Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40934.

La massima estrapolata:

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5
Essendo stato il prelievo effettuato nel corso di un protocollo terapeutico, non puo’ affermarsi la sussistenza di un obbligo di preavviso.

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40934

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio sulla determinazione della pena da rideterminarsi partendo dalla pena base e per il rigetto nel resto;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ASCOLI PICENO come da nomina a sostituto processuale ex articolo 102 c.p.p. depositata in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con cui (OMISSIS) e’ stato ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), 2-bis e articolo 186 bis, commi 1 e 3 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di multa, perche’ postosi alla guida di un autocarro in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a 2,83 g/l, provocava un sinistro stradale, perdendo il controllo del veicolo su una curva destrorsa, cosi’ andando a finire nella canalizzazione adiacente la strada, dopo avere sfondato il cordolo, cui seguiva il ribaltamento del mezzo pesante, con l’aggravante di esercitare professionalmente l’attivita’ di trasporto.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre diversi motivi.
3. Con il primo fa valere ex articolo 606, comma 1, lettera b) c) ed e) il vizio di violazione di legge penale in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 5, il vizio di violazione della legge processuale, in relazione all’articolo 356 c.p.p. e articolo 144 disp. att. c.p.p., nonche’ vizio di motivazione. Rileva che la Corte ha ritenuto che il prelievo ematico fosse stato eseguito nell’ambito di un protocollo sanitario, nonostante la prova documentale relativa alla prestazione del consenso dimostrasse che l’esame era intervenuto su richiesta della Polizia giudiziaria e benche’ la certificazione relativa agli esiti fosse stata prodotta in modo incompleto ed infine, nonostante fosse pacificamente stato omesso il previo avviso al difensore. Osserva che la mancata produzione della certificazione completa degli esami svolti presso il nosocomio impedisce di desumere, come fa la Corte territoriale, che la prima pagina indicasse gli altri esami inerenti il protocollo. Dunque, dovendo ritenersi che l’accertamento tendente a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza sia stato sollecitato dalla Polizia Municipale, l’omesso avviso di cui all’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., renderebbe la prova della rilevazione ematica, inutilizzabile, configurandosi l’accertamento come urgente, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p.. Ne discenderebbe la manifesta contraddittorieta’ fra la sentenza e le risultanze documentali e quindi l’erronea applicazione della legge.
4. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b) e c) della violazione della legge penale e processuale per avere il giudice di secondo grado provveduto a rideterminare la pena ponendo alla base del calcolo una pena base maggiore di quella applicata in primo grado. Sottolinea che il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato una pena base pari a mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, laddove la Corte ha applicato una pena di mesi nove di arresto edEeuro 2250,00 di ammenda in violazione del divieto di reformatio in peius, principio insuperabile non essendo sufficiente che la riformulazione del calcolo pervenga ad un esito piu’ favorevole.
5. Con il terzo motivo si duole dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l’aggravante dell’incidente stradale e’ stata ritenuta sub valente rispetto alle attenuanti generiche e pertanto non ha inciso sul trattamento sanzionatorio, nel quale deve rientrare anche la revoca della patente. Chiede l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo introduce due temi strettamente connessi su cui la giurisprudenza di legittimita’ si e’ a lungo soffermata: il primo riguarda la necessita’ di prestazione del preventivo consenso per l’effettuazione dell’esame ematico ai fini di accertamento del tasso alcolemico, il secondo riguarda l’obbligo di previo avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., la cui violazione determina una nullita’ ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 356 c.p.p., sulla natura della quale e’ sufficiente un semplice rinvio all’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi).
3. Deve, preliminarmente, essere affrontata la questione, che assume in questa ipotesi rilevanza centrale, della mancanza della prova dell’avvenuto accertamento nell’ambito di un protocollo medico-sanitario. La sentenza impugna ta ricostruisce il fatto avvalendosi del documento contenente l’esito della verifica, nel quale sono riportati, oltre gli esiti dell’esame relativi al tasso alcolemico, anche i risultati inerenti il livello del sodio ematico Cio’ dimostra, secondo la Corte territoriale, che furono svolti una pluralita’ di analisi del sangue e che, dunque, anche l’accertamento del tasso di alcool etilico fu effettuato per finalita’ terapeutiche. Con la conseguenza dell’assenza dell’obbligo di previo avviso perche’ l’accertamento e’ privo della natura di atto di polizia giudiziaria e la sua utilizzabilita’ va equiparata a quella di un qualsiasi altro documento che venga acquisito al processo.
3.1 Alla della decisione impugnata il ricorrente oppone il rilievo della mancata acquisizione del documento completo relativo agli esiti degli esami eseguiti ai fini della rilevazione del tasso alcolemico. Osserva che la mancanza della prima pagina non consente di affermare che l’analisi specifica fosse inserita in protocollo sanitario, deponendo per un’interpretazione del tutto diversa la presenza del modulo di consenso al prelievo, fatto sottoscrivere all’interessato, ove si legge che il medesimo “e’ sospettato dalla polizia di stato (…) di guidare in stato di ebbrezza”, il che dimostrerebbe che il prelievo fu richiesto dalla polizia giudiziaria.
4. Ora, deve considerarsi, preliminarmente, che laddove l’accertamento sanitario sia stato autonomamente avviato dal personale sanitario per finalita’ di cura, la successiva richiesta di accertamento da parte della polizia giudiziaria, non ne muta la natura, sicche’ il documento che contiene gli esiti del prelievo, comprensivo di quelli per la verifica dell’alcool ematico, e’ suscettibile di acquisizione come qualsiasi altro, perche’ la domanda della polizia giudiziaria interviene in un momento successivo e, stante il diverso scopo dell’analisi avviata, nessun avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p. e’ obbligatorio.
4.2. Nel caso di specie cio’ che condiziona la soluzione e’ la diversa valenza probatoria che viene assegnata alla documentazione sanitaria (peraltro non riprodotta in questa sede in uno con il ricorso) ed alla sua collocazione temporale, entrambe contestate dal ricorrente.
4.3. Va, nondimeno, rilevato, a questo proposito, che la ricostruzione della Corte territoriale non presenta affatto quel carattere di travisamento della prova che il ricorrente le attribuisce. Ed invero la motivazione, in primo luogo, chiarisce in modo del tutto coerente che l’inserimento dell’analisi dell’alcool ematico nel protocollo terapeutico si ricava dal fatto che il certificato attestante la concentrazione di gr. 2,38/l non riporta solo ed esclusivamente quella verifica, ma contiene l’esito di altri esami, quali quello relativo alla misura del sodio nel sangue. Dalla lettura dell’unico foglio agli atti, recante siffatti risultati, trae che nel precedente foglio, vi fossero gli esiti di altre analisi, che normalmente si eseguono sui pazienti per approntare la terapia piu’ adeguata, perche’ – ed e’ qui la denunciata evidenza- altrimenti nel secondo foglio non sarebbe riportato il risultato del sodio, la cui ricerca e’ del tutto avulsa dalla valutazione della valutazione alcolimetrica. In secondo luogo, spiega perche’ sotto il profilo temporale debba reputarsi che l’applicazione del protocollo abbia preceduto la richiesta di consenso, essendosi le Forze dell’ordine presentate in ospedale dopo ben quattro ore dal sinistro, non riuscendo ne’ a vedere, ne’ a parlare con il (OMISSIS), perche’ sottoposto alle cure del caso.
5. In assenza di qualsivoglia contraddittorieta’ delle argomentazioni poste dalla Corte alla base della decisione sul punto non resta che affrontare il secondo quesito posto con il primo motivo di ricorso, la cui soluzione, tuttavia, e’ racchiusa nella premessa. La giurisprudenza di questa sezione, infatti, ha ripetutamente chiarito che “In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5” (da ultimo: Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017 – dep. 09/11/2017, P.G. in proc. Lirussi, Rv. 27193501; Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018 – dep. 09/02/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, Sentenza n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268885); Sez. F, Sentenza n. 34886 del 06/08/2015 Ud. (dep. 13/08/2015) Rv. 264728).
6. Concludendo, dunque, essendo stato il prelievo effettuato nel corso di un protocollo terapeutico, non puo’ affermarsi la sussistenza di un obbligo di preavviso.
7. Con riferimento al secondo motivo, occorre, preliminarmente, ricordare che “Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entita’ complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando determina un trattamento sanzionatorio piu’ favorevole per effetto dell’estensione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche anche alla recidiva, non puo’ comunque fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.(cfr. da ultimo ed ex multis: Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017 – dep. 14/09/2017, Brajdic, Rv. 27118201; Sez. 2, Sentenza n. 41933 del 03/04/2017 Ud. (dep. 14/09/2017) Rv. 271182; Sez. 4, Sentenza n. 18086 del 24/03/2015 Ud. (dep. 29/04/2015) Rv. 263449).
8. Il collegio d’appello, dato atto che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto di poter effettuare un bilanciamento fra l’aggravante di cui all’articolo 186 bis C.d.S., comma 3, con le circostanze attenuanti generiche, risolto nel senso della prevalenza nella sentenza la’ gravata, ha riformulato il calcolo partendo da una pena base piu’ elevata. Ed invero, il calcolo del Tribunale muoveva da una pena base di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di multa, ridotta di un terzo per il riconoscimento delle attenuanti generiche (mesi quattro ed Euro mille) e nuovamente aumentata del doppio per l’applicazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis ed indi nuovamente aumentata della meta’ ai sensi dell’articolo 186 bis C.d.S.. Per ovviare all’errore, non potendosi operare il bilanciamento fra le circostanze, posto che l’articolo 186 bis, comma 4 impone di operare l’aumento da un terzo alla meta’, ed indi eventualmente la riduzione, la Corte riformula il calcolo nel modo che segue: pena base mesi nove di arresto ed Euro 2.250,00 di ammenda, ridotta a mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda aumentata per l’aggravante di cui all’articolo 186 bis C.d.S. della meta’ (in relazione alla gravita’ del superamento del limite di cui alla lettera c)) pari a mesi 9 ed Euro 2.250,00 e ridotta di un terzo ex articolo 62 bis c.p..
9. La rideterminazione, tuttavia, non solo parte da una pena base piu’ elevata da quella considerata dal primo grado (nove mesi anziche’ sei), ma appare errata sotto il profilo del calcolo perche’ considera due volte le attenuanti generiche. Malgrado cio’ e’ possibile riformulare in questa sede il calcolo, partendo dalla pena base di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, sanzione minima per la fattispecie di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) aumentata della meta’ ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo cosi’ giungendo a mesi 9 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, su cui operare la diminuzione di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, con il risultato finale di mesi sei di arresto ed Euro. 2.000,00 di ammenda.
10. E’ chiaro, infatti, che muovendo dal minimo della pena (mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda), occorre mantenere l’aumento per l’aggravante di cui all’articolo 186 bis C.d.S., comma 3, che va ridotta per la concessione delle aggravanti generiche. Il risultato raggiunto dalla Corte, dunque, benche’ illegale, e’ piu’ favorevole (mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda) di quello che si raggiungerebbe muovendo dal minimo edittale (cfr. “In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non puo’ porre riparo ne’ con le formalita’ di cui agli articoli 130 e 619 c.p.p., perche’ si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, ne’ in osservanza all’articolo 1 c.p.ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, cio’ in quanto la possibilita’ di correggere in sede di legittimita’ la illegalita’ della pena, nella specie o nella quantita’, e’ limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius”. (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013 – dep. 11/12/2013, G., Rv. 2576720); Sez. 6, Sentenza n. 2982 del 28/09/1999 (dep. 05/11/1999) Rv. 215270).
11. Il motivo, pertanto appare manifestamente infondato, in quanto privo di interesse.
12. Il terzo motivo e’ parimenti inammissibile. La sanzione della revoca della patente di guida, pacificamente prevista per l’ipotesi, e’ sanzione di natura squisitamente amministrativa del tutto svincolata sia dalla misura della pena che dalla concessione delle attenuanti generiche ed e’ conseguenza legale dell’accertamento del reato, sicche’ non puo’ farsi luogo alla sua rimozione.
13. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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