Ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo posta elettronica certificata e sia versata in atti solo una copia analogica del controricorso priva dell’attestazione di conformita’

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12605.

La massima estrapolata:

Ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo posta elettronica certificata e sia versata in atti solo una copia analogica del controricorso e finanche una copia analogica del messaggio di posta elettronica con cui questo sarebbe stato notificato, ma prive dell’attestazione di conformita’ ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, comma 1-bis e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte, non puo’ dirsi sussistente la prova della ritualita’ e tempestivita’ della notificazione e del deposito del controricorso stesso; pertanto, in difetto di altri elementi agli atti da cui desumere univocamente tali circostanze, alla controricorrente che non abbia svolto alcuna altra attivita’ difensiva nel giudizio di legittimita’ non possono essere riconosciute le spese.

Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12605

Data udienza 1 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7367/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso Io studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 103/2017 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 13/01/2017;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del di’ 01/03/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
la sas (OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un duplice gruppo di motivi e con atto notificato il 17/03/2017, per la cassazione della sentenza 13/01/2017, n. 103, del Tribunale di Genova, addotta come notificatagli il 18/01/2017, con cui e’ stata rigettata l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da essa ricorrente nel corso dell’espropriazione immobiliare ai suoi danni intrapresa da (OMISSIS) spa (ed iscr. al n. 303/12 del Tribunale di quel capoluogo), proposta in data 01/06/2015 e, definita la fase sommaria, proseguita con l’introduzione del giudizio di merito con atto notificato il 02/10/2015;
in particolare, coinvolti nel giudizio anche il (OMISSIS) e (OMISSIS), creditori intervenuti, e’ stata disattesa la doglianza sull’inadeguatezza del prezzo a base della vendita, dedotto dall’opponente come esageratamente inferiore a quello ritenuto giusto di Euro 620.000, in base alla disamina delle condizioni dell’immobile staggito ed alla diserzione della gara per il prezzo di Euro 237.000, alla reiezione della domanda di condono ed all’impraticabilita’ della servitu’ di passaggio dedotta dall’opponente: la quale e’ stata condannata pure ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, per la natura palesemente pretestuosa dell’opposizione;
degli intimati resiste con controricorso la sola (OMISSIS) spa;
e’ formulata proposta di definizione – per improcedibilita’ – in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
dei gruppi di motivi di ricorso (il primo, in cinque profili separati, di “violazione e/o falsa applicazione, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 112 c.p.c., nonche’ articolo 1062 c.c.” e di “violazione e/o falsa applicazione, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, articoli 61, 62, 194 c.p.c.”; il secondo, in sottomotivi di due e tre profili separati, di “violazione e/o falsa applicazione, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 92 e 96 c.p.c.” e di “violazione del principio di ragionevolezza ex articolo 3 Cost. e del diritto a difendersi ex articolo 24 Cost.”) e’ superflua la stessa illustrazione, dovendosi dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso stesso;
al riguardo, devesi rilevare che il ricorrente medesimo deduce essergli stata notificata la sentenza in data 18/01/2017, ma agli atti risulta solo una copia su carta (ovvero analogica), estratta dal fascicolo informatico e tale certificata dal difensore della ricorrente, priva pero’ della relata, oltretutto asseverata conforme, con cui essa sarebbe stata notificata;
qualora la notifica avesse avuto luogo in forma telematica (come si evince ora in modo chiaro dalla memoria), dovrebbe farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto elaborato da questa Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, come sostanzialmente confermato da numerosa giurisprudenza successiva e soprattutto da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale, “ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli e’ stato notificato con modalita’ telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformita’ ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonche’ della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio” (solo precisando che non e’ “necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”);
ora, nella specie, l’attestazione di conformita’ a firma del difensore del ricorrente si riferisce alla sola copia della sentenza, ma difettano le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica e, a maggior ragione, l’attestazione di conformita’ di queste ultime: sicche’ difetta il requisito del deposito di tale ultima attestazione, oltretutto entro il termine perentorio previsto dall’articolo 369 c.p.c.;
qualora la notifica avesse avuto luogo in forma cartacea o analogica, difetta comunque ogni relata di notifica, non potendo certo bastare a tal fine la sola copia, benche’ conforme al suo originale nel fascicolo telematico, della sentenza, che appunto non da’ alcun conto dell’attivita’ di notifica;
ne’ soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalita’ di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo e’, nella specie, maggiore (benche’ di pochi giorni, essendo scaduto venerdi’ 12/03/2017 il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, a fronte dell’avvio della notifica del ricorso non prima di mercoledi’ 17/03/2017), o il principio di cui a Cass. Sez. U. 10648/17, dell’esenzione dall’improcedibilita’ in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata, mancando nella specie quest’ultima con le viste complete formalita’ anche in qualsiasi altro atto;
la compatibilita’ della soluzione cosi’ ricostruita da questa Corte con le norme costituzionali e sovranazionali, tra cui quelle richiamate nella memoria, si ricava dall’ampia argomentazione delle richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla quale puo’ qui complessivamente rinviarsi anche a confutazione delle diffuse contestazioni sviluppate nella memoria: le quali, nella parte in cui si incentrano nell’invocazione del diritto di difesa, tralasciano pero’ di considerare come la relativa lettura sia incompatibile pero’ con quella della necessaria formalita’ del giudizio di legittimita’ a garanzia comunque del superiore interesse alla certezza e prevedibilita’ delle norme anche formali miranti alla sollecita formazione del giudicato, non rilevando mai, in tema di procedibilita’ per la sua funzionalizzazione all’ordine pubblico processuale, il contegno delle parti o perfino delle controparti (che non possono disporre di quella normativa);
pertanto, in base all’esaustiva motivazione (come ripresa anche da Cass. ord. 20/12/2017, n. 30622) di detti arresti, per discostarsi dai quali non si scorgono motivi, o, in caso di notifica non telematica, in applicazione diretta dell’articolo 369 c.p.c., deve dichiararsi l’improcedibilita’ del ricorso;
a questo punto ed ai fini del regime delle spese, visto che queste dovrebbero essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente in rito ed a favore della controricorrente, deve pero’ essere affrontata la questione della sussistenza della dimostrazione della ritualita’ della notifica del controricorso: in quanto le stesse esigenze di rigore formale, appena poste a base della definizione del ricorso per improcedibilita’, devono presiedere anche alle modalita’ prescelte dalle parti per svolgere ritualmente le loro attivita’ defensionali nel giudizio di legittimita’;
la controricorrente, che notifica per via telematica il suo controricorso, non produce pero’ la copia analogica (ovvero la stampa) dei file con cui ha proceduto a tanto, munita dell’attestazione o asseverazione di conformita’ imposta dalla normativa vigente, come ricostruita, per il ricorso, da Cass. 22/12/2017, n. 30918;
tale pronunzia, riferita al ricorso, ma estensibile al controricorso per evidente identita’ di ratio, sancisce – com’e’ noto – che “il ricorso per cassazione e’ improcedibile, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformita’, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, comma 1-bis e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte”;
e neppure si rinvengono, nella specie e negli atti dei fascicoli di parte o di quello di ufficio del presente giudizio di legittimita’, elementi in base ai quali rilevare che la notificazione ed il relativo deposito del detto controricorso siano avvenuti tempestivamente: tali elementi non possono essere rappresentati dalla semplice non contestazione della circostanza ad opera della controparte (desumibile dalla menzione, nella memoria, di alcuni passaggi del controricorso, ma senza che da quella possa inferirsi appunto la tempestivita’ della notificazione e del successivo deposito di quello), giacche’ in presenza di cause di inammissibilita’ o di improcedibilita’ essa non opera;
gli stessi elementi avrebbero potuto essere ravvisati nella circostanza dell’eventuale produzione da parte del ricorrente della copia notificatagli del controricorso, sebbene priva dell’attestazione di conformita’ a quanto estratto dalla propria posta elettronica: infatti, non essendo il ricorrente obbligato a depositare tale copia (come, del resto, il resistente quanto alla copia notificatagli del ricorso), a norma della L. n. 53 del 1994, articolo 9, comma 1-ter, detta attestazione non sarebbe stata necessaria, appunto in quanto il comma 1-bis, cui il comma 1-ter si correla, la riferisce al deposito di atti cui si sia tenuti e considerato che la produzione della copia, evidenziando il momento della notificazione del controricorso consente di valutare se essa sia stata tempestiva;
ne segue che il controricorso deve aversi per carente di prova di notificazione tempestiva e, quindi, va qualificato come tardivo, giacche’ ai fini di quella prova l’attestazione era indispensabile ed avrebbe potuto avere solo l’equipollente appena indicato;
da tanto discende che, neppure avendo svolto ulteriore attivita’ difensiva la controricorrente, non puo’ essere a lei riconosciuta, ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alcuna rituale attivita’ svolta in questa sede, in applicazione del seguente principio di diritto: “ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo posta elettronica certificata e sia versata in atti solo una copia analogica del controricorso e finanche una copia analogica del messaggio di posta elettronica con cui questo sarebbe stato notificato, ma prive dell’attestazione di conformita’ ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 9, comma 1-bis e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte, non puo’ dirsi sussistente la prova della ritualita’ e tempestivita’ della notificazione e del deposito del controricorso stesso; pertanto, in difetto di altri elementi agli atti da cui desumere univocamente tali circostanze, alla controricorrente che non abbia svolto alcuna altra attivita’ difensiva nel giudizio di legittimita’ non possono essere riconosciute le spese”;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *