In caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la mancata indicazione della data di comunicazione di tale ordinanza costituisce autonoma causa di inammissibilità del ricorso

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12342.

La massima estrapolata

In caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la mancata indicazione della data di comunicazione di tale ordinanza costituisce autonoma causa di inammissibilità del ricorso, perché non consente di verificarne la tempestività

Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12342

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11900/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE CIANCIANA, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 303/2013 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 16/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In relazione al ricorso oggi in decisione, e’ stata dapprima depositata in cancelleria la seguente relazione:
” (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 303/2013 depositata dal Tribunale di Sciacca in data 16.9.2013, che lo vede soccombente nei confronti del Comune di Cianciana, avendo proposto appello avverso la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Palermo, appello dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., del 18.7.2014, redatta in formato elettronico su documento informatico, sottoscritta con firma digitale e depositata telematicamente nel fascicolo informatico. Il ricorso e’ stato notificato alla controparte in data 24.4.2015.
Il Comune di Cianciana si e’ costituito con controricorso.
Il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., apparendo destinato ad essere dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di motivi.
1. Necessaria indicazione della data di comunicazione dell’ordinanza 348 ter.
In primo luogo, conformemente ad un principio di diritto gia’ affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’articolo 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015), purche’ la comunicazione ricevuta sia stata sufficientemente esaustiva, ovvero abbia permesso alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto (Cass. n. 18024 del 2015).
Allo scopo di consentire a questa Corte di verificare la tempestivita’ della proposizione del ricorso per cassazione, si e’ affermato che, proprio perche’ il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., decorre, prioritariarmente, dalla comunicazione di tale ordinanza, la data di quest’ultima non e’ solo presupposto dell’impugnazione in se’ considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestivita’ (Cass. n. 20236 del 2015). La mancanza di tale specifica indicazione costituisce autonoma causa di inammissibilita’ del ricorso, perche’ non consente di verificarne la tempestivita’, qualora, come nella specie, tra la data di pubblicazione della ordinanza impugnata (nella specie, 18.7.2014) e la data di notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, 24.4.2015) decorrano ben piu’ dei sessanta giorni perentoriamente previsti dalla legge.
2. Necessita’ della trascrizione della motivazione dell’ordinanza 348 ter.
Nel caso eccezionale disciplinato dagli articoli 348 bis e ter c.p.c., si sostituisce, quale oggetto del giudizio di legittimita’, al provvedimento di secondo grado quello originario di primo grado. Mantiene pero’ pienamente vigore la regola generale dell’articolo 329 c.p.c., comma 2, secondo la quale l’impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata, e la definitivita’ delle medesime statuizioni, visto che il processo si e’ comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario. Il conseguimento della definitivita’ della pronuncia di primo grado comporta quindi il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimita’.
Analogamente, oggetto del ricorso per cassazione ex articolo 348-ter c.p.c., non possono essere questioni che siano gia’ precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex articolo 348-bis c.p.c.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o piu’ capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni.
Se tanto e’ vero, costituendo l’atto di appello poi dichiarato inammissibile e l’ordinanza che a tanto abbia proceduto i medesimi requisiti processuali speciali di ammissibilita’ del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, e’ allora indispensabile – ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 3 (su cui, tra le moltissime, per tutte e per una ricostruzione del principio sotteso, v. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455 e Cass., ord. 16 marzo 2012, n.4220) – che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, sia fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c. e articolo 348-ter c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinche’ sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimita’ non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell’appello.
Inoltre, sia l’atto di appello che l’ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., nn. 4 e 6.
Ma, nel caso di specie, dell’ordinanza di inammissibilita’ non e’ fornita, in ricorso, una adeguata trascrizione della motivazione, benche’ succinta (essendo solo riprodotto il dispositivo a pag. 16 del ricorso e non potendo le lacune formali di quest’ultimo essere colmate con le risultanze del provvedimento impugnato, ne’ con quelle dei controricorsi o di alcun atto successivo).
E’ pertanto impossibile verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilita’ tipici dello speciale ricorso per cassazione azionato dalla ricorrente.
Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso”.
Il Collegio, esaminata la memoria del ricorrente, preso atto che con ordinanza n. 4738 del 10 marzo 2016 la Sezione Lavoro di questa Corte ebbe a rimettere al Primo Presidente, affinche’ valutasse l’opportunita’ di sottoporla alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza, la questione, rilevante ai fini del decidere, se l’indicazione della data della comunicazione dell’ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c., debba essere necessariamente contenuta in ricorso, a pena di inammissibilita’, costituendone requisito di contenuto-forma; ritenuto opportuno, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto, provvedere a verificare se il ricorso risultasse comunque inammissibile, per tardivita’ della notifica dello stesso a far data dalla comunicazione dell’ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c.;
provvide con ordinanza interlocutoria a richiedere alla Corte d’Appello di Palermo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Ricevuto il fascicolo d’ufficio, poiche’ dall’esame di esso non era dato evincere in che data fosse stata comunicata la ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, il Presidente con provvedimento interlocutorio mandava alla cancelleria affinche’ acquisisse informazioni dalla cancelleria della Corte d’Appello di Palermo in ordine alla data di comunicazione alla parte ricorrente, (OMISSIS), della ordinanza in data 18.7.2014 adottata nel processo di appello n. 532/2014.
La Corte d’Appello di Palermo ha infine trasmesso copia della attestazione telematica di avvenuta comunicazione alla parte della predetta ordinanza.
Acquisite queste informazioni, intervenute medio tempore le modifiche normative apportate dal Decreto Legge n. 168 del 2016, il relatore ha formulato proposta di decisione del ricorso nel senso della manifesta infondatezza di esso.
Il Collegio, previa discussione in Camera di consiglio, ritiene di concordare con la soluzione proposta dal relatore pur privilegiando la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Va sgombrato il campo dalle ipotesi di inammissibilita’ ipotizzate con la prima relazione in quanto, dalla documentazione acquisita, risulta che l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello non e’ stata comunicata per esteso, in modo da poterne cogliere la portata e consentire alla parte di attivarsi con lo speciale mezzo di impugnazione ex articolo 348 ter c.p.c., nei brevi termini da esso previsti, perche’ essa si limitava a riportare che l’appello proposto era stato dichiarato inammissibile, senza alcun riferimento all’articolo 348 ter c.p.c., ne’ alla motivazione del provvedimento.
Pertanto, benche’ il ricorso sia stato notificato in data 24.4.2015, ovvero ben oltre i sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilita’, lo stesso non puo’ essere ritenuto tardivo, in applicazione del principio di diritto secondo il quale “La comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., e’ idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la comunicazione tramite posta elettronica certificata di un biglietto di cancelleria che recava l’indicazione, relativa all’appello “dichiarato inammissibile”)” (Cass. n. 18024 del 2015 e successive conformi).
Risultano altresi’ specificamente riportati i motivi di appello ed anche il contenuto della ordinanza di inammissibilita’, per cui il ricorso soddisfa i requisiti di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
Il ricorso pero’ va ugualmente dichiarato inammissibile.
Il (OMISSIS), insieme ad altri proprietari di terreni confinanti, ha agito in giudizio per ottenere dal Comune di Cianciana il risarcimento dei danni subiti a seguito dello smottamento di un muro di sostegno e di episodi franosi verificatisi all’interno del suo fondo, dopo l’esecuzione da parte del Comune di varie opere di sbancamento e taglio della scarpata per la ridefinizione dei margini urbani, a suo dire erratamente progettati ed eseguiti dal Comune.
Il Tribunale ha rigettato la sua domanda ritenendo che dalla istruttoria svolta non fosse emersa la prova del nesso causale tra l’operato del Comune e il crollo del muro nonche’ gli altri danni lamentati, che piuttosto il tribunale poneva in rapporto di riconducibilita’ causale con le eccezionali piogge verificatesi nel periodo ed anche con gli interventi sul proprio fondo eseguiti dallo stesso attore, che avevano portato a convogliare le acque piovane in modo tale che erano venute a gravare sulle strutture.
I motivi di ricorso, che denunciano violazione dell’articolo 2043 e vizi di motivazione, solo in apparenza denunciano l’errata applicazione dei principi in tema di responsabilita’ civile ma nella realta’ sono volti a contestare l’accertamento in fatto, effettuato dal giudice di merito, che lo ha portato – pur avendo accertato l’esistenza di alcuni errori di progettazione da parte del Comune ad escludere la rilevanza causale delle opere eseguite dal Comune sui crolli verificatisi, e d’altra parte ad affermare, quanto al (OMISSIS), che lui stesso fosse il primo responsabile dei crolli, avendo portato a termine considerevoli interventi di ampliamento delle strutture coperte e di modifica del deflusso delle acque piovane, che avevano convogliato le stesse, in coincidenza di un periodo di eccezionale piovosita’, nei punti ove si sono verificati i crolli.
La valutazione del tribunale, non rinnovabile in questa sede, laddove ha escluso il nesso di causalita’ tra l’intervento del Comune e le frane verificatesi nella proprieta’ del ricorrente, e’ esaustivamente motivata ed esente da vizi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli e’ gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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