Ai fini dell’esdebitazione occorre sempre valutare il comportamento del debitore, in particolare la cooperazione prestata agli organi della procedura, l’aver evitato comportamenti ostruzionistici intesi a ritardare il suo svolgimento, il non avere contravvenuto all’obbligo di consegna al curatore della consegna della corrispondenza, il non avere beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi dieci anni, il non aver distratto l’attivo e infine il non aver aggravato il dissesto attraverso il ricorso abusivo al credito

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 27 marzo 2018, n. 7550.

Ai fini dell’esdebitazione occorre sempre valutare il comportamento del debitore, in particolare la cooperazione prestata agli organi della procedura, l’aver evitato comportamenti ostruzionistici intesi a ritardare il suo svolgimento, il non avere contravvenuto all’obbligo di consegna al curatore della consegna della corrispondenza, il non avere beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi dieci anni, il non aver distratto l’attivo e infine il non aver aggravato il dissesto attraverso il ricorso abusivo al credito. Questo in quanto per concedere siffatto beneficio all’imprenditore individuale fallito al termine della procedura gli organi fallimentari devono sempre considerare soggettivamente la condotta complessivamente dallo stesso tenuta a discapito del requisito oggettivo dell’avvenuto soddisfacimento, ancorché parziale, delle ragioni di credito di ciascun creditore.

Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7550
Data udienza 19 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1928/2013 proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona della procuratrice speciale dott.ssa (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (INAIL – cod. fisc. (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale ing. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso la suddetta sede legale dell’Istituto;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. 12976840152), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (OMISSIS), e FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dell’ex curatore Avv. (OMISSIS), con studio in (OMISSIS);
– intimate –
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositato il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Milano pronuncio’ il fallimento della (OMISSIS) s.a.s., oltre che di (OMISSIS) nella qualita’ di suo socio accomandatario, ed il 15 marzo 2007, poi, decreto’ la chiusura della corrispondente procedura.
1.1. Successivamente il (OMISSIS), assumendo che ne ricorressero i presupposti, propose istanza di esdebitazione L. Fall., ex articolo 142, ed all’esito del relativo procedimento, nel corso del quale si costituirono alcuni creditori ( (OMISSIS) s.p.a., INAIL, (OMISSIS) s.r.l.) opponendosi all’accoglimento della domanda, il medesimo tribunale dichiaro’ inammissibile il ricorso per l’insussistenza del requisito di cui alla L. Fall., articolo 142, comma 2, secondo il quale “l’esdebitazione non puo’ essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali”.
2. Il provvedimento, reclamato dall’istante, venne confermato dalla Corte di appello milanese, che ne affermo’ la fondatezza rilevando che il riferimento generalizzato ed indifferenziato ai creditori concorsuali avrebbe implicato necessariamente il soddisfacimento, pur se soltanto parziale, dei creditori chirografari, e che il carattere eccezionale della norma non sarebbe stato compatibile con l’interpretazione estensiva, suggerita dal reclamante, per cui anche un solo riparto, indipendentemente dalle classi di creditori o dai gradi di credito soddisfatti, sarebbe stato sufficiente per consentire il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione.
3. Avverso tale decisione il (OMISSIS) propose ricorso per cassazione, affidato ad un motivo e resistito dall’INAIL e dalla (OMISSIS) s.p.a., e questa Corte, all’esito dell’udienza di discussione del 28 settembre 2010, dispose la trasmissione degli atti al Primo Presidente, che, a sua volta, ritenutane la opportunita’, rimise la decisione della causa alle Sezioni Unite, ravvisando trattarsi di questione – quella se fosse necessario che tutti i creditori fossero stati, sia pur in parte, soddisfatti o se, invece, fosse sufficiente che almeno una parte di essi avesse trovato soddisfazione – ritenuta di massima importanza.
3.1. Queste ultime, con sentenza del 18 novembre 2011, n. 24214, cassarono, con rinvio, il decreto impugnato, affermando che, “in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilita’ verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi della L. Fall., articolo 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l’istituto gia’ formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto”. Le Sezioni Unite precisarono, altresi’, che “una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe, invero, una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entita’ ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’articolo 2740 c.c., e’ gia’ previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (L. Fall., articolo 184) e fallimentare (L. Fall., articolo 135) e, nel fallimento, opera verso le societa’ con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., articolo 118, comma 2)”.
4. La Corte di appello di Milano, adita dal (OMISSIS) in sede di rinvio, respinse nuovamente la sua richiesta, ritenendo che, nella specie, la parzialita’ del soddisfacimento dei creditori concorsuali, da rapportarsi al numero complessivo dei creditori e di molto inferiore al 30% dell’esposizione totale, comunque non ne consentisse l’accoglimento.
5. Contro questa decisione ricorre il (OMISSIS), chiedendone la cassazione sulla base di due motivi, resistiti dall’INAIL e dalla (OMISSIS) s.p.a., mentre non hanno spiegato difese la (OMISSIS) s.r.l. e la curatela fallimentare. Il ricorrente e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
5.1 Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c. per difetto di uniformazione al principio di diritto della Corte di cassazione e conseguente violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 142”, si assume, in breve, che la corte milanese avrebbe completamente travisato il significato della sentenza della Cassazione al cui principio di diritto avrebbe dovuto attenersi.
5.2. Con il secondo motivo, recante “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, si sostiene l’essere incorso il giudice di merito in un doppio errore, costituito: 1) dall’elusione dell’esame di quegli argomenti relativi all’inerenza dei requisiti soggettivi nella valutazione della idoneita’ dei pagamenti al superamento del requisito oggettivo; 2) dall’indicazione del 30% quale soglia minima dei pagamenti per ritenere raggiunto il requisito soggettivo.
6. Tali motivi, esaminabili congiuntamente perche’ evidentemente connessi, sono fondati.
6.1. Rileva, invero, il Collegio che la gia’ citata pronuncia resa da Cass., S.U., n. 24214 del 2011 – ai cui principi avrebbe dovuto necessariamente uniformarsi il giudice di rinvio – ha privilegiato la tesi dell’interpretazione estensiva del novellato articolo 142 I.fall., assumendo, in estrema sintesi, quanto alla portata ed ai limiti del presupposto oggettivo per il riconoscimento dell’esdebitazione (la stessa “non puo’ essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali”): 1) che tale istituto appare, nelle sue linee portanti (ed analogamente con quanto previsto in altri Paesi), ispirato ad un indubbio favor debitoris, onde l’insolvenza viene percepita non piu’ come una grave ed irredimibile capitis deminutio imprenditoriale, bensi’ come uno dei possibili esiti dell’attivita’ economica svolta, inidonea, di per se’ sola, a determinare la definitiva scomparsa dell’imprenditore dalla scena del mercato, con ineludibile dispersione delle esperienze da questi acquisite; 2) che l’estinzione dei propri debiti assume, allora, una valenza decisiva sia sotto il profilo prospettico, sia sotto quello dell’esito concretamente realizzatosi: circa il primo aspetto, la consapevolezza della possibile estinzione (sub specie dell’inesigibilita’) delle proprie esposizioni debitorie dovrebbe favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali, inducendo il futuro fallito a non porre in essere condotte dilatorie ed ostruzionistiche; quanto al secondo, non e’ seriamente revocabile in dubbio che la cancellazione dei debiti pregressi costituisca premessa di una possibile ripresa di attivita’ senza pendenze di sorta, onde poter riespandere pienamente le potenzialita’ d’impresa senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative per effetto di precedenti debiti; 3) che, in tale ottica, ogni interpretazione che determini una piu’ ristretta applicazione dell’istituto dell’esdebitazione deve ritenersi dissonante rispetto alle opzioni del legislatore delegante, il quale, alla Legge Delega n. 80 del 2005, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13, indico’ nella esdebitazione un istituto funzionale alla liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, con previsione che nulla disponeva circa il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello parziale dei chirografari; 4) che significativo appare, in proposito, un dato “omissivo”, relativo alla originaria proposta (in sede di commissione legislativa) di subordinare l’esdebitazione all’avvenuto pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 25%: proposta, poi, eliminata e non sostituita con limitazioni di altro genere; 5) che, alla stregua di tale opzione ermeneutica, l’effetto ostativo alla concessione del beneficio – in armonia con il dettato legislativo – deve essere circoscritto entro l’orbita di vicende di tipo soggettivo (la determinazione del ritardo nell’apertura della procedura concorsuale), onde una piu’ penetrante indagine da parte del giudice del merito sui comportamenti, anche anteriori all’apertura del fallimento – piu’, o meno (o niente affatto) “virtuosi” dell’imprenditore – puo’ valere a determinare il necessario punto di equilibrio fra le contrastanti esigenze di un tempestivo e per quanto possibile libero ritorno sul mercato da parte del fallito ed il soddisfacimento delle legittime ragioni di credito da parte dei creditori.
6.2. Mette conto rilevare, allora, come la riportata sentenza si iscriva tout court nell’orbita della concezione personalistica dell’obbligazione, cui e’ cara la tutela della parte debole del rapporto (in questo caso, di tipo concorsuale), tutela da riconoscersi tutte le volte che il debitore abbia mostrato di compiere uno “sforzo di diligenza” che l’ordinamento (e per esso l’interprete) ritiene soddisfacente.
6.2.1. Si spiega cosi l’evocazione di una’ampia e discrezionale facolta’ valutativa che le Sezioni Unite della Corte riconoscono, con la citata decisione, agli organi fallimentari al fine di giudicare della “meritevolezza” del debitore all’accesso al beneficio: “meritevolezza” che si staglia, dunque, in una dimensione di analisi strettamente soggettiva, che tiene conto a tutto tondo della condotta da quegli tenuta, mentre il profilo oggettivo della vicenda debitoria, costituito dal diritto al soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, sia pur parziale, di ciascun creditore concorsuale, si attenua e quasi scolora nel “prudente apprezzamento” del giudice di merito, chiamato ad accertare quando il pagamento di parte dei debiti esistenti consenta di affermare che l’entita’ dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella “parzialita’ di adempimento” necessaria, ma anche sufficiente, per la concessione del beneficio.
6.2.2. Ecco, quindi, che la valutazione dei comportamenti del debitore (imposta dalla L. Fall., articolo 143) dovrebbe, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, dipanarsi secondo itinerari interpretativi e valutativi improntati ad un non negoziabile rigore, e rispondere ai requisiti di volta in volta individuati nell’aver cooperato con gli organi della procedura, nell’essersi astenuto da un atteggiamento ostruzionistico o disinteressato che abbia inciso negativamente sulle possibilita’ di realizzo dell’attivo, nel non aver fatto ritardare lo svolgimento della stessa procedura, nel non aver violato l’obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (consegna oggi estesa anche alla posta elettronica e ad ogni altro genere di comunicazione informatica), nel non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la domanda, nel non aver distratto l’attivo, simulato il passivo, aggravato l’insolvenza, fatto ricorso abusivo al credito.
6.2.3. Al tribunale e’ poi riservata, L. Fall., ex articolo 143, una verifica finale di compatibilita’ di merito del beneficio, fondata sull’esame degli ulteriori comportamenti collaborativi del debitore, improntati al leale apporto, materiale ed informativo, del proprio contributo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale in un quadro di tempestivita’, completezza ed adeguatezza rispetto alle molteplici necessita’ del fallimento.
7.1. Nel decreto oggi impugnato, la corte milanese ha invece semplicemente confrontato i dati contabili della procedura fallimentare apertasi a carico della (OMISSIS) s.a.s., oltre che di (OMISSIS) nella qualita’ di suo socio accomandatario, riscontrando un passivo accertato di Euro 545.430,20 (il provvedimento non specifica se riferito alla massa sociale, a quella personale, o ad entrambe complessivamente) ed un attivo realizzato di Euro 120.852,37 (anche in tal caso ignorandosi se su massa sociale, personale o entrambe in totale), ridottosi ad Euro 84.456,05 ripartibili una volta epurato delle spese, e ritenendo, poi, non significativo, ai fini del riconoscimento della esdebitazione invocata dal (OMISSIS), la percentuale di pagamento dei crediti concorsuali rivelatasi “di molto inferiore al 30% dell’esposizione debitoria complessiva”, osservando, altresi’, che “neppure e’ stato soddisfatto interamente il privilegio di cui all’articolo 2753 c.c. e articolo 2778 c.c., n. 1” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).
7.2. Il giudice di rinvio, cosi’ argomentando, ha sostanzialmente basato la propria negativa conclusione esclusivamente su uno sterile confronto dei dati suddetti, senza in alcun modo filtrarli attraverso l’esame e la valorizzazione anche dei comportamenti tenuti dal (OMISSIS) prima dell’apertura della procedura fallimentare (anche) a suo carico e durante la pendenza della stessa, nonostante non fosse piu’ in discussione la ricorrenza delle condizioni di meritevolezza di cui alla L. Fall., articolo 142, comma 1, ed ha arbitrariamente fissato una percentuale di pagamento dei crediti concorsuali (nella specie almeno del 30%), al cui solo raggiungimento ha finito con il collegare la possibilita’ di riconoscere al (OMISSIS) l’esdebitazione da questi invocata, senza, pero’, in nessun modo spiegare le concrete ragioni della quantificazione della predetta percentuale, omettendo, in particolare, di riferire il se ed il come, su di essa, avesse influito la condotta del (OMISSIS) ante fallimento e pendente la procedura concorsuale: un siffatto modus operandi ha, dunque, totalmente svilito il canone nomofilattico impostole.
7.2.3. Peraltro, proprio alla stregua dei principi complessivamente rinvenibili nella riportata statuizione delle Sezioni Unite, questo Collegio ritiene – al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per se’ alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice”, e di scongiurare il rischio (soprattutto in considerazione della possibilita’, oggi estremamente limitata, di denunciare in Cassazione un vizio motivazionale) di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche – di poter addivenire ad un’interpretazione della L. Fall., articolo 142, comma 2, nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 medesima disposizione, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.
8. Il ricorso va quindi accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, nell’esaminare nuovamente l’istanza L. Fall., ex articolo 142 del (OMISSIS), si atterra’ ai suddetti principi e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.

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