Le massime
Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste se le condotte poste in essere non hanno un’idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati – di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che revento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile
Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 27625 del 11 luglio 2012
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica ha condannato M.R. e M.I. per il reato di disturbo alle occupazioni delle persone, per avere in concorso tra loro arrecato disturbo ad C.E. mediante schiamazzi anche in tarda serata prodotti nel loro appartamento posto nello stesso stabile di quello della persona offesa; e M.R. anche del reato di getto pericoloso di cose, per avere più volte gettato o versato cose atte ad imbrattare e molestare nel sottostante terrazzo della persona offesa, effettuando lo spolvero di tappeti e tovaglie. Il materiale probatorio utilizzato per la condanna è costituito dalle testimonianze della persona offesa, che ha riferito di rumori provenienti dall’appartamento dei due imputati, e di aver più volte ricevuto il versamento di briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo dei suo appartamento; dalle dichiarazioni della moglie della persona offesa, che ha dato riscontro alle proposizioni d’accusa della prima, e dalle dichiarazioni di due conoscenti della persona offesa, che hanno riferito di aver avvertito, in occasioni in cui erano nell’abitazione della stessa, rumori provenienti dall’appartamento sovrastante. Altre dichiarazioni testimoniali, rese dall’amministratore del condominio e da altri condomini, hanno escluso che detti rumori fossero avvertiti anche da altri, occupanti gli altri appartamenti dello stabile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. R., articolando i seguenti motivi.
– Violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza del reato di disturbo alle occupazioni delle persone. Nessun testimone ha riferito sulla capacità offensiva e diffusiva dei rumori, sulla loro natura.
I condomini dei medesimo edificio hanno escluso di aver mai ricevuto molestia dal comportamento della ricorrente e non è stata raggiunta la prova che i rumori siano stati tali da superare oggettivamente la soglia della normale tollerabilità.
Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di getto pericoloso di cose. Le testimonianze degli abitanti dell’appartamento sottostante a quelli della ricorrente e della parte civile dimostrano l’insussistenza del reato.
Costoro hanno dichiarato di non aver mai trovato sporcizia sul balcone dei propri appartamenti e di non aver mai visto la ricorrente nell’atto di sbattere tappeti o tovaglie. Ha proposto ricorso anche M.I., articolando il seguente motivo.
Violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza del reato di disturbo alle occupazioni delle persone. Nessun testimone ha riferito sulla capacità offensiva e diffusiva dei rumori, sulla loro natura.
I condomini del medesimo edificio hanno escluso di aver mai ricevuto molestia dal comportamento del ricorrente e non è stata raggiunta la prova che i rumori siano stati tali da superare oggettivamente la soglia della normale tollerabilità.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati e pertanto la sentenza impugnata merita di essere annullata senza rinvio.
Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste se le condotte poste in essere non hanno un’idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Con specifico riferimento ai fatti commessi in ambito condominiale, Sez. I, n. 1406 del 12/12/1997, dep. 05/02/1998, Costantini, Rv. 209694, ha chiarito che “in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati – di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che revento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile”.
Alla luce di questo principio di diritto occorre considerare che la sentenza impugnata non ha dato atto di elementi probatori che dimostrino l’esistenza di rumori tali da arrecare disturbo anche ad altre persone, oltre i coniugi C..
Per quanto poi attiene al reato di cui all’art. 674 c.p., ascritto soltanto a M.R., il fatto non sussiste, perchè lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Essa, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono.
Leave a Reply