Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non rileva la idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte, ma è necessario individuare ed indicare tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata. Ne consegue che il tempo di notte può avere rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’aggravante in esame, purchè abbia in concreto, per il concorso di altre circostanze, agevolato il colpevole nell’esecuzione del reato, nel senso cioè che si sia effettivamente verificato l’annullamento o la restrizione dei poteri di difesa pubblica o privata
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1917
Data udienza 18 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARILIA DI NARDO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, in data 01/02/2016, il Tribunale di Bari dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 624 bis c.p., articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, (per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di un’autovettura, sottraendola ad (OMISSIS) che la deteneva nel proprio garage, con le aggravanti di aver commesso il fatto forzando l’impianto elettrico di apertura del garage e approfittando di circostanze di tempo e di luogo adatte ad ostacolare la difesa privata, in quanto l’azione veniva realizzata a notte inoltrata) e, esclusa la recidiva e con la diminuente per il rito, li condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 200 di multa. Investita del gravame degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 12/07/2016, ha concesso i benefici di legge ad alcuni imputati confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, e vizi di motivazione. La semplice circostanza che il furto sia stato commesso in orario notturno non consente l’automatica applicazione della circostanza aggravante, come si desume da varie pronunce della Corte di cassazione.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2, e vizi di motivazione. A fronte della contestazione di avere forzato l’impianto elettrico di apertura, la Corte di appello ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in questione con riguardo allo smontaggio della scatola di comando del sistema elettrico, che, tuttavia, non ha riportato alcun danno, sicche’, in mancanza dell’utilizzo di un mezzo di aggressione piu’ efficace del normale e di un mutamento della destinazione della res attraverso l’avviamento senza infrazione, la circostanza non puo’ essere riconosciuta.
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