Configura un principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 settembre 2018, n. 23457.

La massima estrapolata:

Configura un principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicche’ l’appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale: resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., l’impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell’impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all’interesse di tale parte.
Tuttavia, le impugnazioni proposte successivamente alla prima, pur potendo rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 334 c.p.c., ossia ritenersi indiscriminatamente incidentali tardive con l’unico nocumento rappresentato dall’ultimo comma della norma (e cioe’ essere dichiarate inefficaci ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile) devono ammettersi, purche’ siano rispettati i termini di cui agli articoli 166 e 343 c.p.c., per la costituzione in giudizio, norme che assurgono, pertanto, a regole generali di contenimento del sistema

Sentenza 28 settembre 2018, n. 23457

Data udienza 15 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22437/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona dell’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 130/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria con la quale era stato dichiarata inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso la pronuncia del Tribunale che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata contro la (OMISSIS) Spa per i danni subiti a seguito di un sinistro occorso durante un viaggio in treno.
Assumeva, per cio’ che interessa in questa sede, che la (OMISSIS) aveva proposto appello, contestando l’an debeatur e che l’impugnazione da lui separatamente notificata ed avente per oggetto la contestazione del quantum debeatur, riconosciuto in misura inferiore rispetto alle sue pretese, era stata dichiarata inammissibile perche’ tardiva.
La (OMISSIS) ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 333, 334, 343, 325, 320, 327, 138 e 166 c.p.c.: assume che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 era stata introdotta una distinzione fra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello in cui si verificavano gli effetti per il destinatario. Lamenta che conseguentemente, era stata erroneamente dichiarata l’inammissibilita’ dell’appello da lui proposto che doveva, invece, essere ritenuto tempestivo.
2.Con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, lamenta, ancora, la violazione degli articoli 333, 343, 325, 326 e 327 c.p.c., e dell’articolo 12 preleggi: censura l’affermazione della Corte secondo la quale la notifica dell’impugnazione nei suoi confronti dal parte della (OMISSIS) aveva fatto decorrere il termine c.d. breve, di cui all’articolo 325 c.p.c., con una interpretazione espressamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimita’.
3. In ragione della rilevanza che le cadenze processuali assumono nell’esame dei motivi, deve sommariamente ripercorrersi lo svolgimento dei gradi di merito della controversia.
(OMISSIS) ha agito dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per il risarcimento dei gravi danni subiti a seguito dell’incidente verificatosi su un treno nel quale si trovava mentre percorreva la tratta (OMISSIS).
Il Tribunale riconobbe la responsabilita’ di (OMISSIS) e la condanno’ al risarcimento del danno in misura inferiore a quella domandata, con sentenza depositata il 1.6.2004.
La (OMISSIS) ha proposto appello sull’an debeatur con atto di citazione notificato il 27.10.2004 per l’udienza del 20.1.2005.
Il (OMISSIS) propose separata impugnazione, notificata a mezzo posta il 23.12.2004/4.1.2005, e si costitui’ in giudizio il 14.1.2005.
La Corte territoriale respinse l’appello della (OMISSIS) e dichiaro’ inammissibile l’impugnazione del (OMISSIS) sostenendo che, essendo stato l’appello notificato il 4.1.2005 (data in cui l’atto era stato consegnato alla destinataria), doveva ritenersi tardivo come appello autonomo, perche’ proposto oltre il c.d. “termine breve” decorrente dal 27.10.2004; e non poteva considerarsi neanche ammissibile come appello incidentale o come appello incidentale tardivo ex articolo 334 c.p.c., in quanto doveva qualificarsi come tale solo l’appello proposto quando non fossero decorsi i termini generali “(c.d. termine breve o, in alternativa, lungo)” per l’impugnazione. (cfr. pag. 12 sentenza).
4. Tanto premesso, le censure contenute nel secondo motivo devono essere preliminarmente esaminate, in quanto costituiscono antecedente logico del primo.
La critica, infatti, e’ riferita agli effetti della notifica dell’appello della controparte nei suoi confronti: al riguardo, il ricorrente assume che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che dalla conoscenza legale del ricorso potesse derivare analogo effetto anche rispetto alla sentenza, con conseguente decorrenza del termine di cui all’articolo 325 c.p.c..
Contesta tale statuizione richiamando orientamenti di legittimita’ che si erano espressi in modo contrario (Cass. 9022/1993).
4.1.Il motivo e’ infondato.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi e’, invero, assai risalente e risulta superata da successivi arresti in senso contrario, ai quali questo Collegio intende dare seguito.
E’ stato infatti affermato che “la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestivita’ va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all’articolo 325 c.p.c., salva l’ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge” (Cass. 17309/2017); e, ancora, che “la notificazione dell’impugnazione, ancorche’ invalida (in quanto, nella specie, non eseguita nel domicilio eletto dalla parte destinataria), equivale, agli effetti della conoscenza legale della sentenza impugnata, alla notificazione di quest’ultima, con la conseguenza che, essendosi consumato il potere di impugnare, decorre da essa il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., senza che neppure possa al riguardo rilevare un’eventuale rinnovazione della notifica entro un termine ragionevolmente contenuto” (cfr. Cass. 8299/2015).
Nella stessa direzione risulta l’orientamento secondo il quale “nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l’inammissibilita’ sia stata dichiarata (realizzandosi altrimenti l’effetto di consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione e’ quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza” (cfr. Cass. 2478/2016).
4.2. Pertanto, la notifica dell’atto di citazione in appello della (OMISSIS) ha avuto l’effetto di far ritenere notificata anche la sentenza impugnata: con la conseguenza che da quella data (27.10.2004) ha iniziato a decorrere il termine c.d. breve di trenta giorni per la proposizione dell’appello anche da parte del (OMISSIS).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio e, pertanto, la censura, sul punto, deve essere respinta.
5. Ma anche il secondo motivo, pur contenendo un rilievo fondato, non puo’ essere accolto: la motivazione della sentenza, tuttavia, deve essere, al riguardo, modificata.
E’ infatti erronea la statuizione dei giudici d’appello che hanno ritenuto che il perfezionamento della notifica dell’impugnazione proposta dal (OMISSIS) dovesse essere fatto risalire alla data in cui l’atto venne recapitato al destinatario, e cioe’ il 4.1.2005.
Questa Corte, infatti, a seguito del noto intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002), ha avuto modo di affermare, con orientamento ormai consolidato che “a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed, in particolare, dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.” (cfr. Cass SSUU 10216/2006); e, ancora, “in tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, nell’ordinamento deve ritenersi operante un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalita’ di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilita’ dell’atto da parte di quest’ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilita’ (cfr. Cass. 2161/2007).
5.1. Ma, tanto premesso e chiarito che la notifica dell’appello in esame rispetto al notificante – deve ritenersi validamente compiuta per gli effetti ai quali e’ diretta in data 23.12.2004, deve comunque confermarsi la dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello per tardivita’.
Si osserva infatti quanto segue.
Il termine breve decorrente, per quanto sopra argomentato in ordine al secondo motivo, dalla data di notifica del ricorso della (OMISSIS), andava a spirare il 27.11.2004: quindi, pur riconducendo correttamente gli effetti della notifica dell’appello del (OMISSIS) alla data di spedizione (23.12.2004), esso, come appello autonomo, deve dichiararsi tardivo in quanto proposto dopo che il termine c.d. breve era gia’ spirato.
6. Rimane da esaminare la questione, proposta fra le argomentazioni del primo motivo, concernente la possibilita’ che l’impugnazione possa comunque considerarsi come valido appello incidentale, tempestivo o tardivo.
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, ormai consolidato, secondo il quale “nel vigente sistema processuale, l’impugnazione proposta per prima assume la qualifica d’impugnazione principale e determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza; le impugnazioni successive alla prima hanno percio’ carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell’impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioe’ a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia; ne consegue che nel caso dell’appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziche’ essere proposte nelle forme e nei termini di cui all’articolo 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purche’ proposte nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass. 2878/1988; Cass. 14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012).
6.1. Anche su tale questione, dunque, la Corte territoriale che ha negato che l’impugnazione potesse considerarsi incidentale tardiva assumendo che la fattispecie di cui all’articolo 334 c.p.c., e’ configurabile per “i casi in cui non siano decorsi i termini generali per l’impugnazione” – ha errato, in quanto la norma prevede esattamente il contrario disponendo che l’impugnazione possa essere proposta “anche quando per essa e’ decorso il termine o le parti hanno fatto acquiescenza alla sentenza” (articolo 334, u.c.), con l’unica conseguenza sfavorevole che essa perde efficacia se l’impugnazione principale e’ dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 15483 /2008; Cass. 16366/2014; Cass. 14609/2014).
6.2.Ma, tanto premesso in ordine alla generale ammissibilita’ dell’impugnazione proposta successivamente a quella principale, si osserva che risulta decisivo, nella ricostruzione del sistema, il rispetto delle modalita’ e dei termini di cui al combinato disposto degli articoli 343 e 166 c.p.c., coincidenti, anche ove l’impugnazione sia stata proposta con atto autonomo e non con comparsa di risposta, con il termine di costituzione in giudizio e cioe’ quello di 20 giorni prima dell’udienza.
Tale principio e’ stato correttamente applicato dalla Corte territoriale che ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio del (OMISSIS) rispetto al proprio atto d’appello, essendo essa intervenuta – a fronte dell’udienza del 20.1.2005 soltanto in data 14.1.2005, e cioe’, ben oltre, il termine sopra indicato, con conseguente decadenza anche dalla facolta’ di proporre impugnazione incidentale.
6.3. Questo Collegio ritiene, infatti, che configuri un principio generale quello per cui la prima impugnazione vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicche’ l’appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale: resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., l’impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell’impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all’interesse di tale parte.
Tuttavia, le impugnazioni proposte successivamente alla prima, pur potendo rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 334 c.p.c., ossia ritenersi indiscriminatamente incidentali tardive con l’unico nocumento rappresentato dall’ultimo comma della norma (e cioe’ essere dichiarate inefficaci ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile) devono ammettersi, purche’ siano rispettati i termini di cui agli articoli 166 e 343 c.p.c., per la costituzione in giudizio, norme che assurgono, pertanto, a regole generali di contenimento del sistema.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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