In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 giugno 2018, n. 17013.

La massima estrapolata:

In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.

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La rappresentanza e la procura

Sentenza 28 giugno 2018, n. 17013

Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25940/2014 proposto da:
(OMISSIS), titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4954/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) propone, sulla base un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4954/14, depositata dalla Corte di Appello di Roma il 23 luglio 2014, che – in parziale accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, “(OMISSIS)”) ed in riforma della sentenza n. 202/06 del 24 febbraio 2006 dal Tribunale di Tivoli – lo ha condannato, in via esclusiva, a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 4.183,30, oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino al soddisfo, nonche’ alla restituzione dei beni consegnati “in concessione d’uso”, come da contratto di somministrazione del 27 febbraio 1998.
2. Riferisce l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio, dalla predetta (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), affinche’ fosse accertato il loro inadempimento al suddetto contratto di somministrazione, per violazione dell’obbligo di esclusiva, con condanna, in solido, sia al pagamento della somma di Euro 4.183,30, in forza di penale contrattualmente stabilita, sia alla restituzione di taluni beni concessi in comodato. Evidenzia, altresi’, di aver immediatamente contestato l’esistenza di prova in ordine alla sottoscrizione del contratto, atteso che quello prodotto in giudizio da parte attrice recava la sola firma del (OMISSIS) (terzo estraneo rispetto alla ditta individuale di esso (OMISSIS), destinataria della merce commercializzata dalla (OMISSIS)), asserendo di avere sempre pagato, di volta in volta, la merce somministratagli, contestualmente alle singole consegne. Su tali basi, pertanto, l’odierno ricorrente chiedeva il rigetto della domanda attorea, ovvero – in via di subordine – la riduzione della penale ex articolo 1384 c.c..
Deduce il (OMISSIS) che il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda attorea, motivato dal Tribunale tiburtino sul rilievo che non fosse stata sufficientemente dimostrata ne’ l’esistenza di un contratto di fornitura inter partes (visto che lo stesso risultava sottoscritto da persona estranea all’impresa individuale (OMISSIS), e senza che parte attrice neppure avesse chiesto di provare l’esistenza di un accordo di fatto, tra i due convenuti, per l’esercizio della relativa attivita’), ne’ l’inadempimento dell’obbligo di esclusiva.
Proposto appello dalla (OMISSIS), la Corte capitolina lo accoglieva nei limiti sopra indicati, e dunque con condanna del solo (OMISSIS), e cio’ sul rilievo – secondo la prospettazione che dell’atto di gravame propone l’odierno ricorrente – che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione. Esso, infatti, in difetto di eccezione specificamente sollevata, avrebbe ritenuto – sempre secondo la ricostruzione che qui si illustrata – l’inefficacia del contratto verso il (OMISSIS), giacche’ concluso dal (OMISSIS) quale suo faisus procurator, ravvisando, pertanto, il Tribunale di Tivoli gli estremi di una ratifica da parte del falsamente rappresentato, inidonea, tuttavia, a consentire l’operativita’ delle clausole (in quanto di natura vessatoria) recanti la previsione sia dell’obbligo di esclusiva che di apposita penale, rigettando, pertanto, su tali basi la domanda attorea.
Secondo la sentenza di appello, invece, i convenuti non avrebbero “assolutamente contestato la circostanza della diretta riferibilita’ del contratto del 27/2/1998 alla ditta (OMISSIS), eccependo il mancato perfezionamento dello stesso solo per la mancanza della sottoscrizione del rappresentante di (OMISSIS)”. Nel corso del giudizio i convenuti avrebbero, poi, “insistito per l’estromissione del (OMISSIS) stante la sua estraneita’ al rapporto, non essendo lo stesso titolare dell’azienda, ne’ “socio di fatto” del (OMISSIS)”. Di conseguenza, la prospettazione dei convenuti – secondo la pronuncia oggi impugnata – striderebbe “palesemente con quella attribuita dal Tribunale ai fatti di causa”, e cio’ in quanto il (OMISSIS) non avrebbe potuto essere qualificato dal primo giudice come faisus procurator, perche’ “tale non si era definito nelle sue difese”, dovendo, pertanto, essere ritenuto “soggetto titolare dei necessari poteri rappresentativi”.
3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di un solo motivo.
3.1. Con lo stesso viene dedotta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 167 c.p.c. e degli articoli 115 e 112 c.p.c.”, nonche’ “insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto fondamentale della controversia”.
Premette l’odierno ricorrente che, nell’atto di citazione della (OMISSIS), si assumeva l’avvenuta conclusione – da parte della ditta (OMISSIS) del contratto di somministrazione oggetto di giudizio “a mezzo del socio (OMISSIS)”, e che a fronte di tale prospettazione “la difesa dei convenuti si limitava a contestare l’esistenza di un vincolo di tal natura e a sostenere, dimostrandola documentalmente, l’estraneita’ del (OMISSIS) all’impresa individuale” suddetta, salvo ammettere l’avvenuto acquisto dei prodotti commercializzati dalla (OMISSIS) “sulla base di accordi di volta in volta presi con il fornitore”. Esclusivamente in via subordinata il (OMISSIS) asseriva che il proprio comportamento, consistito nell’approvvigionarsi da impresa concorrente, “era stato giustificato, ex articolo 1460 c.c., dalle continue inadempienze del rivenditore della (OMISSIS)”, chiedendo, infine, soltanto in via di ulteriore subordine, la “riduzione della penale per inadempimento”.
A fronte di tale impostazione difensiva, il Tribunale di Tivoli, pertanto, perveniva alla conclusione di escludere che “la sottoscrizione dell’atto negoziale” a firma (OMISSIS) potesse riferirsi alla ditta individuale (OMISSIS), e cio’ “poiche’ alcuna prova concreta” vi sarebbe stata “in atti in ordine all’esistenza, tra i due soggetti convenuti, di una societa’ o impresa di fatto”. Solo, dunque, ad abundantiam, ovvero per “escludere compiutamente qualsiasi ipotesi di efficacia del contratto de quo”, il primo giudice – secondo l’odierno ricorrente – avrebbe compiuto il riferimento all’operato del (OMISSIS) quale falsus procurator, dovendo escludersi, dunque, il vizio di ultrapetizione, ravvisato, invece, dalla Corte di Appello.
Cio’ premesso, giuridicamente errata sarebbe l’affermazione della Corte capitolina, laddove ha ritenuto – secondo il ricorrente – “che era onere di parte convenuta contestare la carenza del potere di rappresentanza” in capo al (OMISSIS) e, dunque, “la sua qualifica di faisus procuratoti’, atteso che la societa’ attrice “aveva azionato la sua domanda di pagamento sulla base di un presupposto completamente diverso”, vale a dire “l’esistenza di un legame societario – di fatto tra il firmatario del contratto il Sig. (OMISSIS)”.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che la questione concernente la titolarita’, dal lato passivo, del rapporto controverso (giacche’ attinente al merito della causa) non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, e come tale rientrante nel sistema decadenziale introdotto dalla L. n. 353 del 1990, bensi’ di una mera difesa, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato. Di conseguenza, il (OMISSIS) assume che la sentenza impugnata avrebbe errato nell’imputare ad entrambi i convenuti di non aver eccepito la circostanza relativa all’inesistenza del potere rappresentativo in capo al (OMISSIS) (essendo, semmai, onere dell’attore dimostrare l’esistenza di quel potere), nonche’ nel trarre come conseguenza di tale supposta inerzia un tacito autoriconoscimento, da parte del (OMISSIS) medesimo, del ruolo di rappresentante, donde la denunciata falsa applicazione degli articoli 167 e 115 c.p.c..
D’altra parte, la scelta del primo giudice di “non lasciare incompleta la motivazione” anche su un aspetto – quello dell’esistenza di una falsa rappresentanza del (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) – che era stato introdotto in giudizio proprio dalla (OMISSIS) (nella memoria ex articolo 183 c.p.c.) dovrebbe per cio’ solo escludere il vizio di ultrapetizione riscontrato, invece, dalla Corte di Appello, alla stregua del principio giurisprudenziale che ne nega la ricorrenza persino quando il giudice esamini una questione che, sebbene non espressamente formulata, si debba ritenere tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quella espressamente formulata.
In particolare, la sentenza impugnata avrebbe, dapprima, radicalmente escluso tale circostanza e, immediatamente dopo, ammesso, contraddittoriamente, la sua ricorrenza.
4. Ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione la societa’ (OMISSIS), chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ o comunque il rigetto.
Eccepisce, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile sotto due concorrenti profili, ovvero perche’ deduce cumulativamente i vizi di cui ai nn. 3) e 5) dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, ed inoltre perche’ censura la sentenza impugnata per “insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto fondamentale della controversia”, prospettando, cosi’, una doglianza non piu’ esaminabile da questa Corte ai sensi del vigente testo dell’articolo sopra richiamato.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata, giacche’ conforme al principio giurisprudenziale secondo cui l’inefficacia o l’invalidita’ del negozio concluso dallo pseudo-rappresentante puo’ essere fatta valere soltanto dal soggetto asseritamente rappresentato. Sottolinea, inoltre, l’erroneita’ della sentenza resa dal primo giudice, giacche’ – nel caso in esame – l’esistenza, la validita’ e l’efficacia di tutte le clausole del contratto di somministrazione intercorso tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) dovrebbe desumersi dallo stesso comportamento difensivo di quest’ultimo, e dunque alla stregua del principio secondo cui anche le comparse di risposta integrano atti passibili di contenere dichiarazioni di ratifica di un falsus procurator.
5. Il (OMISSIS) ha presentato memoria ex articolo 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere rigettato.
6.1. Esso non coglie, per vero, l’effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata.
Il ricorrente, infatti, censura la pronuncia della Corte capitolina sul rilievo dell’erroneita’ dell’affermazione secondo cui “era onere di parte convenuta contestare la carenza del potere di rappresentanza” in capo al (OMISSIS) e, dunque, “la sua qualifica di falsus procurator”, atteso che la societa’ attrice “aveva azionato la sua domanda di pagamento sulla base di un presupposto completamente diverso”, vale a dire “l’esistenza di un legame societario – di fatto – tra il firmatario del contratto e il (OMISSIS)”.
La sentenza impugnata, per contro, ha affermato che l’estraneita’ del (OMISSIS) dal rapporto commerciale per cui e’ causa “non deriva dal fatto di aver sottoscritto il contratto con (OMISSIS) senza averne i poteri”, ponendosi, invece, come “conseguenza del fatto che egli fosse il legittimo rappresentante del (OMISSIS)”; da cio’ si e’ tratta, pertanto, la conclusione che gli “effetti del contratto concluso dal rappresentante si sono, quindi, riverberati nella sfera giuridica del rappresentato”, circostanza che costui – secondo la Corte romana – avrebbe “pacificamente ammesso”.
Contro tale impianto motivazionale l’odierno ricorrente avrebbe dovuto indirizzare la sua critica, e non sulla circostanza che il tema della “falsa rappresentanza” – che la sentenza impugnata ha evocato soltanto per escluderne la ricorrenza – potesse formare oggetto di una mera difesa di parte attrice (e non di un’eccezione in senso stretto), e che, dunque, fosse legittimamente accertabile ex officio da parte del primo giudice, dovendosi per cio’ solo escludere che esso fosse incorso “in alcun errore procedimentale nell’interpretare la vicenda sottoposta al suo giudizio come un caso di rappresentanza senza potere”.
Non e’, dunque, la portata del principio di non contestazione, che nella prospettiva del ricorrente sarebbe stato ingiustificatamente esteso in relazione ad una circostanza (la falsa rappresentanza) non dedotta dell’attrice e comunque rilevabile d’ufficio, il thema decidendum del presente giudizio di legittimita’, cio’ che rende irrilevante il principio – enunciato dalla Sezioni Unite Civili di questa Corte con pronuncia sopravvenuta rispetto al ricorso del (OMISSIS) e al controricorso della (OMISSIS) – secondo cui, in “tema di contratto stipulato da “faisus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui e’ un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicche’ il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 3 giugno 2015, n. 11377, Rv. 635537-01).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. A carico del ricorrente, rimasto soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a rifondere alle societa’ (OMISSIS) S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.600,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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