Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 agosto 2012 n. 14654[1]

Per la Cassazione, dunque,  in base anche a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Brescia, il ricorrente non era riuscito a provare non solo il fatto oggettivo della cessione dei titoli senza corrispettivo ma neanche l’esistenza dell’animus donandi, considerato che non ogni attribuzione patrimoniale gratuita integra una donazione ma solo quella fatta per spirito di liberalità.

 

Sorrento 28 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

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