarato con sentenza passata in giudicato. Essi avevano dedotto il venir meno dello stato di abbandono, a causa della disponibilita’ manifestata dalla nonna materna (OMISSIS) ad occuparsi del minore con la collaborazione degli zii materni.
La Corte ha rilevato l’inammissibilita’ dell’istanza di revoca, essendo stato disposto nel frattempo (successivamente alla presentazione della predetta istanza) l’affidamento preadottivo e, comunque, argomentato circa l’insussistenza di fatti nuovi idonei a far modificare la valutazione di inadeguatezza della nonna materna a svolgere le funzioni genitoriali, anche perche’ si trattava di persona estranea alla vita affettiva del bambino.
Avverso questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), cui si e’ opposto il tutore del minore, Avv. (OMISSIS), anche con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico complesso motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, degli articoli 8 e 21 per avere ritenuto che l’affidamento preadottivo tosse preclusivo della revoca dello stato di adattabilita’, mentre esso non avrebbe potuto essere disposto fino alla definizione del giudizio gia’ pendente sulla revoca dello stato di adottabilita’; inoltre, la Corte non aveva verificato se vi fossero elementi nuovi e rilevanti per valutare le capacita’ genitoriali della nonna materna e gli esiti del percorso di maturazione dei genitori e, in definitiva, non aveva valutato l’interesse del minore ad essere reinserito nella famiglia di origine.
La censura della prima ratio decidendi e inammissibile, a norma dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, non offrendosi elementi per mutare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, cui il decreto impugnato si e’ uniformato, secondo il quale il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l’accoglimento dell’istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adattabilita’, benche’ disposto successivamente alla proposizione della predetta istanza, la quale non ha alcuna valenza sospensiva dell’efficacia esecutiva del decreto di adattabilita’; ne discende che solo l’accoglimento dell’istanza di revoca ne fa venire meno l’esecutivita’ con efficacia ex nunc, all’esito dell’accertamento dell’effettiva sopravvenienza di fatti idonei a superare le condizioni di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 8 (Cass. n. 4337 del 2008).
La censura riguardante le addotte ragioni di merito a giustificazione della revoca dello stato di adattabilita’ e inammissibile, stante la previsione legale che preclude la revoca dello stato di adattabilita’ “nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo” (L. n. 184 del 1983, articolo 21, u.c.); inoltre, essa mira a una impropria rivisitazione del giudizio di fatto concernente l’accertamento in concreto dello stato di adottabilita’.
Il ricorso e’ inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.