Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1539. L’istituto della continuazione non e’ applicabile con riferimento ai reati giudicati con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano,

L’istituto della continuazione non e’ applicabile con riferimento ai reati giudicati con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, producendo quest’ultima nell’ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell’articolo 12 cod. pen., tra i quali non e’ compreso, neanche “sub specie” di effetto penale della condanna ai sensi del comma 1, n. 1 del citato art., il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1539
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;

lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del sost. Dott. TOCCI STEFANO, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell’8/07/2016 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la domanda di (OMISSIS) di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali il predetto aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Cadice (Spagna) del 2.12.2011, riconosciuta, ai fini dell’esecuzione nello Stato ex articolo 731 cod. proc. pen., con provvedimento della Corte di appello di Torino dell’11.4.2014, irrevocabile il 31.5.2014.

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