In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilita’ civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilita’ del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessita’ di una sua impugnazione incidentale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 marzo 2018, n. 7790.

In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilita’ civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilita’ del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessita’ di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed e’ priva di effetti ai fini dell’applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione.” La sussistenza, nei casi di specie, di un “litisconsorzio necessario processuale.

Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7790
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15598-2015 proposto da:

(OMISSIS) SNC in persona del suo socio Amministratore e Rappresentante legale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:

1. (OMISSIS) evoco’ in giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, la (OMISSIS) snc (da ora (OMISSIS)) al fine di ottenere il risarcimento dei gravi danni alla persona da lui subiti per essere caduto inciampando sulle scale di un fabbricato ove l’impresa convenuta aveva lasciato incustodito del materiale di falegnameria.

Autorizzata la chiamata in causa della (OMISSIS) Spa, il Tribunale accolse la domanda condannando la convenuta, ex articolo 2051 c.c., al risarcimento dei danni da subiti dall’attore e dichiarando la compagnia di assicurazioni tenuta a manlevare la societa’ dalle pretese derivanti dalla sentenza.

2. La (OMISSIS) Spa ha proposto appello dinanzi alla Corte di Firenze che, in assenza di impugnazione incidentale sull’an e sul quantum debeatur da parte della (OMISSIS) e ritenendo, in ragione di cio’, che il capo della sentenza di condanna a suo carico fosse passato in giudicato, ha riformato la pronuncia esclusivamente sulla domanda di manleva, respingendola.

3. La (OMISSIS) ricorre per la cassazione della predetta sentenza affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., n. 1.

I controricorrenti non si sono difesi.

Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia resa in forma semplificata.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, la societa’ ricorrente, deduce, ex articolo 360, n. 4: a) la nullita’ del procedimento e della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 331 c.p.c., lamentando l’erroneo inquadramento del contratto di assicurazione nella fattispecie della garanzia impropria, e la falsa applicazione dell’articolo 332 c.p.c. con conseguente mancata estensione a se degli effetti dell’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) Spa, in ordine alla insussistenza di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. nei confronti del (OMISSIS); b) l’erroneo inquadramento del contratto di assicurazione e delle pretese da esso derivanti nella categoria delle cause scindibili e non in quella delle cause dipendenti: assume che la riforma della sentenza impugnata con il rigetto delle pretese del danneggiato doveva essere estesa anche alla (OMISSIS), nonostante l’assenza di appello incidentale sul punto.

2. I motivi devono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.

La Corte d’appello di Firenze, qualificando la chiamata in causa della compagnia di assicurazione come garanzia impropria, ha preso atto dell’assenza di impugnazione incidentale da parte della (OMISSIS) sul capo della sentenza che aveva statuito in ordine al risarcimento (essendosi limitata la societa’ ad impugnare esclusivamente la liquidazione delle spese di lite in proprio favore) ed ha ritenuto che esso fosse passato in giudicato; ha quindi riformato la pronuncia soltanto in punto di condanna alla manleva della compagnia di assicurazione, rigettandola sul presupposto che l’accertamento del primo giudice sulla dinamica del fatto e sul nesso di causalita’ fra il danno subito dal (OMISSIS) e l’evento fosse viziato “da evidente forzatura delle sue conclusioni rispetto alle emergenze probatorie”.

3. La Corte fiorentina, in motivazione, ha richiamato, per cio’ che interessa sulla specifica questione, un orientamento di legittimita’ non consolidato e fonte di un contrasto giurisprudenziale che risulta successivamente superato: e’ stato infatti piu’ recentemente ritenuto (crf Cass. SSUU 24707/2015) che “in caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilita’ civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilita’ del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessita’ di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed e’ priva di effetti ai fini dell’applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione.” La sussistenza, nei casi di specie, di un “litisconsorzio necessario processuale” e’ stato successivamente ribadita anche da Cass. 21098/2017 e Cass. 25822/2017.

4. Questo collegio intende dare seguito a detto principio che condivide pienamente, in quanto la diversa opzione, seguita dalla Corte d’appello, consentirebbe di giungere all’aberrante conclusione della formazione nell’ambito del medesimo processo e per il medesimo fatto di due contrapposti “giudicati”, uno di condanna (contro una parte) ed uno di assoluzione (in favore di un’altra): aberrazione che l’interpretazione resa dai recenti arresti sopra richiamati e’ finalizzata ad evitare.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza parzialmente cassata.

6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – visto che la statuizione della Corte fiorentina sull’assenza di nesso causale fra il danno subito dal (OMISSIS) e l’evento (per “evidente forzatura delle conclusioni rispetto alle emergenze probatorie”) e’ stata pronunciata a seguito di regolare contraddittorio fra tutte le parti – la controversia puo’ essere decisa, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, nel merito, con conseguente rigetto della domanda di (OMISSIS) anche nei confronti della (OMISSIS) snc.

7. Ricorrono giusti motivi – riconducibili al mutamento di giurisprudenza successivo alla sentenza impugnata – per compensare le spese dell’intero giudizio nei confronti di (OMISSIS).

8. Le spese del grado di legittimita’ fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) Spa sono compensate non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti della compagnia di assicurazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa parzialmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS) anche nei confronti della (OMISSIS) snc.

Spese compensate per l’intero giudizio fra (OMISSIS) snc e (OMISSIS).

Spese del grado di legittimita’ compensate fra (OMISSIS) snc e (OMISSIS) Spa.

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