La truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode e’ strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario ed unico comportamento fraudolento

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 aprile 2018, n. 14784.

La truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode e’ strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all’originario ed unico comportamento fraudolento, mentre, quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima e’ necessario il compimento di ulteriori attivita’ fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato.

Sentenza 3 aprile 2018, n. 14784
Data udienza 4 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 12/2015 TRIB. LIBERTA’ di RIMINI, del 19/05/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Cardia Delia, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. All’esito di una articolata attivita’ di indagine relativa alle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., collegate alla gestione dell’aeroporto “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e alle attivita’ da queste poste in essere fino alle dichiarazioni di fallimento, rispettivamente intervenute in data 26.11.2013, 3.10.2013 e 19.11.2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini disponeva, ai sensi degli articoli 640 quater e 322 ter c.p.p., il sequestro per equivalente dell’importo di 749.000 Euro, corrispondente all’ammontare del profitto del reato di cui all’articolo 640 bis c.p..
1.1 Il 23 marzo 2015 il Tribunale di Rimini, costituito ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., accoglieva parzialmente le richieste di riesame avanzate nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), sottoposti ad indagine – per quanto di rilievo in questa sede – per l’anzidetto reato, riducendo il quantum del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente all’importo di Euro 650.000.
1.2 La preliminare incolpazione di cui all’articolo 640 bis c.p. costituisce articolazione di un piu’ vasto impianto accusatorio, secondo il quale gli indagati avrebbero costituito e promosso un’organizzazione finalizzata alla commissione di piu’ reati di false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta e altri reati fallimentari, abuso d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, strumentalizzando gli incarichi direttivi, verticistici ed apicali ricoperti: a) nelle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in avanti (OMISSIS)), (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in avanti (OMISSIS)); b) nelle istituzioni pubbliche Provincia di Rimini, Agenzia per il Marketing di Distretto della Provincia di Rimini (d’ora in avanti agenzia del Distretto), Comune di Rimini, Camera di Commercio di Rimini; c) nelle societa’ partecipate pubbliche (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a..
1.3 Quanto alle posizioni dei singoli indagati e’ da precisare che (OMISSIS) era presidente del CdA di (OMISSIS) (societa’ partecipata dalla Provincia, dal Comune, dalla Camera di commercio e da (OMISSIS) s.p.a.), direttore dell’Istituzione agenzia del Distretto; dirigente del servizio Turismo della provincia di Rimini; (OMISSIS) (gia’ presidente di (OMISSIS)) era presidente del CdA di (OMISSIS) e vice-presidente del cda dell’agenzia del Distretto ed e’ stato ritenuto co-amministratore, di fatto, di (OMISSIS); (OMISSIS) era amministratore delegato di (OMISSIS), nonche’ vicepresidente di (OMISSIS); (OMISSIS) era stato sindaco di Rimini in carica fino al 2011; (OMISSIS) era presidente del CdA dell’agenzia del Distretto e, dal 2005 al 2007, assessore al Turismo della Provincia di Rimini; (OMISSIS) era presidente della Camera di commercio riminese; (OMISSIS) era presidente della Provincia di Rimini dal 2009, mentre (OMISSIS) lo era stato in epoca precedente; (OMISSIS) era presidente del CdA di (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.p.a..
1.4 Secondo l’ipotesi di accusa, il reato in esame sarebbe stato consumato allo scopo di superare l’annoso contenzioso insorto tra la societa’ (OMISSIS) e la compagnia (OMISSIS), sfociato nella citazione della seconda dinanzi al Tribunale civile di Rimini per ottenere l’integrale soddisfazione del credito vantato dalla prima, stimato ammontare ad oltre cinque miliardi di lire come da nota del 30 luglio 2001 del Dipartimento dell’Aviazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rapporto commerciale tra (OMISSIS), societa’ di gestione dell’aeroporto, e (OMISSIS) si era svolto dal 4.6.1998 (inizio dei voli (OMISSIS) su Rimini) al 24.6.2001, data in cui il vettore, che si rifiutava di riconoscere e, quindi, di pagare il debito, aveva sospeso i collegamenti aerei, con conseguente, evidente danno per il settore economico fondato sul turismo di massa e sul suo indotto. Per superare l’impasse ( (OMISSIS) aveva subordinato la ripresa dei voli all’estinzione del debito) era stata architettata una complessa operazione, in base alla quale (OMISSIS) avrebbe riconosciuto e onorato tale debito con provvista costituita da fondi pubblici di enti territoriali italiani, mentre (OMISSIS) avrebbe abbandonato (come di fatto era avvenuto) la causa civile intrapresa nei confronti del vettore. Sempre secondo l’ipotesi di accusa, integralmente recepita dal giudice della cautela e dal Tribunale del riesame, tale operazione era stata realizzata attraverso i seguenti passaggi: a) la stipula di un atto di transazione con cui (OMISSIS) si era impegnata ad abbandonare la causa civile in cambio del pagamento della somma di 1.300.000 Euro, pari al debito relativo al servizio c.d. handling contestualmente riconosciuto da (OMISSIS); b) la stipula di un simulato contratto di “Web Marketing Services Agreement” tra (OMISSIS), societa’ a capitale interamente privato rappresentata da (OMISSIS), e la societa’ irlandese (OMISSIS) – avente durata triennale, con il quale la seconda si impegnava a fornire un pacchetto di’ servizi di marketing per l’intero periodo di validita’ del contratto sulla home page inglese di (OMISSIS) per un corrispettivo complessivo di 1.300.000 Euro che la controparte avrebbe dovuto versare anticipatamente; c) le risorse finanziarie per il pagamento del fittizio corrispettivo, perfettamente coincidente con l’ammontare del debito riconosciuto dalla compagnia aerea nell’atto transattivo, erano state costituite, da un lato, attraverso un mutuo chirografario di 650.000 Euro acceso da (OMISSIS) presso la banca (OMISSIS) con le garanzie per la quota capitale date dalla Provincia di Rimini che, per il tramite dell’agenzia del Distretto, aveva provveduto a coprire l’intero importo con una serie di bonifici effettuati nel periodo 2008-2012; dall’altro lato, dalla corresponsione del residuo importo di 650.000 da parte della societa’ (OMISSIS) in esecuzione di un accordo, stipulato con (OMISSIS), ove era prevista la sua compartecipazione al piano di marketing oggetto del simulato contratto concluso tra (OMISSIS) e A.M.S.. Una volta ottenuti i finanziamenti pubblici con tali modalita’, (OMISSIS) aveva trasferito la provvista a (OMISSIS) attraverso due bonifici eseguiti alla societa’ (OMISSIS) che aveva rilasciato fatture per prestazioni in realta’ inesistenti. All’esito di tale articolato giro contabile la compagnia aerea irlandese, liberatasi della pendenza verso (OMISSIS), aveva nuovamente instaurato collegamenti con l’aeroporto di (OMISSIS).
2. Investita dei ricorsi degli indagati, con sentenza del 15.9.2015, la Quinta sezione penale di questa Corte osservava che, nel caso in esame, sembrava mancare l’ineludibile presupposto del reato ipotizzato, ossia la necessaria alterita’ dell’ingannato rispetto all’ingannatore. Per quel che era dato comprendere dalla lettura del provvedimento impugnato gli organi che avevano deliberato gli atti di disposizione patrimoniale e gli autori dei pretesi artifici e raggiri erano i medesimi. Ad esempio (OMISSIS), in qualita’ di presidente della Provincia di Rimini e (OMISSIS), in qualita’ di assessore al Turismo e presidente dell’agenzia di marketing distrettuale, erano gli autori della lettera in data 28.12.2006, con la quale la predetta agenzia si impegnava nei confronti della banca (OMISSIS) a coprire il finanziamento concesso a (OMISSIS). E inoltre risultava che fosse stata la Provincia a sollecitare alla societa’ (OMISSIS) l’adesione al contratto di marketing, ma proprio la Provincia, nella prospettazione di accusa condivisa da GIP e TdR, sarebbe stato l’ente truffato. Ed infine, non poteva essere ravvisata, allo stato, la responsabilita’ del presidente della societa’ (OMISSIS) ( (OMISSIS)) per il fatto che altri contratti erano simulati, atteso che quello oggetto di contestazione era reale e sembrava avere avuto esecuzione. Pertanto, restando assorbite le ulteriori censure degli indagati ricorrenti, andava disposto l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini al fine di chiarire l’effettivo impiego di attivita’ ingannatoria e di individuare, eventualmente, il deceptus.
3. Con ordinanza, 19 maggio 2016, Il Tribunale del riesame ha rinnovato la conferma del provvedimento del GIP di sequestro per equivalente limitatamente all’importo di Euro 650.000.
4. I ricorsi.
Avverso detta ordinanza ricorrono gli indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento.
4.1 I ricorrenti (primo motivo dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e secondo motivo del ricorso di (OMISSIS)) articolano una comune censura, assumendo che il provvedimento impugnato si era limitato a replicare l’iter ricostruttivo censurato dalla sentenza di annullamento, fornendo una motivazione meramente apparente su punti che avrebbero dovuto costituire oggetto di rinnovato ed effettivo esame. La Corte di legittimita’ aveva, difatti, evidenziato come dalla ricostruzione operata non emergesse alcuna alterita’ tra ingannato e ingannatore e che, pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiarire se, nel caso in verifica, vi fosse stata attivita’ ingannatoria, individuando eventualmente il deceptus.
Cosi’ ricostruito il mandato decisorio, il provvedimento era incorso nella violazione dell’articolo 627 c.p.p.: il Tribunale si era limitato a reiterare l’impostazione dell’ordinanza annullata e, alla luce delle insufficienti integrazioni documentali dell’accusa, aveva ritenuto di individuare i soggetti ingannati nel CdA dell’agenzia del Distretto e nel Consiglio provinciale, stimando contegno decettivo il silenzio maliziosamente serbato sulla reale destinazione dei finanziamenti, formalmente diretti a supportare l’iniziativa promo-pubblicitaria della societa’ (OMISSIS) e, dunque, impiegati in attivita’ apparentemente istituzionali, ma in realta’ finalizzati a fornire aiuto economico-finanziario alla societa’ (OMISSIS). Eppero’, la confermata sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotizzato reato poggiava sulla mera lettura dei provvedimenti amministrativi (le delibere assembleari) che non potevano dar conto della “consapevolezza interiore” dei singoli consiglieri. Nessuno dei presunti ingannati era stato sentito, ne’ si era provveduto all’esame (e prima ancora all’acquisizione) delle registrazioni, conservate su supporti elettromagnetici, delle sedute del CdA dell’agenzia del Distretto e del Consiglio provinciale, al fine di valutare il contenuto degli interventi prodromici all’adozione delle singole delibere. Di contro, era stato pretermesso l’esame della ricca produzione documentale difensiva, dalla quale risultava che gli organi deliberativi erano perfettamente a conoscenza della destinazione dei contributi al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla societa’ (OMISSIS); come pure ignorate erano state le prove offerte sulla effettiva esecuzione del contratto di web marketing stipulato da (OMISSIS) e da (OMISSIS).
4.2. (OMISSIS) lamenta, piu’ specificamente e sempre a sostegno della prima doglianza, la totale preterizione, nella valutazione compiuta, della documentazione versata in atti dalla difesa e segnatamente, della relazione dell’Agenzia di marketing del Distretto allegata al conto consuntivo 1/131/1/2007, dello stesso conto consuntivo e del rendiconto di gestione, dai quali si evinceva con chiarezza quali fossero gli importi (capitale 130.0000 Euro; interessi 33.0000 Euro) versati a (OMISSIS) e destinati alla banca (OMISSIS). Come pure era stata omessa l’analisi dell’allegato 1/21 all’informativa della polizia giudiziaria del 9.6.2014, avente ad oggetto lo scambio di mail tra (OMISSIS) e personale di (OMISSIS), dimostrativo dell’esecuzione del contratto di marketing – al contrario ritenuto fittizio – stipulato con (OMISSIS) da (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS).
4.2.1 Con un secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’apporto concorsuale dell’indagato: il Tribunale si era limitato a valorizzare la posizione dal medesimo ricoperta nella s.p.a. (OMISSIS), senza menomamente specificare e dettagliare la consistenza ontologica del contributo effettivamente fornito nella realizzazione dell’ipotizzato reato.
4.3 (OMISSIS), sempre con il primo motivo, censura il provvedimento:
– nella parte in cui aveva qualificato come artificio la presentazione agli organi deliberativi provinciali di un piano di investimento che, al contrario, era del tutto conforme agli indirizzi economico-turistici perseguiti dall’Ente territoriale.
L’illogicita’ dell’assioma accusatorio, recepito dai giudici di merito, stava, difatti, nella pretesa di ravvisare l’artifizio nella semplice genericita’ di una proposta di investimento avanzata, in conformita’ dei criteri di legge, nelle competenti sedi istituzionali. Il Consiglio provinciale si era limitato ad approvare, al pari degli esercizi precedenti, lo stanziamento dei fondi per il relativo e generico settore di intervento, demandando all’Agenzia del Distretto l’individuazione delle concrete attivita’ di promozione. Ed inoltre, anche l’attivita’ intrapresa da (OMISSIS), societa’ privata destinataria di una parte degli stanziamenti, era stata coerente con il settore di spese e con le previsioni del programma triennale approvato dall’agenzia del Distretto e dal Consiglio provinciale.
E pertanto illogica e generica era l’affermazione secondo cui l’artifizio sarebbe consistito nell’induzione in errore dei singoli consiglieri sulla reale destinazione delle somme stanziate;
– nella parte in cui aveva preteso di individuare “il fumus commissi delicti dell’induzione in errore dei singoli consiglieri provinciali, in sede di approvazione del piano di programmazione triennale, dalla mera e congetturale lettura delle delibere assembleari”, trascurando di considerare che tali atti erano stati acquisiti in maniera parziale, siccome privi delle registrazioni su supporto informatico e, segnatamente, non corredati dalla relazione del presidente (OMISSIS), dall’intervento del direttore (OMISSIS), dagli interventi dei consiglieri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), parti integranti della delibera del CdA dell’Agenzia del Distretto dell’11.10.2006; dei verbali della Giunta provinciale nella seduta del 24.10.2006 e della 4 Commissione Consiliare nella seduta del 3.10.2006, con i quali venivano esaminati in dettaglio i documenti dell’ agenzia del Distretto; dei pareri di regolarita’ tecnica e contabile espressi dal dirigente del servizio Turismo, dott. (OMISSIS), e dal dirigente del servizio Programmazione e Bilancio; dei verbali di dibattimento del Consiglio provinciale antecedenti l’adozione della Delib. consiliare n. 71/2006; carenze documentali che non avevano consentito di appurare quale tipo di interventi e quali “eventuali” argomenti avessero speso gli indagati nella fase esplicativa e propositiva degli stanziamenti;
– nella parte in cui aveva omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa, da cui poteva pacificamente evincersi che gli organi deliberativi e di controllo erano a conoscenza della destinazione degli stanziamenti al pagamento delle rate del mutuo contratto da (OMISSIS);
– nella parte in cui aveva preteso di configurare come ulteriore artifizio la stipula di un duplice contratto di web marketing, l’uno reale, l’altro simulato, travisando la prova documentale in atti, attestante la fruizione di servizi pubblicitari (49 giornate della 99 previste) da parte della societa’ (OMISSIS), partecipata in forma maggioritaria da (OMISSIS) s.p.a. addetta alla gestione delle attivita’ fieristiche del nuovo (OMISSIS) di (OMISSIS).

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