Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22485.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito.

Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22485

Data udienza 16 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11965/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4495/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo di ricorso 1).
RITENUTO
CHE:
Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione allo stato passivo della societa’ (OMISSIS) SPA in amministrazione straordinaria, proposta dalla societa’ (OMISSIS) SPA (di seguito (OMISSIS)), con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione avverso l’esclusione di crediti chirografari ammontanti ad Euro 3.020.000,00=, traenti titolo da atti di coobbligazione di (OMISSIS), precedenti alla ammissione all’amministrazione straordinaria, relativi a due polizze fideiussorie emesse da (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) SRL, obbligata principale. Secondo l’opponente, la prima era stata emessa a favore di (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) a garanzia del pagamento di corrispettivi dovuti da parte di (OMISSIS) SRL relativi a contratti di fornitura ed era stata escussa per Euro 2.420.000,00= da (OMISSIS) SPA in data 31/03/2009, in epoca successiva alla cessazione di efficacia delle appendici di coobbligazione; la seconda garantiva invece (OMISSIS) SPA dall’eventuale inadempimento contrattuale di (OMISSIS) SRL ed era stata assolta mediante un bonifico registrato sull’estratto conto bancario intestato a (OMISSIS) in data 12/03/2009.
La opponente (OMISSIS) aveva sostenuto di avere corrisposto ai beneficiari il complessivo importo indicato senza ottenere la rifusione da parte di (OMISSIS). Il Tribunale ha respinto l’opposizione sulla considerazione che la documentazione versata a sostegno del credito era priva di data certa e non risultavano depositate le quietanza.
(OMISSIS) ricorre per cassazione con tre motivi, ai quali replica con controricorso corredato da memoria ex articolo 378 c.p.c. la societa’ in amministrazione straordinaria.
Il Sostituto procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., articolo 99.
La ricorrente sostiene di avere formulato in sede di opposizione richiesta affinche’ venisse ordinato agli organi della procedura la produzione del ricorso per dichiarazione di credito e dei relativi allegati, ovvero affinche’ il Tribunale provvedesse all’acquisizione d’ufficio e lamenta anche la omessa pronuncia in merito alla richiesta cosi’ formulata, rilevando, di contro, che il Tribunale aveva evidenziato l’assenza di documenti proprio osservando che non ne sarebbe stata richiesta l’acquisizione.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento ai documenti depositati nel fascicolo dell’insinuazione al passivo, necessari per valutarne l’anteriorita’ all’apertura della procedura.
1.3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
1.4. Osserva la Corte che il Tribunale, nel respingere la domanda, in disparte dalle questioni afferenti il tema della data certa che si pongono certamente come successive, ha fondato la sua decisione sulla preliminare questione della mancata produzione nel giudizio di opposizione di alcuni documenti (in special modo, delle quietanze), gia’ allegati alla tempestiva domanda di insinuazione al passivo, rimarcando che l’opponente non aveva nemmeno chiesto che venissero acquisititi in sede di ricorso introduttivo.
1.5. Tale statuizione risulta errata e va cassata.
Ricorda la Corte che risulta oramai superato l’orientamento che, richiamando il principio dispositivo come fondante il giudizio di opposizione allo stato passivo, come disciplinato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, novellato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, aveva ritenuto che al creditore, la cui domanda L. Fall., ex articolo 93, era stata respinta dal giudice delegato, era fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento, L. Fall., ex articolo 99, la documentazione gia’ depositata in sede di verifica del passivo, senza che la stessa potesse essere acquisita ex officio (Cass. 14/12/2015, n. 25174; Cass. 16/01/2012, n. 493; Cass. 08/11/2010, n. 22711).
Attraverso un progressivo temperamento del principio, si ritenuto necessario valorizzare il comportamento dell’opponente che abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto gia’ prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, anche perche’ implicitamente desumibile dal tenore del ricorso e tale da non lasciare dubbi sull’identita’ degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, escludendo in tale ipotesi una sua negligente inerzia, idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova ed interpretando l’istanza come richiesta di autorizzazione al ritiro della documentazione, L. Fall., ex articolo 90, applicabile in virtu’ della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 21/12/2016, n. 26639; Cass. 14/07/2014, n. 16101).
Da ultimo, con ulteriore affinamento, si e’ puntualizzato che “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito.” (Cass. n. 12549 del 18/05/2017).
1.6. Orbene, nel caso di specie, che si colloca in epoca anteriore a questi articolati sviluppi ermeneutici, la (OMISSIS) aveva chiesto al Tribunale di ordinare “agli organi della procedura la produzione del ricorso per dichiarazione di credito e dei relativi allegati ovvero provvedere all’acquisizione d’ufficio di tali documenti” (v. trascrizione ai foll. 3/4 del ricorso), e cio’ appare sufficiente per l’accoglimento dei motivi, atteso che: la richiesta era stata avanzata sia pure non con le caratteristiche elaborate dalla Corte solo nella recentissima decisione del 2017, invocata dalla controricorrente con la memoria per contrastare il ricorso-; in concreto il Tribunale ha avuto ben chiaro quali erano i documenti mancati ai quali la creditrice si era riferita, assumendo tuttavia erroneamente che era mancata la richiesta di acquisizione; la mancanza dei documenti (in special modo, delle quietanze) appare decisiva, sia per il primo che per il secondo pagamento, in ragione del tenore letterale della motivazione che ne rimarca la rilevanza, denunciando la carenza documentale.
2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c..
La censura concerne la statuizione con la quale e’ stato escluso che potesse dedursi la certezza della data della coobbligazione relativa alla polizza emessa a favore di (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e del (OMISSIS) SCARL dal verbale del Consiglio di Amministrazione di (OMISSIS) del 06/06/2008, ove era dato atto della necessita’ di perfezionare un ulteriore atto di coobbligazione di (OMISSIS), con decorrenza dal 15 giugno 2008 al 30 aprile 2009, e del conferimento all’Amministratore delegato del potere di sottoscrivere l’atto di coobbligazione anzidetto.
2.2. Il motivo e’ assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei motivi primo e secondo.
3.1. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; il decreto impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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