La percentuale di invalidità costituisce un fatto e pertanto non se ne può fare una stima in via equitativa.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 settembre 2018, n. 23468.

Sentenza 28 settembre 2018, n. 23468

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27155/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore ad negotia Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrefnti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 430/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale (all’epoca del fatto l’attore era minore). Il Tribunale adito accolse la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma, al netto di provvisionale e acconto corrisposti in corso di causa, di Euro 548.913,25. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Con sentenza di data 126 settembre 2016 la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale che “poiche’ l’appellante non ha dimostrato di aver completato gli studi universitari intrapresi nel 2006 (cfr. certificato Politecnico Bari del 9.4.2008) si puo’ desumere ch’egli abbia conseguito un diploma, presumibilmente di perito industriale. La percentuale di menomazione della capacita’ lavorativa del (OMISSIS), in assenza di prova sulle reali occasioni di lavoro dello stesso e considerata la perdita dell’arto superiore dx, puo’ equitativamente fissarsi nella misura del 20%, anche perche’ l’attivita’ professionale esercitabile dal danneggiato non sarebbe, secondo la tipologia degli studi, incentrata sul lavoro manuale”. Aggiunse, facendo ricorso al criterio del triplo della pensione sociale e valutata ogni circostanza rilevante, che la mancata detrazione della percentuale di abbattimento della rendita per lo scarto fra vita fisica e vita lavorativa appariva sufficiente criterio di attualizzazione, coprendo adeguatamente la differenza fra l’importo determinato in base al Regio Decreto n. 1403 del 1922 e quello cui il danneggiato aveva diritto in considerazione degli attuali efficienti, e che avuto riguardo alla percentuale del 20% spettava l’importo di Euro 66.568,09, inferiore a quello accordato equitativamente dal giudice di merito (Euro 110.581,00), sicche’ in applicazione del divieto di reformatio in peius l’appello andava rigettato.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la corte territoriale, facendo discendere la riduzione della capacita’ lavorativa specifica nella misura del 20% dall’accertamento secondo cui l’appellante avrebbe probabilmente svolto il lavoro di perito industriale e che tale attivita’ non e’ incentrata sull’uso di tutte due le mani, ha rivisitato l’accertamento del giudice di primo grado, passato in cosa giudicata per essere sub judice solo la questione del quantum, secondo cui: il (OMISSIS) era iscritto alla facolta’ di ingegneria informatica, era altamente probabile se non addirittura certa la menomazione della capacita’ di lavoro specifico per effetto delle menomazione subita e la liquidazione del danno doveva avvenire tenendo conto che, quanto meno con riferimento alla parte manuale del lavoro proprio del tecnico informatico, sarebbe stato percepito un reddito inferiore rispetto a quello che il (OMISSIS) avrebbe percepito in assenza dell’infortunio.
Il motivo e’ inammissibile. La censura difetta di specificita’ non essendo state chiarite dal motivo di ricorso le ragioni di contrasto con la statuizione di primo grado. Il ricorrente si limita invero a ripercorrere in parte il percorso logico-motivazionale, in punto di quantificazione del danno, seguito dal giudice di appello e dal Tribunale senza evidenziare in modo chiaro quale fosse la statuizione di primo grado passata in cosa giudicata e quale sia stata la statuizione di appello in contrasto con la prima statuizione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 113 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, articolo 1, comma 1, lettera a), L. n. 407 del 1990, articolo 3, comma 3 e del codice 7407 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la Corte d’appello non aveva il potere di accertare secondo equita’ una situazione di fatto, e cioe’ la riduzione della capacita’ di lavoro subita, la quale peraltro, in applicazione della disciplina indicata in rubrica, avrebbe dovuto essere determinata nella misura del 75%. Aggiunge che del giudizio equitativo non e’ stata fornita adeguata motivazione e che apparente e’ la motivazione nella parte in cui si afferma che “l’attivita’ professionale esercitabile dal danneggiato non sarebbe, secondo la tipologia degli studi, incentrata sul lavoro manuale”, essendo necessario l’uso di entrambe le mani per tutti coloro i quali svolgono un’attivita’ industriale.
Il motivo e’ fondato. La determinazione in via equitativa della percentuale di invalidita’ permanente, compiuta dalla corte territoriale, e’ errata poiche’ l’invalidita’ costituisce una questione di fatto e non di diritto. Come affermato da Cass. 4 novembre 2014, n. 23425 (conforme Cass. 29 settembre 2000, n. 12910 e ad altre), in via equitativa “puo’ determinarsi la misura del risarcimento del danno (articolo 1226 c.c.), non certo l’esistenza dello stesso: pertanto dinanzi a postumi permanenti dei quali sia dubbia l’esistenza, la misura o la derivazione causale dal fatto illecito, nessuna “stima equitativa del grado di invalidita’ permanente” e’ possibile. L’esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti costituiscono il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento, e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilita’ per il giudice di ricorrere all’equita’: come ripetutamente ritenuto da questa Corte, sia in materia di responsabilita’ civile, sia in materia di assicurazioni sociali”.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 113 e 101 c.p.c., nonche’ articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che la decisione impugnata e’ fondata sul Regio Decreto n. 1403 del 1922, che, come affermato da Cass. n. 20615 del 2015, risulta abrogato.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.p.c., ed in subordine al motivo che precede del Regio Decreto n. 1403 del 1922, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che i criteri previsti dal Regio Decreto n. 1403 del 1922, non consentono l’integralita’ del risarcimento, anche facendo applicazione di correttivi e che nel caso di specie, nel quale il CTU aveva determinato il grado dell’invalidita’ permanente nella misura del 20%, la riduzione della capacita’ lavorativa nella sola misura del 20% non rappresenta il ristoro del danno. Aggiunge che la motivazione e’ apparente non risultando dimostrato che l’importo di Euro 67.000,00 rappresenti il ristoro integrale del danno.
I motivi terzo e quarto, da valutare unitariamente, sono fondati. Il danno permanente da incapacita’ di guadagno non puo’ essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con Regio Decreto n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’articolo 1223 c.c. (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20615; 28 aprile 2017, n. 10499). Il profilo ha carattere assorbente rispetto alla questione dell’abrogazione della disciplina in discorso, rispetto alla quale Cass. n. 20615 del 2015 ha comunque affermato che il Regio Decreto n. 1403 del 1922, “e’ stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali (CNAS, ovvero l’ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (1933), e quindi dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.

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