La massima
Al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e alla diversa potenzialità dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nel secondo vi è un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA settembre 2012, n. 30991
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12 gennaio 2010 il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato T.K.P. responsabile del reato di tentato omicidio, commesso in (omissis) , in danno di Te.Yo.Yo. , cittadino straniero munito di permesso di soggiorno per rifugiati politici, colpito, durante un litigio, alla testa con una bottiglia, e poi con il collo della stessa, intanto rottasi per il colpo, sul volto e su varie parti del corpo, riportando profonde irregolari ferite da taglio, e l’ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la sostanziale incensuratezza e il comportamento processuale tenuto, e con la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro di reclusione, con confisca di quanto in segreto e con ordine di espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
2. In data 26 ottobre 2010, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.
2.1. La Corte, a ragione della decisione, rilevava che:
– le contraddizioni, minuziosamente descritte in appello, tra la versione dei fatti, resa dalla persona offesa in sede di denuncia presentata il (omissis) , dopo le sue dimissioni dall’ospedale, e le sommarie informazioni rese da R..M. e da M..G. , sentiti nella immediatezza dei fatti, attenevano a piccole discordanze che rafforzavano l’ipotesi accusatoria della inopinata e improvvisa aggressione della persona offesa da parte dell’imputato;
– la versione difensiva dell’aggressione, con “botte sulle spalle con la scopa”, ad opera del M. e del G. , dell’imputato costretto a impugnare la bottiglia per difendersi, posta a fondamento della chiesta applicazione della esimente della legittima difesa, non era riscontrata da elementi presenti nel fascicolo processuale, né era da essi evincibile, avendo l’imputato, che aveva scelto il rito abbreviato, rinunciato alla escussione dibattimentale dei testi, necessaria per evidenziare le presunte contraddizioni, e alla possibilità dell’esame di altre persone e della richiesta di eventuale confronto tra i testi. Me era dato vedere per quale motivo l’imputato, aggredito proditoriamente dai predetti, avesse sfogato la sua rabbia in modo violento contro la persona offesa, e non contro gli aggressori. In ogni caso, attesi i presupposti della causa di giustificazione prevista dall’art. 52 cod. pen., che richiede una reazione del soggetto attivo, ingiustamente aggredito, proporzionata all’offesa, non solo le concordi dichiarazioni delle persone presenti consentivano di escludere con sicurezza che un’aggressione vi fosse stata, ma l’imputato, ove in ipotesi aggredito, si sarebbe potuto sottrarre alla violenza allontanandosi, e non aggredendo a sua volta e con ferocia;
– era corretta la qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio, poiché per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. non era necessario che si, fosse verificato un pericolo di vita per la vittima, e, nella specie, il mezzo utilizzato, le regioni corporee attinte e il numero dei colpi inferti mostravano l’oggettiva idoneità della condotta del T.K. a cagionare la morte del Te. , e la sussistenza dell’animus necandi era chiaramente desumibile dalla reiterazione dei colpi con ferocia e accanimento e dalla espressione “ora lo ammazzo”;
– il trattamento sanzionatorio era congruo, attesa la riduzione della pena per l’ipotesi tentata in misura superiore alla metà con riferimento al minimo previsto dall’art. 575 cod. pen., e avuto riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione consentita dalla legge.
3. T.K.P. ricorre per mezzo dell’avv. Ali Abukar Hayo e chiede l’annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in rapporto alle doglianze svolte con l’atto di appello con riferimento alle discordanze della versione accusatoria.
Secondo il ricorrente, la sussistenza di discordanze tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del M. e del G. , segnalate con l’atto di appello, riguarda l’intera dinamica della vicenda, che finisce con l’essere inverosimile, a partire dal luogo e dalla dinamica basilare del fatto, mentre l’iter argomentativo della Corte d’appello ha stravolto i più elementari canoni di valutazione della prova e le comuni massime di esperienza, omettendo di prendere in considerazione le doglianze svolte con l’atto di appello e di rilevare che gli atti delle indagini preliminari discordanti rimangono tali anche se non sottoposti al contradditorio dibattimentale, non essendo mondati dei “vizi intrinseci” attraverso la loro trasfusione nel fascicolo processuale.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla verosimiglianza della versione difensiva, messa in dubbio dalla Corte d’appello sulla base di due rilievi, connessi alle obiezioni che esso ricorrente, aggredito proditoriamente dai predetti, aveva indirizzato la sua violenza contro la persona offesa, e non contro gli aggressori, e non si era dato alta fuga.
Secondo il ricorrente, tali obiezioni sono basate su presupposti di fatto erronei, perché, quanto alla prima, egli aveva parlato dell’aggressione da parte di tre individui, e tra questi la persona offesa era l’attore principale, che aveva minacciato esso ricorrente, come confermato dal teste A..B. , nella sua deposizione del 14 dicembre 2009, e, quanto alla seconda, la vicenda si era svolta in luogo chiuso con conseguente impossibilità di ritenere agevole la fuga per la interposizione violenta di tre persone e la consistenza delle pareti.
La versione difensiva, non inverosimile, è riscontrata, ad avviso del ricorrente, da elementi di fatto certi e inconfutabili, rappresentati dalla relazione di amicizia esistente tra i tre aggressori, di comune nazionalità etiopica, la casualità del cui incontro, tra loro e con un cittadino eritreo di etnia storicamente nemica, è molto dubbia, e dal ritrovamento di esso ricorrente, da parte dei Carabinieri, rannicchiato e impaurito nella sua stanza a dimostrazione che egli voleva solo sfuggire ai suoi aggressori come soggetto debole della contesa.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in relazione ai requisiti essenziali del delitto tentato ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen..
Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e palesemente contraddittoria sul punto della intenzionalità soggettiva e dell’attitudine oggettiva degli atti, posti in essere da esso ricorrente, a cagionare la morte, poiché l’assenza del pericolo di vita, confermata dal perito del Tribunale Dott. Mo. , è necessariamente correlata alla inidoneità degli atti, essendo gli atti di tentativo, per definizione, idonei se mettono in pericolo il bene protetto, e poiché l’idoneità deve essere riferita agli atti concreti e all’uso dinamico del mezzo, avvenuto nella specie per colpire solo di striscio e in modo superficiale.
Tale dato certo e univoco, desumibile dalla superficialità delle ferite refertate, è incompatibile, ad avviso del ricorrente, con l’intenzionalità omicida e manifesta solo lo scopo di allontanare da sé la minaccia e, al più, lo scopo di ledere.
La Corte d’appello, in coerenza con le richiamate premesse in diritto, non poteva pervenire, pertanto, alla pronuncia di condanna per tentato omicidio, mancando gli estremi di detto reato, più grave, secondo una linea di progressione criminosa, rispetto al delitto di lesioni personali, che avrebbe potuto ravvisare.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’assenza di motivazione in relazione al motivo di appello riguardante la disposta espulsione e l’erronea applicazione dell’art. 10 cod. pen., quale norma integrativa della legge penale.
Il ricorrente, in particolare, deduce che lo status di rifugiato rilevabile dalla “protezione sussidiaria”, indicata nel permesso di soggiorno, è ostativo alla disposta espulsione, alla luce dei principi universali del diritto delle genti, dei trattati internazionali, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti universali dell’uomo e dell’art. 10 della Costituzione italiana, che impongono la prevalenza della protezione del rifugiato politico su ogni altra disposizione di diritto interno eventualmente confliggente.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.
2. Le censure svolte con il primo motivo attengono alla valutazione della prova e all’accertamento dei fatti compiuto dalla sentenza impugnata, lamentandosi il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte d’appello nel rispondere alle doglianze, mosse con i motivi di appello, sul punto della concordanza/discordanza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi G. e M. alla Polizia Giudiziaria e trasfuse negli atti de dibattimento.
2.1. L’infondatezza di tali censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume apodittica e contraddittoria, è stata compiutamente condotta dalla Corte di merito con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni (saldata con la struttura motivazionale della decisione di primo grado per formare un unico complesso corpo argomentativo: Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191229; Sez. 1, n. 17309 dei 10/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001, Sez. 1, n. 11455 del 17/11/2010, dep. 22/03/2011, Narcisio).
La Corte, infatti, ha analizzato le risultanze processuali e le dedotte ragioni di doglianza, evidenziando, alla luce della versione dei fatti resa dalla persona offesa nella sua denuncia e delle sommarie informazioni rese dai due testi indicati, che ha richiamato, che le contraddizioni, dedotte come sussistenti dalla difesa, si risolvevano in piccole discordanze, che rafforzavano l’ipotesi accusatoria, avuto riguardo alla descrizione, fatta dai dichiaranti, limitatamente ai fatti cui avevano assistito e tenuto conto della cadenza temporale delle loro dichiarazioni, che escludeva ipotesi di accordo.
Nella condotta valutazione la Corte neppure ha prescisso dal rilevare, in coerenza con i caratteri del giudizio abbreviato, che la richiesta avanzata dall’imputato di decisione allo stato degli atti aveva comportato sia la rinuncia alla escussione dibatttimentale degli indicati testi e di altri, sia il loro eventuale confronto, necessari l’una e l’altro per far emergere le ritenute contraddizioni.
2.2. Si tratta di una valutazione congrua e ragionevole che resiste alle svolte censure, che, insistendo sulle ritenute già descritte contraddizioni e dissentendo dall’analisi svolta in sede di merito per le incoerenti massime di esperienza cui la stessa potrebbe dar luogo, si risolvono nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati e nella sollecitazione a una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri di questa Corte, il cui sindacato deve svolgersi sul testo del provvedimento impugnato e limitarsi a verificare se la giustificazione con lo stesso data sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente e pienamente condivisa (Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, dep. 23/10/1967, Maruzzella, Rv. 105775; Sez. 2, n. 230 del 15/07/1980, dep. 17/01/1981, Miranda, Rv. 147306; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia e altri, Rv. 229369).
Né il ricorrente, che, prospettando una contraddizione della motivazione, assume che vi sarebbero divergenze narrative tra le dichiarazioni non valutate e ne deduce genericamente la loro prospettazione in atto di appello, ha allegato gli atti processuali che contengono tali dichiarazioni, ai quali questa Corte non ha accesso, e identificato gli elementi fattuali o i dati probatori emergenti dai medesimi e le ragioni per cui le dedotte divergenze sarebbero tali da compromettere la tenuta logica della motivazione e da essere incompatibili con l’operata ricostruzione dei fatti e della responsabilità (da ultimo, sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
3. Sono infondate anche le censure svolte con il secondo motivo, che riguardano la logicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla verosimiglianza della versione difensiva resa dall’imputato.
Gli argomenti svolti, che, peraltro, ripercorrono le ragioni argomentate dalla Corte per escludere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della esimente della legittima difesa, non ulteriormente invocata dal ricorrente, e non considerano e neppure contestano il rilievo della carenza di alcun riscontro della versione difensiva in elementi presenti nel fascicolo processuale, si pongono, quanto alla ritenuta plurima aggressione e alla affermata impossibilità di agevole fuga, come censure sul significato e sulla interpretazione di alcuni degli elementi probatori utilizzati in giudizio e come prospettazioni di dissenso di merito, quanto alla valutazione del risultato probatorio, sulla base di argomenti logici, tese a impegnare questa Corte in una inammissibile revisione, in un’ottica più favorevole alla tesi difensiva, delle valutazioni già effettuate e delle conclusioni già raggiunte.
4. Quanto al terzo motivo non meritano accoglimento i rilievi, formulati dal ricorrente, circa la insussistenza degli estremi del delitto di tentato omicidio con riguardo all’attitudine oggettiva degli atti posti in essere a cagionare la morte e alla intenzionalità soggettiva della condotta.
4.1. Si rileva che, per aversi il reato tentato, l’art. 56 cod. pen. richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato.
È, quindi, elemento strutturale oggettivo del tentativo, insieme alla direzione non equivoca degli atti, l’idoneità degli stessi, dovendosi intendere per tali quelli dotati di una effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato, alla luce di una valutazione prognostica da effettuarsi con giudizio ex ante.
Tale valutazione, da compiersi non dal punto di vista del soggetto agente, ma nella prospettiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, deve tener conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, si da determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione dell’indicato bene (tra le altre, Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, dep. 04/07/2008, P., Rv. 240736; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, dep. 24/05/2010, Basco e altri, Rv. 247197; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, dep. 19/07/2010, Resa e altri, Rv. 248305).
Questa Corte ha anche ripetutamente affermato che, al fine della qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e alla diversa potenzialità dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nei secondo vi è un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente (tra le altre, Sez. 1, n. 1950 del 20/05/1987, dep. 15/02/1988, Incamicia, Rv. 177610; Sez. 1, n. 35174 del 23/06/2009, dep. 11/09/2009, M., Rv. 245204;).Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, dep. 20/10/2010, Bisotti Rv. 248550.
4.2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo riferito l’accertamento da compiersi, secondo i criteri che presiedono alla configurabilità del delitto tentato, a un giudizio ex ante di oggettiva idoneità dell’azione dell’imputato a cagionare la vittima della vittima, evidenziando in tale contesto prognostico il mezzo utilizzato, rappresentato da una bottiglia spezzata utilizzata come arma da punta e da taglio, le regioni corporee attinte (il capo, il collo e l’emitorace sinistro) e il numero dei colpi inferti; ha logicamente e ragionevolmente ritenuto la sussistenza dell’idoneità degli atti in relazione alla loro adeguatezza causale in rapporto alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, e ha, coerentemente, ritenuto, al fine della valutazione della potenzialità espansiva della condotta, non necessario che la vittima si fosse trovata in pericolo di vita.
Conformemente ai predetti principi, la Corte ha, anche, dato esaustivo conto della qualificazione del fatto quale tentato omicidio, richiamando la valenza concorrente dell’aspetto relativo alla idoneità degli atti e le considerazioni svolte al riguardo ed evidenziando due dati fattuali specifici, relativi all’accanimento contro la vittima da parte dell’imputato che lo ha continuato a colpire e alla pronuncia della frase “ora lo ammazzo”; e, con ragionamento probatorio corretto, ha ritenuto tali elementi idonei a esprimere la sussistenza dell’animus necandi, in linea con le valutazioni fatte dal primo Giudice che aveva già posto in debito risalto gli elementi fattuali e i dati probatori acquisiti e ritenuto la condotta, particolarmente pervicace e reiterata, tenuta dall’imputato tale da configurare, con prognosi ex ante, l’ipotesi del tentato omicidio.
4.3. A fronte di tali rilievi, la difesa, nuovamente reiterando argomenti già rappresentati nelle fasi di merito e puntualmente analizzati con motivazioni giuridicamente corrette e logicamente articolate, ha dedotto l’assenza di pericolo di vita, incidente sulla idoneità degli atti, cui essa è correlata, e la superficialità delle ferite refertate, che esclude la idoneità concreta del mezzo usato ed è incompatibile con l’intenzionalità omicida, disvelando lo scopo di allontanare da sé la minaccia o, al più, lo scopo di ledere.
L’infondatezza di tali doglianze deriva dalla diversa prospettiva in cui si pone il ricorrente nell’analisi della sua condotta, poiché il giudizio preteso in ordine all’intensità dei colpi inferti e alle loro conseguenze attiene a una valutazione ex post, in contrasto con la lettera e la ratio della previsione normativa, e dalla considerazione che la valutazione circa l’esistenza o meno dell’animus necandi costituisce il risultato di un’indagine di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, mentre le deduzioni prospettate come conseguenti a incongruenze logiche e lacune motive della decisione impugnata sono alternative interpretazioni, affidate alla ricostruzione in fatto di elementi non rilevanti al fine della configurazione della condotta di tentato omicidio, e si risolvono in critiche di puro merito, estranee al tema di indagine di legittimità.
5. È, invece, fondata la censura che attiene alla contestata applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, disposta con la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 235 cod. pen., e implicitamente confermata dalla Corte d’appello nell’esame congiunto del terzo e del quarto motivo d’appello, con il secondo dei quali si era svolta analoga doglianza.
Il ricorrente ha, infatti, opposto un valido titolo giustificativo della sua protezione dalla espulsione ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83CE, essendo titolare, al momento del fatto, di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 23, comma 2, del detto decreto per il suo status di protezione sussidiaria prevista dall’art. 2, comma 1, lett. g), del medesimo decreto, in favore di quanti, pur non riconoscibili come rifugiati politici, nei Paesi di origine correrebbero rischi effettivi di subire uno dei gravi danni contemplati al successivo art. 14.
La eliminazione della disposta espulsione, che non richiede una valutazione di merito, può essere disposta da questa Corte a norma dell’art. 620 lett. l), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla espulsione, che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Leave a Reply