Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 336 c.p., l’idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio “ex ante”

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3 maggio 2018, n. 19115.

Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 336 c.p., l’idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l’impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato.

Sentenza 3 maggio 2018, n. 19115
Data udienza 14 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/04/2016 della Corte d’appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del 7 ottobre 2014 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha condannato (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 336 cod. pen., per avere minacciato i Carabinieri, che lo avevano fermato per una violazione del codice della strada (per avere guidato un autoveicolo nel mentre utilizzava il telefono cellulare), al fine di indurli a non elevare la contravvenzione (minacciandoli con le seguenti parole: “non mi potete contestare l’uso del telefono cellulare perche’ non ne sono in possesso, se lo trovate avete ragione, se non lo trovate io vi denuncio” e, dopo avere telefonato al 112 per lamentarsi del comportamento dei militari “fate pure, vi faccio vedere io, parlero’ con i vostri superiori cosi’ tolgono dalla strada due stupidotti come voi, perche’ non siete nemmeno degni di portare questa onorabile divisa, perche’ io ho tre Carabinieri a casa, ma non fanno per strada gli stupidi come voi, loro si’ che hanno le palle, altro che voi”).

2. Nel ricorso a firma del patrono, (OMISSIS) chiede che la sentenza sia cassata per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all’articolo 336 cod. pen., rimarcando come egli, per un verso, si sia limitato a muovere mere critiche all’attivita’ dei militari, del tutto prive di potenzialita’ a coartarne la volonta’; per altro verso, non abbia agito al fine di indurre i soggetti passivi a porre in essere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d’ufficio, la’ dove la telefonata al 112 compiuta dall’imputato puo’ ritenersi tutt’al piu’ rivolta a precostituirsi la prova del comportamento arbitrario dei Carabinieri e non a condizionarne la volonta’. Il ricorrente rimarca altresi’ che, ad ogni modo, la seconda frase veniva profferita dopo che la contestazione della contravvenzione era gia’ avvenuta, sicche’ l’attivita’ istituzionale dei Carabinieri intervenuti non era stata in alcun modo turbata dall’atteggiamento del (OMISSIS).

2.2. Col secondo motivo, (OMISSIS) eccepisce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen. richiesto con i motivi aggiunti, sebbene si tratti di fatto di minima gravita’, privo di un’effettiva capacita’ intimidatoria, non abituale, commesso da un soggetto di circa settanta anni, al quale veniva applicata la pena sul minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.

2. Non coglie nel segno il primo motivo col quale il ricorrente contesta la ritenuta integrazione del reato di cui all’articolo 336 cod. pen..

2.1. Nel dare risposta all’omologa deduzione mossa in appello, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato l’integrazione del reato ascritto al (OMISSIS) tanto sotto il profilo dell’elemento oggettivo, rilevando come l’imputato non si limitasse a manifestare sentimenti ostili ed a profferire ingiurie, ma prospettasse concretamente ai due militari un male ingiusto, cioe’ di adire i loro superiori gerarchici per farli togliere dal servizio in strada – minaccia la cui concretezza si trae dal fatto che egli telefono’ al 112, cosi’ da precostituirsi la prova di un comportamento illegittimo da parte dei due pubblici ufficiali -; quanto con riferimento all’elemento soggettivo, rimarcando come la condotta del (OMISSIS) fosse chiaramente finalizzata ad interferire sull’attivita’ d’ufficio che i due Carabinieri stavano compiendo ed a turbare la loro sfera di autodeterminazione, al fine di evitare la contravvenzione, a nulla rilevando che essi rimanessero indifferenti al male prospettato e che questo non si sia realizzato (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

2.2. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello ha mosso da una convincente ricostruzione storico naturalistica della vicenda – solidamente ancorata alle emergenze probatorie acquisite al processo nonche’ scandita da lineari inferenze logiche – ed, in relazione ad essa, ha fatto ineccepibile applicazione del dettato normativo come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Con un ragionamento ineccepibile, i giudici di merito hanno posto l’accento sul fatto che (OMISSIS) non si limitava a porre in essere una reazione genericamente minatoria, costituente mera espressione di sentimenti ostili, ma prospettava ai militari un danno ingiusto, specifico e connotato da concretezza, la’ dove li minacciava, dopo avere contattato il 112 per dolersi dell’agire dei militari, di rivolgersi ai loro superiori perche’ adottassero dei provvedimenti nei loro confronti. Minaccia che, avendo riguardo alla situazione valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive al momento del fatto, non irragionevolmente e’ stata ritenuta dai Giudici del merito idonea a turbare i pubblici ufficiali nell’assolvimento dei loro compiti istituzionali, in quanto connotata da una parvenza di serieta’ e da una potenzialita’ costrittiva del loro agire (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Stefanello, Rv. 249376).

2.3. Non scrutinabile in questa Sede e’, d’altra parte, l’ulteriore rilievo mosso dal ricorrente, secondo il quale la seconda frase veniva pronunciata dal (OMISSIS) dopo la contestazione della contravvenzione, implicando una diversa ricostruzione storico fattuale della vicenda mediante una non ammissibile rivalutazione delle emergenze processuali.

3. E’ inammissibile anche il secondo motivo concernente l’omessa applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen..

3.1. Ed invero, la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza dei presupposti della lieve entita’ del fatto sul presupposto che “non si puo’ ritenere che le modalita’ della condotta insistentemente tenuta dal (OMISSIS) abbia determinato un esiguo danno al bene giuridico tutelato dall’articolo 336 cod. pen.”. Valutazione che – nel valorizzare la perseveranza dell’agire criminale e nel tratteggiare una lesione non minimale all’interesse protetto dall’incriminazione – si appalesa sorretta da motivazione adeguata, sia pure sintetica, ed e’, pertanto, non scrutinabile nella sede di legittimita’, pena un non consentito sconfinamento in un giudizio di merito avulso dall’ambito dell’articolo 606 cod. proc. pen..

4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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