Il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 10 aprile 2018, n. 15792.

Il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo.

Sentenza 10 aprile 2018, n. 15792
Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico President – del 20/03/2018

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. DE SANTIS A. – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 5/10/2016;

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

– Udita nell’udienza pubblica del 20/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno;

Udito il difensore della p.c. Avv. (OMISSIS) che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Udito il difensore dell’imputato Avv. (OMISSIS) che si e’ riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza n. 27392/16 resa in data 19/5/2016 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, annullava la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro del 15/9/2015 che aveva confermato il giudizio di penale responsabilita’ del ricorrente in ordine al delitto di concussione continuata ascrittogli al capo A) della rubrica per aver costretto, nella qualita’ di sindaco del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), amministratore unico della societa’ che gestiva la casa di riposo (OMISSIS), ad assumere alle dipendenze della compagine (OMISSIS) quale custode e (OMISSIS) quale assistente sociale, minacciando in caso contrario di estrometterlo dalla gestione della struttura e di ritardare l’emissione dei mandati di pagamento per spettanze gia’ maturate.

La pronunzia rescindente rilevava che dalla sentenza impugnata non emergeva con chiarezza se le manifestazioni minacciose nei confronti della p.o. fossero temporalmente collocabili nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali,quando il ricorrente non aveva ancora assunto alcuna carica istituzionale, o nel periodo successivo alla sua elezione; evidenziava, inoltre, che la Corte territoriale aveva omesso di precisare tempi, forme e note modali della condotta concussiva all’interno di una congrua ed esaustiva ricostruzione di tale decisiva fase e non aveva sottoposto a vaglio la censura in ordine all’invocata applicabilita’ della meno grave fattispecie di cui all’articolo 319 quater c.p..

La Corte d’Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ del (OMISSIS) per il delitto di concussione, determinando la pena in concorso di attenuanti generiche – gia’ riconosciute in primo grado- in anni due mesi otto di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p. laddove e’ stata riconosciuta l’attendibilita’ del narrato della p.o. senza considerare in alcun modo gli elementi di prova (diretta e indiretta) in insanabile contrasto con la ricostruzione dei fatti ritenuta in sentenza in relazione al capo A). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale e’ incorsa in errori valutativi che si traducono in cattivo governo delle norme giuridiche in tema di apprezzamento della prova con riguardo ad entrambi i profili oggetto d’annullamento. In dettaglio, la difesa ritiene che la sentenza impugnata sia fondata su un apprezzamento parziale e scorretto delle prove acquisite, avendo trascurato le deduzioni difensive esposte nei motivi d’appello, in parte recepite dalla sentenza annullata con la quale il giudice del rinvio non ha ritenuto di doversi confrontare. Infatti, ha ritenuto l’esistenza di plurimi elementi che consentono di collocare temporalmente le minacce rivolte dal (OMISSIS) al (OMISSIS) in epoca successiva all’assunzione della qualita’ di sindaco sebbene la p.o. non sia stata in grado di indicare anche una sola condotta di minaccia successiva all’insediamento mentre quelle asseritamente formulate nel corso della campagna elettorale non sono idonee ad integrare la fattispecie di concussione per difetto della qualifica pubblicistica dell’agente. E’ stato lo stesso (OMISSIS) a riferire con riguardo all’assunzione del (OMISSIS) che l’imputato si limito’ ad una telefonata con la quale gli comunicava che il giovane l’aveva cercato senza riuscire a mettersi in contatto con lui mentre la (OMISSIS) si presento’ presso la casa di riposo spendendo il nome del sindaco, senza alcun diretto intervento del medesimo. Le uniche minacce riferite dalla p.o. risultano temporalmente collocate nel periodo precedente le elezioni del 2007 e appaiono finalizzate prima ancora che procacciare assunzioni presso la (OMISSIS) ad ottenere il consenso elettorale del (OMISSIS).

Inoltre, secondo la prospettazione difensiva la sentenza impugnata ha operato un’indebita sovrapposizione tra richieste di assunzione e minacce a carattere costrittivo, reiteratamente confondendo i due profili e ritenendo con un evidente salto logico che dalle minacce formulate in sede di campagna elettorale possano discendere, quasi come necessaria conseguenza, analoghe condotte del medesimo tenore anche in epoca successiva. Incongrui risulterebbero al fine della collocazione temporale delle pretese minacce i riferimenti alle circostanze riferite alla p.o. dallo (OMISSIS) come pure il fatto che il (OMISSIS) e la (OMISSIS) si siano presentati al (OMISSIS) asserendo di essere stati mandati dal Sindaco. Ancor piu’ fragile risulterebbe l’argomento speso dalla Corte d’Appello in ordine alla maggior credibilita’ della tesi che vuole la denunzia non frutto di un intento ritorsivo per l’annunciata intenzione dell’amministrazione comunale di non rinnovare la concessione alla (OMISSIS) ma il portato delle continue intromissioni dell’imputato nella gestione dell’attivita’, nonostante le difformi emergenze processuali che la Corte ha incongruamente svalutato.

Analogamente la sentenza impugnata ha errato nella valutazione della credibilita’ del dichiarante con riguardo all’asserita mancanza di puntualita’ nei pagamenti da parte del Comune dal momento che le dichiarazioni della p.o. sul punto risultano smentite dai documenti acquisiti al fascicolo e dall’esito della causa civile che ha rigettato l’azione della (OMISSIS) nei confronti dell’amministrazione comunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della stessa.

Il (OMISSIS) risulta ugualmente scarsamente credibile nella ricostruzione della vicenda concernente l’assunzione del (OMISSIS) (il quale, peraltro, ha sempre negato qualsiasi interessamento dell’imputato per favorirla) dal momento che alla scadenza del contratto a tempo determinato, pretesamente stipulato per effetto dell’intervento coercitivo del prevenuto, il (OMISSIS) rinnovo’ il contratto trasformandolo a tempo indeterminato. Dette circostanze non sono state valutate dalla Corte territoriale che ha parimenti trascurato la difforme versione dell’incontro presso l’Hotel (OMISSIS) offerta dal teste (OMISSIS) mentre sono prive di attitudine a riscontrare le propalazioni delle p.o. le dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS). L’arbitraria selezione delle evidenze disponibili e la mancata scrupolosa verifica della credibilita’ delle prove dichiarative integrano ad avviso della difesa un grave vizio motivazionale rilevante sotto i profili dell’erroneita’, della parziale mancanza e della illogicita’ dell’apparato giustificativo;

2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato per il delitto di concussione invece che di induzione indebita. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha confermato la sussunzione del fatto nel paradigma dell’articolo 317 c.p. sulla base di una rappresentazione dei fatti smentita dalle acquisizioni probatorie dal momento che l’asserita minaccia di ostacolare i pagamenti alla (OMISSIS) avrebbe avuto ad oggetto somme che il (OMISSIS) richiedeva al Comune ma non gli erano dovute, come accertato in sede dibattimentale e nel contenzioso civile tra le parti, circostanze che la Corte ha omesso di valutare e che inducono a ritenere che – in considerazione delle innumerevoli inadempienze della societa’- l’accondiscendenza del (OMISSIS) alle richieste di assunzioni debba inquadrarsi in un’ottica di specifico tornaconto personale volto ad evitare che il Comune iniziasse a contestare il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e a rifiutare i pagamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo non merita accoglimento siccome infondato. Devesi in via di premessa evidenziare che la pronunzia rescindente ha delimitato l’ambito del rinvio alla ricostruzione e collocazione temporale delle condotte minacciose e alla necessita’ di scandagliare l’eventuale applicabilita’ della diversa fattispecie di cui all’articolo 319quater c.p.. Siffatta precisa perimetrazione palesa l’inammissibilita’ delle censure che concernono l’attendibilita’ della p.o., trattandosi di profilo non censurato ne’ imprescindibilmente connesso all’accertamento demandato alla Corte territoriale, che anzi presuppone l’affidabilita’ del narrato della p.c., imponendone la rivalutazione all’esclusivo fine del corretto inquadramento giuridico.

E’ insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimita’ che anche nel giudizio penale il giudicato puo’ avere una formazione non simultanea, bensi’ progressiva quando una sentenza di annullamento parziale riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni ovvero quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o piu’ statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perche’ anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170).

Se, pertanto, la liberta’ del giudice di rinvio e’ completa quando la precedente sentenza di merito sia stata totalmente messa nel nulla dalla pronuncia della Cassazione, e’ invece condizionata quando l’annullamento sia stato parziale, mantenendo pieno effetto ad alcune statuizioni giacche’ in tal caso la sentenza del giudice di rinvio si integra con quelle parti dell’originaria sentenza che risolvevano questioni di fatto o di diritto che la Corte di Cassazione ha ritenuto esattamente risolte dal giudice di merito. La liberta’ di indagine del giudice di rinvio non puo’, dunque, che essere interpretata nel senso che tale liberta’ deve ritenersi piena nei soli ambiti che non coinvolgono questioni ormai precluse a seguito delle pronunce gia’ effettuate e ritenute intangibili dalla Corte di Legittimita’.

Questa Corte ha, inoltre, precisato che l’articolo 624 c.p.p. con l’espressione “parti della sentenza”, che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non piu’ suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata autorita’ di cosa giudicata (Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860). Nel caso di specie, il rinnovato apprezzamento della prova dichiarativa in conformita’ alla decisione di primo grado ha un valore meramente ricognitivo e non e’ suscettibile di censura alla luce dell’articolo 628 c.p.p., comma 2.

4. La Corte territoriale e’ pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilita’ del ricorrente in esito ad un ampio scrutinio delle circostanze di fatto acquisite in sede dibattimentale, ritenendo che le minacce a valenza costrittiva poste in essere nei confronti del (OMISSIS) siano iniziate gia’ nel corso della campagna elettorale e proseguite dopo l’elezione a Sindaco del prevenuto nel maggio 2007, culminando nella diretta presentazione del (OMISSIS) e della (OMISSIS) al (OMISSIS) ” a nome del Sindaco” per l’assunzione. La tesi di un’insanabile cesura tra le condotte minatorie attuate dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) in epoca antecedente la rielezione e l’assunzione dei due lavoratori non e’ condivisibile alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda operata dalle conformi sentenze di merito. Invero, risulta pacificamente accertato che il (OMISSIS), gia’ Sindaco dell’omonimo Comune dal giugno 2006 al febbraio 2007 e rieletto a seguito dello scioglimento del consesso e dell’indizione di nuove elezioni amministrative, nutriva ragioni di risentimento nei confronti della p.o., responsabile della gestione della Casa di Riposo (OMISSIS), per motivi politici, non avendo il (OMISSIS) appoggiato la sua candidatura gia’ nel 2006, esponendosi ad iniziative latamente ritorsive, avendo in tal senso la parte civile interpretato gli stretti controlli amministrativi cui la struttura veniva assoggettata e i ritardi nella corresponsione dei pagamenti per i servizi prestati. Nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione a seguito del commissariamento, il sindaco uscente (OMISSIS), nuovamente candidato,in almeno due occasioni incontrava, grazie all’intermediazione di conoscenti, il (OMISSIS) sollecitandone l’appoggio politico, pretendendo l’assunzione presso la struttura di soggetti da lui segnalati e paventando in caso contrario gravi ricadute sulla gestione della Casa di Riposo. Per tal via conseguiva il consenso del (OMISSIS) ad appoggiarlo nella nuova tornata elettorale e a farsi carico delle segnalazioni di lavoratori da assumere.

4.1 Deve innanzitutto rilevarsi come la ricostruzione dei fatti accreditata dalle sentenze di merito evidenzi l’assenza di soluzioni di continuita’ nell’azione del prevenuto tra il primo e il secondo mandato sicche’ il primo giudice segnalava che “la condotta del (OMISSIS) e’ costantemente connotata dall’abuso delle qualita’ e dei poteri connessi alla carica, anche nel breve periodo in cui giuridicamente non li esercitava”. Alla luce di detto rilievo deve osservarsi che le condotte poste in essere dal (OMISSIS) nel corso della campagna elettorale del 2007 non erano attribuibili ad un privato cittadino candidato ad una carica amministrativa sibbene ad un amministratore che a distanza di poche settimane dallo scioglimento del consiglio comunale si ricandidava alla massima carica, spendendo nelle sue relazioni con gli oppositori politici qualifiche e poteri che piu’ non gli competevano ma che erano di fatto esercitati dal momento che nel corso dell’incontro con il (OMISSIS) presso l’Hotel (OMISSIS), intermediato da (OMISSIS), egli non esitava a telefonare alla funzionaria (OMISSIS) per sollecitare alcuni pagamenti a favore della Casa di Riposo.

Non e’, dunque, fuor di luogo il richiamo al disposto dell’articolo 360 c.p., in base al quale, se la qualita’ di pubblico ufficiale e’ elemento costitutivo di un reato, l’esistenza di questo non e’ esclusa dalla cessazione di tale qualita’ al momento del fatto, disposizione che pone un principio di carattere generale, da applicarsi in ogni ipotesi in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la – pur cessata – qualita’ di pubblico ufficiale e la commissione del reato.

La pronunzia rescindente ha al riguardo segnalato che la norma in esame stabilisce un peculiare criterio di collegamento tra la specificita’ del bene giuridico tutelato dalle relative fattispecie incriminatrici e la concreta capacita’ offensiva di una condotta la cui realizzazione e’ in concreto resa possibile dalla natura dell’attivita’ precedentemente esercitata, precisando che l’ultrattivita’ della qualifica personale si basa su un collegamento di natura funzionale con il fatto che il legislatore ha in via eccezionale considerato rilevante ma la tassativita’ della relativa sequenza temporale impone pur sempre di ritenere che il fatto deve seguire la perdita della qualita’, non precederne l’assunzione. Nella specie, in guisa del tutto peculiare le piu’ evidenti condotte costrittive risultano intercluse da segmenti temporali che vedono il ricorrente ricoprire la qualifica di P.u. e anche nel periodo della campagna elettorale del 2007 la condotta del prevenuto recava l’impronta della carica solo formalmente cessata.

4.2 Ma anche a voler diversamente opinare deve rilevarsi che le minacce profferite nei confronti del (OMISSIS), aventi ad oggetto il preannunziato intralcio nella gestione della casa di riposo e il ritardo nei pagamenti dovuti, erano dotate di un’efficienza causale destinata a protrarsi nel tempo, non esaurendo la loro carica intimidatoria al momento della loro formulazione. La prospettazione di un comportamento emulativo teso ad ostacolare la gestione dell’attivita’ imprenditoriale della p.c. era, infatti, destinata ad attualizzarsi con la rielezione del (OMISSIS) e con la richiesta di dar corso alle assunzioni di soggetti dal medesimo raccomandati.

La giurisprudenza di legittimita’ ha precisato che la promessa di denaro o di altra utilita’ e’ sufficiente per la consumazione del reato di concussione solo quando il fatto costrittivo sia unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralita’ di atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. In tal caso l’originaria promessa di future utilita’ costituisce soltanto una generica adesione ad una proposta che, per essere operante, ha bisogno del realizzarsi di successive condizioni tra cui la sussistenza attuale del potere del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, Teardo, Rv. 181951; n. 2142 del 26/09/2007, Marino e altri, Rv. 238836).

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